La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, istituito con regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito in legge con legge 18 aprile 1935, n. 961, è soppresso. La gestione di liquidazione dell'Ente è assunta, ai sensi e con le modalità di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro al quale saranno trasferite le relative attività e passività patrimoniali.