DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1984, n. 289
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Siena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 1
Nell'art. 76, relativo al corso di laurea in farmacia, nel primo comma dopo l'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunte le seguenti nuove propedeuticita': 4) Non si puo' essere ammessi a sostenere l'esame di fisiologia generale (primo anno) se non si e' superato l'esame di fisica e anatomia umana. 5) Non si puo' essere ammessi a sostenere l'esame di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica (primo anno) se non si e' superato l'esame di chimica generale inorganica. 6) Non si puo' essere ammessi a sostenere l'esame di chimica organica se non si e' superato l'esame di chimica generale ed inorganica.
Art. 2
Nell'art. 79, relativo al corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche, dopo il secondo comma e dopo l'elenco degli insegnamenti complementari, e' aggiunto il seguente nuovo comma: Durante il corso degli studi sono stabilite le seguenti precedenze: 1) non si puo' essere ammessi a sostenere l'esame di chimica fisica se non si e' superato l'esame di istituzioni di matematiche e di chimica generale ed inorganica; 2) non si puo' essere ammessi a sostenere l'esame di chimica organica I se non si e' superato l'esame di chimica generale ed inorganica; 3) non si puo' essere ammessi a sostenere l'esame di fisiologia generale se non si e' superato l'esame di anatomia umana; 4) non si puo' essere ammessi a sostenere l'esame di analisi chimico-farmaceutiche I (analisi qualitativa) se non si e' superato l'esame di chimica generale ed inorganica; 5) non si puo' essere ammessi a sostenere l'esame di chimica farmaceutica e tossicologica I e II se non si e' superato l'esame di chimica organica II; 6) non si puo' essere ammessi a sostenere l'esame di farmacologia e farmacognosia se non si e' superato l'esame di chimica farmaceutica e tossicologica I e II; 7) non si puo' essere ammessi a sostenere l'esame di impianti della industria farmaceutica se non si e' superato l'esame di tecnica e legislazione farmaceutica.
PERTINI FALCUCCI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 giugno 1984
Registro n. 39 Istruzione, luglio n. 51
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