LEGGE 6 agosto 1984, n. 425

Type Legge
Publication 1984-08-06
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, si interpreta nel senso che l'indennità in esso prevista spetta esclusivamente ai magistrati dell'ordine giudiziario. L'articolo 5, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, si interpreta nel senso che il trattamento previsto dall'articolo 2, lettera d), della legge 16 dicembre 1961, n. 1308, e dall'articolo 10, ultimo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, spetta esclusivamente ai magistrati della Corte dei conti. L'articolo 9, ultimo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97, si interpreta nel senso che ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei tribunali amministrativi regionali e della giustizia militare nonchè agli avvocati e procuratori dello Stato in servizio all'entrata in vigore della legge stessa spetta, per una sola volta, con effetto dal 1 gennaio 1979, indipendentemente dall'anzianità maturata nelle singole qualifiche, un aumento periodico aggiuntivo non riassorbibile, qualunque sia la qualifica posseduta o la classe di stipendio acquisita.

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