LEGGE 30 luglio 1984, n. 399
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Aumento della competenza del conciliatore
L'articolo 7 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Art. 7. - (Competenza del conciliatore). - Il conciliatore è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a lire un milione quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice. È altresì competente per tutte le cause relative alle modalità di uso dei servizi condominiali".
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