LEGGE 12 luglio 1984, n. 348

Type Legge
Publication 1984-07-12
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sull'indennizzo dei beni italiani trasferiti allo Stato marocchino, firmato a Rabat il 25 maggio 1982.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 6 dell'accordo stesso.

Art. 3

Il termine per la presentazione della domanda da parte degli aventi diritto all'indennizzo, di cui all'articolo 7 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, limitatamente ai beni regolati nel presente accordo, e' riaperto fino a centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le domande gia' presentate all'Amministrazione dello Stato sono valide agli effetti del comma precedente.

PERTINI CRAXI - ANDREOTTI - MARTINAZZOLI - GORIA

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Accordo-art. I

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO DEL MAROCCO SULL'INDENNIZZO DEI BENI ITALIANI TRASFERITI ALLO STATO MAROCCHINO Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Marocco, desiderosi di rafforzare i loro legami di amicizia e di cooperazione, hanno convenuto, nello spirito di amicizia e di comprensione che regola i loro rapporti, di precisare le condizioni dell'applicazione ai cittadini italiani dell'articolo 8 del "dahir" n. 1.73.213 del 2 marzo 1973 (26 moharrem 1393) relativo al trasferimento allo Stato della proprieta' degli immobili agricoli o a destinazione agricola appartenenti a persone fisiche e giuridiche straniere, hanno stabilito quanto segue: Articolo I Il Governo del Regno del Marocco versera' al Governo della Repubblica italiana un'indennita' globale e forfettaria per i beni, i diritti e gli interessi agricoli italiani in Marocco sottoposti alle disposizioni del citato "dahir".

Accordo-art. 2

Articolo 2 L'indennita' globale e forfettaria e' fissata ad un importo di trecentoquarantacinquemilaottocentonovantacinque dollari USA (345.895). Tale importo sara' versato al piu' tardi entro un mese a partire dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica del presente accordo su di un conto aperto a nome del Ministero italiano del Tesoro presso la Banca d'Italia a Roma.

Accordo-art. 3

Articolo 3 A partire dalla data del versamento dell'indennita' prevista all'articolo 1, il Governo della Repubblica italiana libera il Governo del Regno del Marocco da ogni responsabilita' nei confronti degli aventi diritto italiani. Il Governo del Regno del Marocco considerera', di conseguenza, come definitivamente soddisfatte tutte le pretese di diritto pubblico relative ai beni dei cittadini italiani trasferiti allo Stato in virtu' del citato "dahir".

Accordo-art. 4

Articolo 4 A partire dalla data della firma del presente accordo il Governo della Repubblica italiana s'impegna, con riserva di esecuzione da parte del Governo del Regno del Marocco degli obblighi che gli competono in virtu' del presente accordo a non presentare ne' a sostenere presso il Governo del Regno del Marocco o davanti ad una istanza arbitrale o giudiziaria, eventuali rivendicazioni dei suoi cittadini relative ai beni, diritti e interessi di cui al presente accordo.

Accordo-art. 5

Articolo 5 Il Governo del Regno del Marocco offrira' la sua collaborazione al Governo della Repubblica italiana in tutte le questioni relative all'esecuzione del presente accordo e in particolare dara', allo scopo di facilitare le procedure di indennizzo agli aventi diritto, tutte le certificazioni e le informazioni in suo possesso concernenti le proprieta' dei cittadini italiani soggette alle disposizioni del citato "dahir".

Accordo-art. 6

Articolo 6 Il presente accordo entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. Per il Governo della Repubblica italiana Vieri Traxler Per il Governo del Regno del Marocco Khalid El Kadiri

Accord

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE SUR L'INDEMNISATION DES BIENS ITALIENS TRANSFERES A L'ETAT MAROCAIN Parte di provvedimento in formato grafico

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