LEGGE 26 luglio 1984, n. 416
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
In aggiunta a quelle previste all'articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 325, sono istituite le seguenti direzioni compartimentali con gli ambiti circoscrizionali e le sedi appresso indicati: Basilicata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Potenza Molise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Campobasso Umbria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Perugia
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