LEGGE 13 luglio 1984, n. 312
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Lo stanziamento previsto dall'articolo 2, primo comma, lettera a), della legge 14 agosto 1967, n. 800, in favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, aumentato con l'articolo 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291, integrato con il secondo comma dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 182, è ulteriormente aumentato di lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1984. La predetta somma di lire 20 miliardi è portata in aumento proporzionale degli stanziamenti di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 3 della legge 10 maggio 1983, n. 182, ed è ripartita fra gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate con le stesse modalità ivi previste.
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