DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1984, n. 293
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' della Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 1971, n. 1329 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;
Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' della Calabria, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Nell'art. 54, e nella tabella C 1 allegata all'art. 30, nell'elenco degli insegnamenti complementari afferenti al dipartimento di meccanica e' aggiunto l'insegnamento di "fisica tecnica (civili-minerari)".
PERTINI FALCUCCI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 giugno 1984
Registro n. 39 Istruzione, foglio n. 35