LEGGE 26 luglio 1984, n. 413
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
(Abbreviazione di indicazioni)
1.Nel testo della presente legge le espressioni "Cassa", "Istituto", "assicurazione generale obbligatoria" vanno rispettivamente intese come "Cassa nazionale per la previdenza marinara", "Istituto nazionale della previdenza sociale" e "assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti".
2.L'espressione "lavoratori marittimi" va riferita al personale navigante o amministrativo assoggettato alla disciplina prevista dalla presente legge, qualora non sia diversamente disposto dalle singole norme.
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