LEGGE 18 luglio 1984, n. 350
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico In caso di assenza o di impedimento temporaneo del presidente delle commissioni previste rispettivamente dall'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e dall'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341, ne esercita le funzioni il più anziano dei componenti di ciascuna delle predette commissioni. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 luglio 1984 PERTINI CRAXI - SPADOLINI Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
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