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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1984, n. 387

Current text a fecha 1984-07-28
Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 24 maggio 1967, n. 396, recante disposizioni per l'ordinamento della professione di biologo; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni; Visto il regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni; Visto il regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di biologo emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980; Ritenuta la necessita' di apportare alcune modifiche al regolamento sopracitato; Udito il Consiglio universitario nazionale; Sentito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 maggio 1984; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; EMANA il seguente decreto: Il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, relativo all'approvazione del regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di biologo, e' integrato come segue: La lettera e) dell'art. 3 e' cosi' sostituita: "assistenti, coadiutori e direttori biologi di ruolo negli enti ospedalieri e nei laboratori provinciali di igiene e profilassi iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1967, n. 396, e che abbiano almeno cinque anni di anzianita' di servizio, nonche' biologi del ruolo sanitario utilizzati dalle unita' sanitarie locali iscritti da almeno cinque anni nell'ordine professionale". E' aggiunto il seguente art. 6: "In sede di prima applicazione del regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di biologo verranno ammessi all'esame di Stato anche i laureati che abbiano iniziato anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo la pratica professionale prevista dall'art. 47 della legge 24 maggio 1967, n. 396, con le modalita' ivi indicate anche se l'abbiano completata successivamente alla data di entrata in vigore della suddetta norma regolamentare".

PERTINI CRAXI - FALCUCCI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 luglio 1984

Atti di Governo, registro n. 50, foglio n. 35