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LEGGE 18 luglio 1984, n. 370

Current text a fecha 1984-08-09

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Ministero degli affari esteri assicura in propri locali idoneamente attrezzati l'uso ed il funzionamento della mensa e degli altri servizi sociali, ivi compresi canoni ed utenze nonchè materiale di consumo ordinario, a favore dei dipendenti in servizio presso l'Amministrazione centrale. A ciò si provvede in via diretta oppure attraverso l'affidamento della gestione, mediante apposite convenzioni, ad associazioni tra dipendenti cui il Ministero degli affari esteri erogherà adeguati contributi. I servizi di cui al primo comma, le modalità della loro gestione e quelle di erogazione degli eventuali contributi sono determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il consiglio di amministrazione.