DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1984, n. 330

Type DPR
Publication 1984-04-18
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392;

Ritenuto che il costo base di produzione degli immobili ultimati nell'anno 1983 risulta diverso per le regioni centrosettentrionali e per quelle meridionali;

Ritenuto che ai fini della determinazione del predetto costo base si deve tener conto, in alternativa, degli oneri di urbanizzazione per le costruzioni autorizzate prima dell'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977 n. 10, o del contributo di concessione per le costruzioni assoggettate alla disciplina della predetta legge n. 10;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 aprile 1984;

Sulla

proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia; Decreta:

Art. 1

Il costo base di produzione a metro quadrato per gli immobili ultimati nell'anno 1983 e' determinato in L. 770.000 per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio.

Art. 2

Il costo base di produzione a metro quadrato per gli immobili ultimati nell'anno 1983 e' determinato in lire 700.000 per le regioni Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Art. 3

Gli elementi costitutivi del costo di produzione incidono sul costo base medesimo nelle seguenti percentuali: a) 81% per il costo di produzione di cui alla lettera a) dell'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392; b) 7% per il contributo di concessione di cui alla lettera b) dell'art. 22, se la costruzione e' stata realizzata sulla base di concessione edilizia; c) 12% per il costo dell'area di cui alla lettera c) dell'art. 22; d) 7%, in alternativa alla percentuale prevista alla lettera b), per gli oneri di urbanizzazione di cui alla lettera d) dell'art. 22, se la costruzione e' stata realizzata sulla base di licenza edilizia. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 18 aprile 1984 PERTINI CRAXI - NICOLAZZI - MARTINAZZOLI Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 luglio 1984 Atti di Governo, registro n. 50, foglio n. 31

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