LEGGE 18 luglio 1984, n. 342
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 dicembre 1978, n. 861, per la costruzione di navi cisterna da utilizzare per il rifornimento idrico delle isole minori, è aumentata di 8.200 milioni di lire, da ripartire in tre anni finanziari a partire dal 1984. La quota relativa al 1984 è fissata in 1.800 milioni di lire. La legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, provvederà ad indicare le quote destinate a gravare negli anni successivi.
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