LEGGE 12 luglio 1984, n. 347

Type Legge
Publication 1984-07-12
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmata a San Marino il 7 dicembre 1981.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo 9 della convenzione stessa.

Art. 3

La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

PERTINI CRAXI - ANDREOTTI - MARTINAZZOLI - VISENTINI - GORIA - CAPRIA

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Convenzione-art. 1

CONVENZIONE MONETARIA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO Il Presidente della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino, avendo considerato l'opportunita' di stipulare una nuova Convenzione monetaria sulla base di quanto stabilito nell'articolo 47 della Convenzione di amicizia e di buon vicinato conclusa a Roma il 31 marzo 1939, quale risulta modificato dagli Accordi aggiuntivi alla Convenzione stessa conclusi il 29 aprile 1953, dalla Convenzione monetaria del 10 settembre 1971, dall'Accordo aggiuntivo in materia economica, finanziaria e monetaria e Scambio di note firmati a Roma il 10 luglio 1974, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA e LA REGGENZA DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO hanno nominato rispettivamente loro Plenipotenziari: S.E. il dottor Vittorino Rotondaro, ambasciatore d'Italia, S.E. l'avvocato Giordano Bruno Reffi, segretario di Stato per gli affari esteri e politici, i quali, dopo essersi scambiati i pieni poteri ed averli riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1. La Repubblica italiana mette a disposizione della Repubblica di San Marino la Zecca di Roma per la coniazione delle sue monete secondo le modalita' della presente Convenzione. La Repubblica di San Marino si impegna da parte sua a servirsi a tal fine esclusivamente della Zecca di Roma, rimborsando a questa le spese relative al valore dei metalli ed alla coniazione stessa.

Convenzione-art. 2

Articolo 2. Le monete, nei valori che la Repubblica di San Marino intende coniare, saranno identiche a quelle italiane per quanto concerne il metallo, la composizione chimica, il valore nominale, le dimensioni ed il valore intrinseco dei singoli pezzi.

Convenzione-art. 3

Articolo 3. Le monete di ciascuno dei due Stati avranno, nel territorio dell'altro, identico corso legale e potere liberatorio nei rapporti tra i privati ed in quelli con le pubbliche casse.

Convenzione-art. 4

Articolo 4. Ciascuno dei due Governi avra' facolta' di domandare il cambio, in valuta italiana, delle monete sammarinesi che si accumulassero nelle casse dello Stato italiano.

Convenzione-art. 5

Articolo 5. La coniazione delle monete d'oro potra' essere fatta per valore illimitato. Il Governo di San Marino, comunque, ogni qualvolta intendera' procedere alla coniazione di monete d'oro, ne concordera' preventivamente il quantitativo e la pezzatura con le competenti Autorita' tecniche italiane per avvalersi dei servizi della Zecca italiana. Il Governo sammarinese rinuncia a chiedere alla Repubblica italiana il riconoscimento del corso legale di dette monete nel suo territorio; pertanto le monete stesse avranno corso legale soltanto nel territorio della Repubblica di San Marino.

Convenzione-art. 6

Articolo 6. Il valore nominale delle monete coniate diverse dall'oro non potra' eccedere ogni anno la somma complessiva di un miliardo e cento milioni di lire italiane e, comunque, il quantitativo di pezzi coniati non potra' superare i centodieci milioni. I competenti organi finanziari dei due Paesi, debitamente autorizzati a tal fine, provvederanno di comune accordo e con procedura amministrativa, alla revisione biennale dei contingenti di cui al precedente paragrafo, sulla base degli indicatori di variazione del costo della vita. L'emissione del primo contingente di monete si intende riferita al periodo 1 gennaio-31 dicembre 1982.

Convenzione-art. 7

Articolo 7. Saranno presi speciali accordi per il caso che una moneta fosse dall'una o dall'altra Parte dichiarata fuori corso, e cio' per reciprocita' sia dell'estensione del provvedimento, sia del trattamento da fare al corrispondente taglio di moneta dell'altra Parte.

Convenzione-art. 8

Articolo 8. Ciascuno dei due Stati si impegna a reprimere e punire le falsificazioni delle monete dell'altro Stato che si perpetrassero nel suo territorio.

Convenzione-art. 9

Articolo 9. La presente Convenzione sara' sottoposta a ratifica ed entrera' in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica. Essa restera' in vigore per dieci anni, salva la facolta' per ciascuna delle Parti di denunciarla con preavviso di sei mesi. In fede di che, i Plenipotenziari dei due Paesi hanno firmato la presente Convenzione. Fatto in San Marino il duplice originale, il giorno sette dicembre millenovecentottantuno. Per la Repubblica italiana Vittorino ROTONDARO Per la Repubblica di San Marino Giordano Bruno REFFI Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.