La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'articolo 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392, relativo al 1984, non si applica. È nulla ogni pattuizione diretta ad attribuire un canone maggiore od altri vantaggi contrari alle disposizioni di cui al presente articolo.