LEGGE 31 luglio 1984, n. 400
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
All'articolo 31 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma: "Appartiene inoltre al pretore la cognizione dei reati di: falsità prevista dall'articolo 491 del codice penale, quando il fatto non concerne un testamento olografo; maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, quando non ricorre l'aggravante prevista dal secondo comma dell'articolo 572 del codice penale; rissa aggravata ai sensi del secondo comma dell'articolo 588 del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime; violazione di domicilio aggravata ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 614 del codice penale; furto aggravato ai sensi dell'articolo 625 del codice penale; ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale".
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