DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1984, n. 315
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1859; Visto il decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 571; Vista la legge 16 giugno 1977, n. 348; Visto il decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566; Vista la legge 19 luglio 1961, n. 1012; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1967, n. 1375, il quale stabilisce le condizioni per l'istituzione delle cattedre nelle scuole medie con lingua d'insegnamento slovena, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 1 febbraio 1968; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1982, n. 420, con il quale vengono modificati gli orari, le prove di esame e i programmi di insegnamento nelle scuole medie con lingua di insegnamento slovena, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 9 luglio 1982; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, n. 782, riguardante la costituzione delle cattedre nella scuola media, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 29 ottobre 1982; Considerata l'opportunita' di modificare le condizioni per l'istituzione delle cattedre nelle scuole medie con lingua di insegnamento slovena; Sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 4 ottobre 1983; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta: E' approvata la tabella allegata al presente decreto, nella quale, per la scuola media con lingua di insegnamento slovena, sono indicate le materie e i gruppi di materie che costituiscono cattedre di ruolo o incarichi di insegnamento, sono stabilite le condizioni per l'istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo e sono fissati gli obblighi di orario dei docenti.
PERTINI CRAXI - FALCUCCI - GORIA
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 luglio 1984
Atti di Governo, registro n. 50, foglio n. 32
Tabella
TABELLA ORGANICA DELLA SCUOLA MEDIA CON LINGUA DI INSEGNAMENTO SLOVENA MATERIE E GRUPPI DI MATERIE COSTITUENTI CATTEDRE DI RUOLO O INCARICHI DI INSEGNAMENTO. CONDIZIONI PER L'ISTITUZIONE DELLE CATTEDRE. OBBLIGHI DI ORARIO DEI DOCENTI.
Materie o gruppi di materie
Condizioni per l'istituzione della cattedra. Obblighi di insegnamento
1) Religione (1) Un'ora settimanale di lezione per classe.
2) italiano Una cattedra per ogni corso, con l'obbligo d'insegnamento nelle classi di un corso (ore 18 settimanali).
3) Sloveno, storia ed educazione civica, geografia Due cattedre per ogni corso. Un docente assumera' l'insegnamento dello sloveno nella prima classe e lo sloveno, la storia ed educazione civica e la geografia nella terza classe (ore 18 settimanali); l'altro docente assumera' l'insegnamento della storia ed educazione civica e la geografia nella prima classe e lo sloveno, la storia ed educazione civica e la geografia nella seconda classe (ore 15 settimanali). Ogni anno i due docenti si avvicenderanno.
4) Lingua staniera Una cattedra ogni due corsi (ore 18 settimanali), con l'obbligo di insegnamento nelle classi dei due corsi.
5) Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali Una cattedra per ogni corso (ore 18 settimanali), con l'obbligo di insegnamento nelle classi di un corso.
6) Educazione tecnica Una cattedra ogni 6 gruppi di alunni costituiti ai sensi dell'
art. 4 del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434
, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566 (ore 18 settimanali) con l'obbligo di insegnamento nei sei gruppi. Comunque, ogni classe non puo' dare origine alla formazione di piu' di due gruppi.
7) Educazione artistica Una cattedra per ogni tre corsi oppure per ogni due corsi e tre classi collaterali (ore 18 settimanali) con l'obbligo di insegnamento nei tre corsi oppure in due corsi e tre classi collaterali.
8) Educazione musicale Una cattedra ogni tre corsi oppure ogni due corsi e tre classi collaterali (ore 18 settimanali) con l'obbligo di insegnamento nelle classi dei tre corsi oppure nei due corsi e nelle tre classi collaterali.
9) Educazione fisica Due ore settimanali per classe.
(l) Non costituisce cattedra Visto, il Ministro della pubblica istruzione FALCUCCI --------------- Nota redazionale Il testo della presente tabella e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 24/7/1984, n. 202 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.