LEGGE 18 luglio 1984, n. 349
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Nel quadro VII - ruolo medici del Corpo sanitario - e nel quadro IX - ruolo normale del Corpo di commissariato - della tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è apportata la seguente modificazione: nella colonna 6 (numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione), in corrispondenza del grado di contrammiraglio, le parole: 1 ogni anno" sono sostituite dalla seguente: "tutti". Nel quadro XI - ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto - della tabella n. 2, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è apportata la seguente modificazione: nella colonna 6 (numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione), in corrispondenza del grado di contrammiraglio, le parole: "1/4 dei contrammiragli non ancora valutati" sono sostituite dalla seguente: "tutti".
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