LEGGE 31 luglio 1984, n. 400

Type Legge
Publication 1984-07-31
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

All'articolo 31 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma: "Appartiene inoltre al pretore la cognizione dei reati di: falsità prevista dall'articolo 491 del codice penale, quando il fatto non concerne un testamento olografo; maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, quando non ricorre l'aggravante prevista dal secondo comma dell'articolo 572 del codice penale; rissa aggravata ai sensi del secondo comma dell'articolo 588 del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime; violazione di domicilio aggravata ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 614 del codice penale; furto aggravato ai sensi dell'articolo 625 del codice penale; ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale".

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.