LEGGE 28 luglio 1984, n. 398
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'articolo 255 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "Art. 255. - (Determinazione della pena). - Per il computo della pena agli effetti degli articoli precedenti e dell'articolo 272, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Delle circostanze aggravanti non si tiene conto, fatta eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale, esclusa la recidiva. Delle circostanze attenuanti non si tiene conto, fatta eccezione per l'età e per la circostanza prevista dall'articolo 62, n. 4, del codice penale".
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