DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1984, n. 286

Type DPR
Publication 1984-04-13
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 1984;

Sulla

proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dei trasporti e dell'agricoltura e delle foreste; Decreta:

Art. 1

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia sulla difesa comune antigrandine, firmata a Trieste il 6 aprile 1982, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' dell'art. 14 della convenzione predetta.

Art. 2

Sono membri di parte italiana della commissione mista di cui all'art. 4 della citata convenzione: un rappresentante del Ministero degli affari esteri, un rappresentante del Ministero dell'interno, un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed un rappresentante del Ministero della difesa. Sono altresi' membri di diritto un rappresentante dell'ente di cui al successivo art. 3, nonche' il direttore del centro di ricerca e documentazione previsto dall'art. 2, lettera c), della convenzione.

Art. 3

In conformita' all'art. 5 della convenzione, d'intesa con la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, e' designato per l'attuazione del sistema comune di difesa antigrandine l'Ente regione per lo sviluppo dell'agricoltura della stessa regione. Il predetto ente assume, ai sensi dell'art. 6 della convenzione, l'onere finanziario connesso all'attuazione ed al funzionamento del sistema comune di difesa antigrandine, in base alla legge regionale del 14 aprile 1983, n. 25. Lo stesso ente mette a disposizione il personale necessario al suddetto scopo, ai sensi dell'art. 8 della convenzione, e assume tutti gli obblighi connessi con le operazioni di difesa comune antigrandine in conformita' all'art. 11 della convenzione.

PERTINI CRAXI - ANDREOTTI - SCALFARO - SPADOLINI - SIGNORILE - PANDOLFI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 luglio 1984

Atti di Governo, registro n. 50, foglio n. 29

Convenzione - art. 1

CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA SULLA DIFESA COMUNE ANTIGRANDINE Premessa LA REPUBBLICA ITALIANA e LA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA In conformita' ai principi della convenzione sull'organizzazione meteorologica mondiale firmata a Washington l'11 ottobre 1947 e nello spirito degli accordi di Osimo sottoscritti in data 10 novembre 1975, desiderosi di promuovere la reciproca collaborazione economica e tecnica ed in considerazione dei desideri delle popolazioni confinanti di migliorare le proprie condizioni di vita, hanno convenuto quanto segue: Art. 1. Difesa comune antigrandine 1. Le Parti contraenti convengono che la difesa antigrandine puo' essere efficace solo se eseguita in modo congiunto nelle zone di confine direttamente interessate riportate nella mappa (1: 400.000) che costituisce parte integrante della presente Convenzione (allegato I). 2. Le Parti contraenti concordano che i rispettivi territori determinati nella suddetta mappa possono essere difesi, a seconda della situazione meteorologica, anche da razzi antigrandine lanciati da postazioni site nel territorio dell'altra parte. Il sorvolo del confine italo-jugoslavo da parte di un razzo o di un suo frammento, lanciato in conformita' alle disposizioni della presente convenzione, non viene considerato violazione dei rispettivi spazi aerei. 3. Le Parti contraenti si impegnano ad effettuare sul proprio territorio tutto cio' che sara' necessario per assicurare il funzionamento tecnico indisturbato della difesa comune antigrandine.

Convenzione - art. 2

Art. 2. Sistema comune di difesa antigrandine Per l'attuazione della presente convenzione viene istituito un "sistema comune di difesa antigrandine" (in seguito chiamato "il sistema") comprendente: a) una rete di postazioni per il lancio dei razzi e per il rilevamento dei dati, destinata a difendere dalla grandine il territorio di cui all'art. 1 della presente convenzione; b) un centro operativo con sede sul territorio della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia (comune di Nova Gorica); e) un centro di ricerca e documentazione con sede sul territorio della Repubblica italiana (comune di Gorizia).

Convenzione - art. 3

Art. 3. Compiti del sistema 1. La difesa comune antigrandine viene organizzata in base alle informazioni fornite da un radar-computer in modo da attuare la difesa attiva dalla grandine con il lancio di razzi da quelle postazioni di lancio che in una data situazione meteorologica assicurino il massimo effetto nell'impedire la formazione della grandine. 2. Per la difesa comune antigrandine gli enti indicati all'art. 5 della presente convenzione provvedono: a) al funzionamento di tutti i sotto-sistemi della difesa comune antigrandine; b) all'approvvigionamento del materiale necessario al funzionamento del sistema medesimo; c) al controllo ed all'attuazione delle ricerche sull'efficacia della difesa comune e all'introduzione di nuove scoperte scientifiche e tecniche nella tecnologia della difesa. 3. Il sistema funziona esclusivamente per scopi pacifici.

Convenzione - art. 4

Art. 4. Commissione mista permanente italo-jugoslava per la difesa comune antigrandine 1. Per assicurare l'applicazione della presente convenzione le Parti contraenti istituiscono una commissione mista permanente italo-jugoslava per la difesa comune antigrandine (in seguito chiamata "la commissione"), la quale avra' i seguenti compiti: 1) determinare gli indirizzi di funzionamento del sistema in particolare mediante direttive ai direttori dei centri di cui all'art. 7 della presente convenzione; 2) adottare il regolamento finanziario del sistema; 3) adottare il regolamento di sicurezza; 4) adottare il regolamento dei centri; 5) determinare l'organico ed approvare il regolamento di servizio dei centri; 6) autorizzare le spese di investimento dei due centri sulla base delle modalita' fissate nel regolamento finanziario; 7) approvare i rapporti annuali, presentati dai direttori dei centri; 8) adottare entro il mese di settembre il bilancio generale annuale di previsione del sistema; 9) approvare entro il mese di marzo il rendiconto generale annuale del sistema; 10) approvare i piani di lavoro del sistema; 11) seguire la realizzazione della convenzione e proporre l'adozione di misure adeguate; 12) sottoporre alle Parti contraenti proposte di modifica o integrazione delle disposizioni della presente convenzione; 13) esaminare e decidere sulle questioni controverse; 14) esercitare ogni altra funzione necessaria al conseguimento dei fini del sistema. 2. La commissione e' composta da dodici membri e cioe' sei per ciascuna Parte contraente. Di essa sono membri di diritto un rappresentante degli enti di cui all'art. 5 ed i direttori del centro operativo e del centro di ricerca e documentazione di cui all'art. 7 della presente convenzione. 3. Le deliberazioni della commissione sono prese di comune accordo. 4. La commissione stabilisce il proprio regolamento interno. 5. Nei lavori della commissione possono collaborare anche esperti per le singole questioni.

Convenzione - art. 5

Art. 5. Attuazione del sistema 1. Ciascuna Parte contraente designa un ente pubblico che provvedera', in conformita' alla presente convenzione alla messa in funzione del sistema, in base ad un programma stabilito dalla commissione. 2. I rapporti tra ciascuna Parte contraente e l'ente pubblico di cui al primo punto del presente articolo sono disciplinati dal diritto interno.

Convenzione - art. 6

Art. 6. Finanziamento del sistema 1. Il sistema viene finanziato in proporzione alla superficie difesa come segue: a) per la parte jugoslava secondo la propria legislazione riguardante la difesa antigrandine; b) per la parte italiana dall'ente pubblico di cui all'art. 5 della presente convenzione. 2. L'esercizio finanziario del sistema va dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Convenzione - art. 7

Art. 7. Direttori e vice direttori dei centri 1. I direttori del centro operativo e del centro di ricerca e documentazione sono responsabili del funzionamento e della gestione dei rispettivi centri in conformita' alle decisioni adottate dalla commissione. 2. Il direttore del centro operativo ed il vice direttore del centro di ricerca e documentazione saranno nominati da parte jugoslava, dall'ente di cui all'art. 5 in accordo con la commissione. 3. Il direttore del centro di ricerca e documentazione ed il vice direttore del centro operativo saranno nominati da parte italiana, dall'ente di cui all'art. 5 in accordo con la commissione.

Convenzione - art. 8

Art. 8. Personale del sistema 1. Il personale scientifico, tecnico ed amministrativo dei centri viene messo a disposizione dagli enti di cui all'art. 5 della presente convenzione considerando il principio della parita' dei cittadini delle due Parti contraenti ed in conformita' con l'organico stabilito dalla commissione. 2. Gli enti di cui all'art. 5 della presente convenzione mettono altresi' a disposizione il personale necessario per il lancio dei razzi sul proprio territorio.

Convenzione - art. 9

Art. 9. Accordo operativo sul funzionamento e sulle caratteristiche tecniche del sistema 1. Il funzionamento e le caratteristiche tecniche del sistema sono stabiliti dall'accordo operativo, che costituisce parte integrante della presente convenzione (allegato II). 2. Per la difesa comune antigrandine vengono impiegati esclusivamente quei razzi per i quali si accordano le Parti contraenti. 3. Il centro operativo provvede all'acquisto ed alla distribuzione dei razzi per l'intero sistema.

Convenzione - art. 10

Art. 10. Telecomunicazioni 1. Per il funzionamento del sistema viene istituita una rete di telecomunicazioni che colleghera': a) il centro operativo con le postazioni di lancio; b) il centro operativo con i controlli volo nella Repubblica italiana e nella Repubblica socialista federativa di Jugoslavia; c) il centro operativo con l'Istituto idrometeorologico della Repubblica socialista di Slovenia in Lubiana; d) il centro operativo con il centro di ricerca e documentazione. 2. La rete di telecomunicazioni sara' utilizzata dalle Parti contraenti esclusivamente per la difesa comune antigrandine e per garantire la sicurezza del traffico aereo nel corso delle operazioni di difesa comune antigrandine. 3. La procedura per la concessione del nullaosta al centro operativo per il lancio verra' data dai servizi controllo voli nella Repubblica italiana e nella Repubblica socialista federativa di Jugoslavia secondo le norme di cui al regolamento che costituisce parte integrante della presente convenzione (allegato III).

Convenzione - art. 11

Art. 11. Responsabilita' per i danni 1. Gli eventuali danni direttamente connessi con il funzionamento del sistema (come ad esempio: danni cagionati dalla caduta di un razzo o di una sua parte; trasporto dei razzi; difetto di fabbricazione dei razzi) saranno risarciti dagli enti di cui all'art. 5 della presente convenzione in proporzione alle rispettive quote di finanziamento di cui all'art. 6 della presente convenzione. 2. I danneggiati (persone fisiche o giuridiche) presentano le loro domande di risarcimento all'ente di cui all'art. 5 della convenzione, la cui sede si trova sul territorio dove il danno e' avvenuto (questo ente provvede alla relativa istruttoria). 3. La commissione esamina le domande di risarcimento e determina il relativo ammontare. 4. Nel caso in cui il danneggiato (persona fisica o giuridica) non accetti la valutazione fatta dalla commissione sara' competente il tribunale del luogo ove si e' verificato il danno. 5. Gli enti di cui all'art. 5 della convenzione possono contrarre a proprie spese un'apposita assicurazione per gli eventuali danni.

Convenzione - art. 12

Art. 12. Documento di transito 1. Al personale dei centri verra' rilasciato da parte delle autorita' delle Parti contraenti il documento di transito previsto dall'accordo di Udine sul piccolo traffico di frontiera delle persone, al fine di favorire le loro operazioni ed il passaggio del confine italo-jugoslavo, indipendentemente dal fatto se detto personale ha la residenza nell'area prevista dall'accordo di Udine. 2. La validita' del documento di transito cessa il giorno della risoluzione del rapporto del suo titolare con uno dei centri.

Convenzione - art. 13

Art. 13. Soluzione delle controversie Le questioni che la commissione non sara' in grado di risolvere saranno definite in via diplomatica.

Convenzione - art. 14

Art. 14. Durata ed entrata in vigore della convenzione 1. La presente convenzione rimane in vigore per la durata di 10 (dieci) anni e sara' tacitamente prorogata per un periodo analogo, qualora nessuna delle Parti contraenti avra' manifestato la propria volonta' di recesso mediante un preavviso di 6 mesi dalla data di scadenza di ciascun periodo contrattuale. 2. La presente convenzione sara' ratificata ed entrera' in vigore all'atto dello scambio degli strumenti di ratifica.

Convenzione - art. 15

Art. 15. Modificazioni ed integrazioni della convenzione 1. La parte contraente che ritiene di modificare od integrare le disposizioni della presente convenzione, puo' proporre in qualsiasi momento, per iscritto e per via diplomatica, modificazioni o integrazioni e chiedere consultazioni sulle medesime. 2. Raggiunto l'accordo tra le Parti contraenti sulle modificazioni o integrazioni, queste entrano in vigore secondo le modalita' di cui all'art. 14 della presente convenzione.

Convenzione - art. 16

Art. 16. Cessazione del sistema 1. In caso di cessazione del sistema i beni, le attivita' e le passivita' verranno ripartite fra le Parti contraenti in proporzione alla superficie difesa ed in conformita' alle disposizioni del regolamento finanziario del sistema di cui all'art. 4, paragrafo 1, punto 2), della presente convenzione.

Convenzione - art. 17

Art. 17. Disposizione finale La presente convenzione e' redatta in duplice originale, in lingua italiana e in lingua slovena, delle quali ognuna fa fede. Trieste, addi' 6 aprile 1982 p. La Repubblica italiana LUDOVICO CARDUCCI ARTENISIO p. La Repubblica socialista federativa di Jugoslavia MARIJA ZUPANCIC VICAR

Allegato I

ALLEGATO I Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato II Accordo-art. 1

ALLEGATO II ACCORDO OPERATIVO SUL FUNZIONAMENTO E SULLE CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA COMUNE DI DIFESA ANTIGRANDINE. Premessa 1. Ai sensi dell'art. 9 della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia sulla difesa comune antigrandine, le Parti addivengono alla stipula del presente accordo operativo sul funzionamento e sulle caratteristiche tecniche del sistema comune di difesa antigrandine basata sull'intervento in forma preventiva nei cumulonembi con rilascio di sostanze nucleanti, e cio' a breve intervallo dal momento della determinazione, a mezzo di dati meteorologici e radar, del grado di loro pericolosita' per la produzione di grandine. 2. L'intervento si realizza con razzi che siano in grado di diffondere le sostanze nucleanti nella parte della nube che puo' generare grandine. I razzi sono lanciati da rampe opportunamente dislocate nel territorio da difendere. 3. L'azione di intervento e' definita e coordinata dal centro operativo. Art. 1. Elementi del sistema Conformemente all'art. 2, paragrafo 1 della convenzione, il sistema comune di difesa antigrandine comprende: a) una rete di postazioni per il lancio dei razzi e per il rilevamento dei dati; b) un centro operativo con sede sul territorio della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia (comune di Nova Gorica); c) un centro di ricerca e documentazione con sede sul territorio della Repubblica italiana (comune di Gorizia).

Allegato II Accordo-art. 2

Art. 2. Caratteristiche ed impiego dei razzi 1. La commissione di cui all'art. 4 della convenzione decide i tipi di razzi da impiegare per la difesa antigrandine dopo averne ottenuto il riconoscimento da parte dei rispettivi organi nazionali competenti. Almeno un tipo di razzo deve raggiungere km 4,5 di quota con angolazione di 45°. 2. Le angolazioni di lancio dei razzi non devono essere inferiori a 450 rispetto all'orizzonte. 3. La commissione decide altresi' sul tipo di sostanze nucleanti da utilizzare.

Allegato II Accordo-art. 3

Art. 3. Postazioni di lancio 1. Le postazioni di lancio dispongono di: a) una o piu' rampe multiple per il lancio dei razzi, di caratteristiche balistiche differenti a seconda delle esigenze delle operazioni di difesa; b) un ricovero per il personale addetto, dotato di telecomando per il lancio dei razzi; c) un magazzino con scorta di razzi nella quantita' fissata dai piani di lavoro; d) un sistema di collegamento con il centro operativo previsto dall'art. 10, paragrafo 1 b), della convenzione; e) un sistema per segnalare alla popolazione l'imminenza e la cessazione dei lanci; f) ogni altra attrezzatura necessaria allo svolgimento della loro attivita'. 2. Le postazioni di lancio devono essere costruite secondo le norme edilizie e di sicurezza in vigore rispettivamente nella Repubblica italiana e nella Repubblica socialista federativa di Jugoslavia. 3. La densita' della rete di postazioni di lancio ed il loro raggio di azione sono fissati dalla commissione in base alle caratteristiche tecnico-balistiche dei razzi e del sistema comune di difesa.

Allegato II Accordo-art. 4

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