LEGGE 27 luglio 1984, n. 397
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'articolo 235 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "Art. 235. - (Arresto obbligatorio in flagranza). Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica devono arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni o l'ergastolo. Devono altresì procedere all'arresto di chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero si trova sottoposto a misure di sicurezza personale, o di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, di coloro che si trovano illegalmente nel territorio dello Stato e di coloro che sono già stati condannati alla pena dell'ergastolo o della reclusione per delitto non colposo, quando sono colti nella flagranza di delitto non colposo punibile con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni. Se si tratta di delitto punibile a querela, l'arresto in flagranza deve essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o agente di polizia giudiziaria o della forza pubblica presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà".
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