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LEGGE 26 luglio 1984, n. 396

Current text a fecha 1984-08-16

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Le disposizioni contenute nella legge 14 agosto 1982, n. 598, e nella legge 14 agosto 1982, n. 599, nonchè i termini previsti dalle stesse leggi scadenti il 31 dicembre 1983, sono prorogati al 30 giugno 1984: Le percentuali di contribuzione sono pari a quelle previste per l'anno 1983.