LEGGE 26 luglio 1984, n. 417
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico I vice pretori onorari di cui alle leggi 18 maggio 1974, n. 217, e 4 agosto 1977, n. 516, conservano l'incarico loro affidato e il relativo trattamento economico fino al compimento del settantesimo anno di età, salvo revoca disposta con provvedimento motivato dal Consiglio superiore della magistratura. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 luglio 1984 PERTINI CRAXI - MARTINAZZOLI GORIA Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
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