DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1984, n. 262

Type DPR
Publication 1984-05-21
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 4 della legge 4 agosto 1942, n. 915, recante modificazioni alle leggi di ordinamento della regia Guardia di finanza;

Visti gli articoli 94 e 96 del regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643, recante approvazione del nuovo regolamento di servizio per la regia Guardia di finanza;

Ritenuta la necessita' di demandare al comandante generale della Guardia di finanza la disciplina circa l'armamento, il munizionamento e la tenuta delle armi dei militari del Corpo, apportando conseguentemente le relative modifiche ed integrazioni al regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 maggio 1984;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

L'art. 94 del regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643, e' sostituito dal seguente: "In zona di vigilanza doganale, i militari del Corpo che siano comandati nei servizi di sentinella, di vedetta, di appostamento e di perlustrazione, devono tenere armi da fuoco in base alle apposite istruzioni operative emanate dal comandante generale della Guardia di finanza".

Art. 2

Il terzo comma dell'art. 96 del regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643, e' abrogato.

Art. 3

Nel regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643, dopo l'articolo 96 e' inserito il seguente articolo: Art. 96-bis. - "Il comandante generale della Guardia di finanza, con apposite istruzioni operative, disciplina l'armamento, il munizionamento e la tenuta delle armi dei militari del Corpo di ogni grado, in servizio e fuori servizio".

PERTINI CRAXI - VISENTINI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 giugno 1984

Atti di Governo, registro n. 50, foglio n. 21

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