DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1984, n. 345
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 maggio 1984;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del commercio con l'estero e del turismo e dello spettacolo;
EMANA
il seguente decreto:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di coproduzione cinematografica tra Italia ed Ungheria firmato a Budapest il 21 gennaio 1982 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'art. 14 dello accordo stesso.
PERTINI CRAXI - ANDREOTTI - CAPRIA - LAGORIO
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 luglio 1984
Atti di Governo, registro n. 50, foglio n. 33
Accordo - art. 1
ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE UNGHERESE. IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE UNGHERESE Partendo dal desiderio di sviluppare la collaborazione cinematografica, hanno deciso, nello spirito del vigente accordo culturale esistente tra i due Paesi, di promuovere la cooperazione dei settori cinematografici delle due Parti e la coproduzione di film, e cio' nell'interesse del rafforzamento delle loro relazioni e dell'ulteriore avvicinamento tra i loro popoli. Per raggiungere tale obiettivo le due Parti hanno stipulato il presente accordo. Articolo 1 Le Parti contraenti favoriscono la cooperazione tra le imprese interessate alla produzione di film nei due Paesi, alle condizioni fissate nel presente accordo.
Accordo - art. 2
Articolo 2 1. Le Parti contraenti considerano i film realizzati in coproduzione come film di produzione nazionale. Questi film beneficiano dei vantaggi che ne risultano in virtu' delle disposizioni in vigore o che potranno essere emanate in ciascun Paese. I vantaggi sono acquisiti solamente dal produttore del Paese che li accorda. 2. Nell'approvare i progetti di film di coproduzione le competenti autorita' di ciascun Paese applicano le disposizioni stabilite negli articoli 6 e 7 del presente accordo. L'autorita' competente nella Repubblica italiana e' il Ministero del turismo e dello spettacolo, nella Repubblica popolare ungherese, il Ministero della cultura.
Accordo - art. 3
Articolo 3 Sono ammessi ai vantaggi della coproduzione i film a soggetto, documentari e di animazione.
Accordo - art. 4
Articolo 4 Per ammettere un film ai vantaggi della coproduzione previsti dall'art. 2 del presente accordo, e' necessario che il film sia realizzato da ditte di produzione aventi, a giudizio delle rispettive competenti autorita' dei due Paesi, un'adeguata organizzazione tecnica e finanziaria.
Accordo - art. 5
Articolo 5 1. La partecipazione minoritaria non puo' essere inferiori, per ciascun film, al 30% del costo di produzione del film. 2. L'apporto del coproduttore minoritario deve obbligatoriamente comportare la partecipazione di una troupe artistica e tecnica che sia, nell'insieme, proporzionata alla quota di partecipazione e comunque non inferiore a sei elementi. 3. Il saldo della quota di partecipazione del coproduttore minoritario deve essere corrisposto al coproduttore maggioritario nel termine di sessanta giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per l'approntamento della versione nel Paese minoritario. L'inosservanza di tale norma comporta la perdita del beneficio della coproduzione. 4. Nell'insieme delle coproduzioni dei due Paesi dovra' sussistere un equilibrio di apporti finanziari.
Accordo - art. 6
Articolo 6 Le condizioni di ammissione di un film ai benefici della coproduzione, previsti dall'art. 2 del presente accordo, sono le seguenti: a) i film di coproduzione devono essere realizzati con l'apporto di registi, autori, attori e tecnici di cittadinanza di uno dei Paesi coproduttori; b) gli autori, gli attori ed i tecnici che hanno la cittadinanza di uno Stato terzo e che risiedono e lavorano abitualmente nel territorio di una delle due Parti contraenti, possono, a titolo eccezionale, partecipare alla lavorazione di un film di coproduzione come appartenenti allo Stato nel quale risiedono, in base alle norme vigenti nello Stato stesso; c) La partecipazione di attori e di tecnici che siano cittadini di uno Stato terzo e che non risiedono nel territorio di una delle Parti contraenti puo' essere autorizzata, soltanto a titolo eccezionale, qualora tale partecipazione sia necessaria per la realizzazione del film e tenuto conto delle norme vigenti al riguardo nei Paesi contraenti; d) le riprese in esterni o in interni dal vero di un film di coproduzione in uno Stato terzo, che non partecipi alla coproduzione stessa, possono essere autorizzate per comprovate esigenze di sceneggiatura e di ambientazione autentica; e) i film di coproduzione dovranno avere un'edizione finale in lingua italiana e/o in lingua ungherese; f) sui titoli di testa nei film di coproduzione, sul relativo materiale pubblicitario e sulle inserzioni, immediatamente dopo i nomi dei coproduttori, deve figurare in evidenza la dicitura che il film e' stato realizzato in coproduzione tra i due Paesi; g) l'istanza di ammissione di un film ai vantaggi della coproduzione deve essere presentata alle competenti autorita' dei due Paesi almeno trenta giorni prima dell'inizio delle riprese, unitamente al contratto di coproduzione del film ed all'elenco del personale artistico e tecnico che si prevede di utilizzare.
Accordo - art. 7
Articolo 7 1. Le competenti autorita' delle Parti contraenti favoriranno la realizzazione in coproduzione di film anche con altri Paesi con i quali ambedue le Parti siano legate da accordi di coproduzione. Le condizioni di ammissione di tali film dovranno essere oggetto di particolare esame, caso per caso. 2. La partecipazione minoritaria in questi film non puo' essere inferiore al 30% del costo di produzione. L'apporto del coproduttore minoritario deve obbligatoriamente comportare la partecipazione di una troupe artistica e tecnica, che sia nell'insieme proporzionata alla quota di partecipazione, con un minimo di sei elementi.
Accordo - art. 8
Articolo 8 1. Ciascuna Parte contraente, nel rispetto della normativa interna vigente, assicura alle persone dell'altra Parte contraente, inviate nel proprio territorio in base al presente accordo, le condizioni necessarie per l'espletamento dei compiti, nonche' permette l'importazione (temporanea per le attrezzature che non si consumano nel processo di lavorazione) del materiale necessario alla realizzazione e allo sfruttamento del film (pellicola, materiale tecnico, costumi, materiale scenografico, materiale pubblicitario). 2. Le Parti contraenti garantiscono il libero trasferimento delle somme per pagamenti connessi alla realizzazione del film, secondo le norme della propria legislazione e in ottemperanza all'accordo di pagamento vigente tra i due Stati.
Accordo - art. 9
Articolo 9 Per ogni film di coproduzione saranno approntati due negativi o un negativo ed un controtipo. Ciascun produttore e' proprietario di un negativo o di un controtipo. Il coproduttore minoritario puo' disporre del negativo originale solo previa intesa col produttore maggioritario.
Accordo - art. 10
Articolo 10 1. La ripartizione dei proventi deve corrispondere alla partecipazione dei coproduttori al posto di produzione del film. La ripartizione dei proventi puo' essere basata o sulla ripartizione degli incassi dei mercati esteri, o sulla ripartizione geografica di tali mercati, o sulla combinazione delle due varianti. Negli ultimi due casi deve essere tenuta in considerazione la differente rilevanza economica che puo' esistere tra i vari mercati. 2. Gli incassi realizzati nella Repubblica italiana vanno esclusivamente alla Parte italiana; gli incassi realizzati nella Repubblica popolare ungherese vanno esclusivamente alla Parte ungherese.
Accordo - art. 11
Articolo 11 1. La presentazione a festival internazionali di film di coproduzione e' di competenza del Paese a cui appartiene il coproduttore maggioritario. I film a partecipazione uguale sono presentati dal Paese di cui il regista ha la nazionalita'. 2. In particolari casi puo' essere ammessa deroga a quanto stabilito nel capoverso 1, in seguito a preventivo accordo tra le competenti autorita' dei due Paesi.
Accordo - art. 12
Articolo 12 1. Le Parti contraenti promuovono reciprocamente la commercializzazione piu' equilibrata dei film dell'altro partner, incoraggiando l'ampliamento dei rapporti tra gli operatori del settore cinematografico, agevolano lo scambio di edizioni e materiale aventi carattere cinematografico. 2. Le Parti contraenti promuovono l'avviamento di una diretta collaborazione tra le istituzioni dei due Paesi aventi come scopo la conservazione di film e la formazione di artisti e di tecnici, promuovono l'organizzazione di manifestazioni rappresentative dell'arte cinematografica dell'altro partner. 3. Le Parti contraenti si impegnano, inoltre, a facilitare la realizzazione di film italiani nella Repubblica popolare ungherese e dei film ungheresi nella Repubblica italiana che non ricadano nell'accordo.
Accordo - art. 13
Articolo 13 1. Ai fini dell'applicazione e dell'esecuzione del presente accordo, e' costituita una commissione mista composta dalle delegazioni delle due Parti contraenti. I presidenti ed i membri delle due delegazioni vengono designati dalle competenti autorita' dei due Paesi. 2. La commissione mista ha inoltre il compito di esaminare le difficolta' che emergono dall'applicazione dell'accordo e di formulare proposte di soluzione alle competenti autorita' dei due Paesi. 3. La commissione mista terra' le sue sessioni alternativamente in Italia ed in Ungheria, stabilendone l'ordine del giorno.
Accordo - art. 14
Articolo 14 1. L'accordo dovra' essere ratificato in conformita' delle disposizioni dei rispettivi ordinamenti costituzionali. Le Parti si comunicheranno l'avvenuta ratifica per via diplomatica. 2. Il presente accordo entrera' in vigore il trentesimo giorno a partire dalla data dello scambio di note relative alle ratifiche ed e' stipulato per la durata di due anni. 3. Alla sua scadenza, il presente accordo potra' essere rinnovato tacitamente per uguali periodi, salvo denuncia di una delle due Parti contraenti notificata all'altra, per via diplomatica, con preavviso scritto di almeno tre mesi rispetto alla scadenza del periodo di validita' dell'accordo stesso. FATTO a Budapest, il 21 gennaio 1982 in duplice originale nelle lingue italiana e ungherese, ambedue i testi facenti ugualmente fede. Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI
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