LEGGE 13 luglio 1984, n. 312

Type Legge
Publication 1984-07-13
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Lo stanziamento previsto dall'articolo 2, primo comma, lettera a), della legge 14 agosto 1967, n. 800, in favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, aumentato con l'articolo 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291, integrato con il secondo comma dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 182, è ulteriormente aumentato di lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1984. La predetta somma di lire 20 miliardi è portata in aumento proporzionale degli stanziamenti di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 3 della legge 10 maggio 1983, n. 182, ed è ripartita fra gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate con le stesse modalità ivi previste.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.