LEGGE 4 luglio 1984, n. 389
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
(Entrate)
Le entrate tributarie, extratributarie, per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti, e per accensione di prestiti, accertate nell'esercizio finanziario 1981 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in lire 131.243.652.847.520. I residui attivi determinati alla chiusura dell'esercizio 1980 in lire 20.747.367.143.887 risultano stabiliti - per effetto di maggiori e minori entrate verificatesi nel corso della gestione 1981 - in lire 21.354.479.213.299. I residui attivi al 31 dicembre 1981 ammontano complessivamente a lire 27.770.704.934.199, così risultanti: Parte di provvedimento in formato grafico
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.