LEGGE 26 luglio 1984, n. 394

Type Legge
Publication 1984-07-26
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 10 maggio 1982, n. 271, sono prorogate per un ulteriore biennio. La misura massima delle assunzioni è fissata in centottanta unità. Nei limiti sopraindicati potranno essere disposti rinnovi annuali delle assunzioni già in atto. Le nuove assunzioni di personale straordinario avverranno, previo decreto dell'avvocato generale dello Stato, con l'osservanza dei criteri e modalità di impostazione delle prove pratiche attitudinali già adottati con il precedente decreto emanato dall'avvocato generale dello Stato 1 luglio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'8 luglio 1982. Il termine iniziale e quello finale per la presentazione delle domande non potranno essere inferiori rispettivamente a quindici e trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto.

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