DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 aprile 1984, n. 426
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'art. 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Udito il parere del Consiglio di Stato del 31 gennaio 1973;
Sentite le commissioni paritetiche per le norme di attuazione previste dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 1984;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e per la funzione pubblica;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
Il tribunale regionale di giustizia amministrativa istituito con l'art. 90 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ha sede a Trento. La sua circoscrizione comprende la provincia di Trento. Ad esso sono assegnati sei magistrati, di cui uno con la qualifica di presidente e cinque con la qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale. Due di questi, scelti tra gli appartenenti alle categorie di cui al ((. . .)) successivo art. 2, sono designati dal consiglio provinciale di Trento e sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e su parere del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. ((Essi durano in carica nove anni e non possono essere nuovamente designati)). Gli stessi non possono essere trasferiti ad altra sede e nei loro confronti non trova applicazione il disposto dell'art. 19 della legge 27 aprile 1982, n. 186. Per il periodo di durata in carica ai predetti due magistrati si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei magistrati amministrativi regionali. Il collegio giudicante e' composto del presidente e di due consiglieri, dei quali uno tra quelli nominati ai sensi del precedente terzo comma. Le funzioni di presidente sono svolte in ogni caso da un magistrato di carriera. Per l'assolvimento delle funzioni del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento i posti della tabella A, allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, sono aumentati di tre unita' nella qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale.
Art. 2
La sezione autonoma per la provincia di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, istituita con l'art. 90 dello statuto, ha sede in Bolzano. La sua circoscrizione comprende la provincia di Bolzano. Ad essa sono assegnati otto magistrati con la qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale, dei quali quattro appartenenti al gruppo linguistico italiano e quattro appartenenti al gruppo linguistico tedesco. ((I magistrati della sezione autonoma sono per la meta' nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su parere del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e con l'assenso del Consiglio provinciale di Bolzano limitatamente agli appartenenti al gruppo di lingua tedesca, e per l'altra meta' sono nominati dal Consiglio provinciale di Bolzano e con decreto del Presidente della Repubblica, previo svolgimento di un'apposita procedura di selezione. Essi debbono appartenere ad una delle seguenti categorie: a) professori universitari di prima fascia in materie giuridiche in ruolo da almeno 10 anni; b) magistrati di ogni ordine, che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalita', o con qualifica equiparata; c) avvocati e procuratori dello Stato alla seconda classe di stipendio; d) avvocati che abbiano effettivamente esercitato la professione con iscrizione nell'albo degli avvocati per almeno dieci anni, anche se non piu' iscritti all'albo; agli stessi in caso di nomina a consigliere sono estese le norme previdenziali di cui al quarto comma dell'articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576; e) impiegati muniti di laurea in giurisprudenza, assunti mediante concorso pubblico appartenenti ai ruoli amministrativi dello Stato, della Regione Trentino-Alto Adige, della Provincia autonoma di Bolzano, della Provincia autonoma di Trento, dei comuni o di altri enti pubblici locali delle province stesse, con qualifica non inferiore a dirigente o equiparata, con almeno dieci anni di effettivo servizio in tale qualifica.)) ((COMMA NON PIU' PREVISTO DAL D.LGS. 29 DICEMBRE 2017, N. 236)). ((COMMA NON PIU' PREVISTO DAL D.LGS. 29 DICEMBRE 2017, N. 236)).
Art. 3
Il tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento decide sui ricorsi contro atti e provvedimenti emessi: 1) dagli organi della pubblica amministrazione, aventi sede nella provincia di Trento, con esclusione degli atti e provvedimenti la cui efficacia e' limitata al territorio della provincia di Bolzano; 2) dagli organi della pubblica amministrazione, non aventi sede nella provincia di Trento, la cui efficacia e' limitata al territorio della provincia medesima. La sezione autonoma di Bolzano, oltre che nelle materie attribuite dallo statuto alla sua competenza inderogabile, decide sui ricorsi contro atti e provvedimenti emessi: 1) dagli organi della pubblica amministrazione, aventi sede nella provincia di Bolzano, con esclusione degli atti e provvedimenti la cui efficacia e' limitata al territorio della provincia di Trento; 2) dagli organi della pubblica amministrazione, non aventi sede nella provincia di Bolzano, la cui efficacia e' limitata al territorio della provincia medesima. I conflitti di competenza tra il tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano sono decisi dal Consiglio di Stato. Ferma restando la competenza prevista nell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per gli atti aventi efficacia sull'intero territorio della regione Trentino-Alto Adige la competenza del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento ovvero della sezione autonoma di Bolzano si determina sulla base della prevalenza degli effetti dell'atto o provvedimento nell'ambito del territorio dell'una o dell'altra provincia. Il ricorso proposto contro atti o provvedimenti aventi efficacia nell'intero territorio regionale deve essere notificato ai presidenti della giunta provinciale di Trento e di Bolzano, che, al pari degli altri soggetti cui il ricorso stesso e' notificato e di ogni altro interveniente, possono eccepire l'incompetenza del giudice adito con riferimento al criterio della prevalenza dell'efficacia dell'atto. Il presidente del tribunale o della sezione autonoma investito del ricorso, previa pronuncia sull'eventuale domanda di sospensiva del provvedimento impugnato, sospende il giudizio dandone comunicazione alle parti e trasmette tempestivamente il fascicolo al Consiglio di Stato, che decide non oltre trenta giorni dal ricevimento degli atti. Le parti possono presentare memorie illustrative entro dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. La decisione del Consiglio di Stato e il relativo fascicolo sono trasmessi entro i successivi dieci giorni dalla pronuncia alla segreteria dell'organo giurisdizionale dichiarato competente, che ne da' comunicazione alle parti costituite. La segreteria del Consiglio di Stato da' notizia della trasmissione del fascicolo all'organo giurisdizionale che aveva disposto la sospensione del giudizio, qualora lo stesso non sia stato dichiarato competente a conoscere il merito del ricorso.
Art. 4
((
1.I quattro magistrati della sezione autonoma di Bolzano, nominati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e su parere del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, debbono appartenere rispettivamente due al gruppo linguistico italiano e due al gruppo linguistico tedesco.
2.I quattro magistrati nominati dal consiglio provinciale di Bolzano e con decreto del Presidente della Repubblica, previo svolgimento di un'apposita procedura di selezione, debbono appartenere rispettivamente due al gruppo linguistico tedesco e due al gruppo linguistico italiano. La selezione viene effettuata da una commissione composta da uno dei consiglieri di Stato di cui all'articolo 14, designato dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, da un magistrato amministrativo designato dal Presidente della sezione autonoma di Bolzano, da un avvocato che abbia effettivamente esercitato la professione con iscrizione nell´albo degli avvocati per almeno dieci anni, designato dal Consiglio dell'ordine di Bolzano, e da un professore universitario di prima fascia in materie giuridiche, in ruolo da almeno dieci anni, designato dal consiglio provinciale. Ai membri della commissione e' richiesta un'eccellente conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca. La commissione e' insediata presso il consiglio provinciale, ed e' presieduta dal consigliere di Stato. La commissione, ricevuti i curricula dei candidati appartenenti ad una delle categorie di cui all'articolo 2, sulla base della valutazione comparativa degli stessi, dei titoli professionali posseduti, dei volumi dell'attivita' svolta, dell'aderenza al profilo richiesto e degli esiti di un colloquio sulle materie di diritto amministrativo, diritto processuale amministrativo, diritto civile e diritto processuale civile, stila in ordine alfabetico un elenco di candidati idonei. Il consiglio provinciale, individuati i candidati da nominare nell'ambito dell'elenco predisposto dalla commissione, provvede su conforme proposta della maggioranza dei consiglieri provinciali dei rispettivi gruppi linguistici.
I magistrati della sezione autonoma di Bolzano sono collocati in un ruolo speciale di magistrati di carriera di otto unita' che viene aggiunto alla tabella A, allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, recante la seguente dizione: "Ruolo speciale dei consiglieri della sezione autonoma di Bolzano".))
((6))
Art. 5
Per la nomina dei magistrati della sezione autonoma di Bolzano costituisce requisito la conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, accertata a termini delle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni. Costituisce altresi' requisito per la nomina l'eta' ((non inferiore a 40 anni e non superiore a 60 anni.)). ((6)) I magistrati della sezione autonoma di Bolzano non possono essere trasferiti ad altra sede e nei loro confronti non trova applicazione il disposto dell'art. 19 della legge 27 aprile 1982, n. 186. Salvo quanto diversamente disposto nel precedente comma, ai predetti magistrati si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei magistrati amministrativi regionali; gli eventuali provvedimenti di rimozione, sospensione o collocamento a riposo anticipato, sono adottati, limitatamente ai magistrati di nomina del consiglio provinciale di Bolzano, previa intesa con il consiglio provinciale stesso. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 20 APRILE 1999, N. 161.
Art. 6
((Il presidente della sezione autonoma di Bolzano e' nominato, ai sensi dell'articolo 91 dello statuto, tra i magistrati che ne fanno parte, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, alternandosi ogni due anni, un componente di lingua italiana e uno di lingua tedesca designato dai magistrati della sezione autonoma.)) In caso di mancanza o di impedimento, il presidente della sezione e' sostituito dal componente piu' anziano appartenente allo stesso gruppo linguistico. Il presidente della sezione autonoma di Bolzano esercita i poteri e le funzioni previsti dalla normativa vigente per i presidenti di tribunale regionale amministrativo.
Art. 7
La sezione autonoma di Bolzano decide con l'intervento di quattro componenti, appartenenti per la meta' a ciascuno dei gruppi linguistici italiano e tedesco. Le decisioni della sezione autonoma di Bolzano sono assunte a maggioranza dei voti dei componenti del collegio, con il voto determinante del presidente in caso di parita' di voti, salvo che, a termine dell'art. 91, ultimo comma, dello statuto, per i procedimenti concernenti i ricorsi avverso provvedimenti amministrativi ritenuti lesivi del principio di parita' tra i gruppi linguistici, proposti dai consiglieri regionali provinciali o comunali ai sensi dell'art. 92 dello statuto stesso, nonche' per la procedura di approvazione dei bilanci regionali e provinciali di cui all'art. 84 del ripetuto statuto. Nelle materie di competenza della sezione autonoma di Bolzano non e' ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Art. 8
Sulla procedura di cui all'art. 84 dello statuto la sezione autonoma di Bolzano decide con lodo arbitrale non soggetto ad alcuna impugnativa.
Art. 9
Sui ricorsi avverso provvedimenti ritenuti lesivi del principio di parita' tra i gruppi linguistici proposti ai sensi dell'art. 92 dello statuto, la sezione autonoma di Bolzano adotta, senza il voto determinante del presidente a termini dell'ultimo comma dell'art. 91 dello statuto stesso, atti non soggetti ad alcun gravame. Qualora non sia raggiunta la maggioranza dei voti dei componenti, la sezione ne da' atto nella decisione ed il ricorso si intende respinto. Ai sensi dell'art. 92 dello statuto, il ricorso puo' essere proposto dal consigliere regionale, provinciale o comunale nel caso che la lesione del principio di parita' tra i gruppi linguistici sia stata preventivamente riconosciuta dalla maggioranza del gruppo linguistico consigliare che si ritiene leso. Con il ricorso deve essere depositato l'atto da cui risulti l'adesione della maggioranza del gruppo linguistico, con firma autografa dei consiglieri. Avviso dell'avvenuta proposizione del ricorso da parte del consigliere regionale, provinciale o comunale, deve essere pubblicato nel primo Bollettino ufficiale utile della regione. Il cittadino, che si ritiene direttamente leso dal provvedimento gia' impugnato ai sensi del primo comma ed al quale il provvedimento non sia stato direttamente comunicato, puo', entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nel Bollettino ufficiale regionale, proporre ricorso ovvero sottoscrivere il ricorso del consigliere, adducendo vizi di legittimita'; in tali casi si applica la disciplina prevista dal precedente art. 7. Nel caso in cui contro lo stesso provvedimento, oltre al ricorso del consigliere proposto a termine dell'art. 92 dello statuto, venga proposto ricorso dal cittadino interessato, la sezione autonoma di Bolzano - senza procedere alla riunione dei due ricorsi - decide prima il ricorso presentato dal cittadino. Sui ricorsi proposti ai sensi del primo e del terzo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, la sezione autonoma di Bolzano decide con lodo arbitrale non soggetto ad alcuna impugnativa.
Art. 10
I ricorsi previsti dal precedente art. 9 sono di competenza inderogabile della sezione autonoma di Bolzano. Qualora il presidente della sezione autonoma di Bolzano ritenga che la definizione dei ricorsi proposti a termini del disposto di cui all'art. 92 dello statuto possa avere influenza su ricorsi pendenti avanti il tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, ne trasmette copia alla segreteria del tribunale stesso. Il tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, con ordinanza, sospende il giudizio in corso, ove ritenga pregiudiziale la definizione del ricorso proposto a mente del disposto di cui al citato art. 92 rispetto a quello pendente innanzi a se'. Della sospensione del giudizio e' data comunicazione, a cura della segreteria, alla sezione autonoma di Bolzano, la quale trasmette alla segreteria del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento il provvedimento che definisce il ricorso pregiudiziale. Della intervenuta definizione del ricorso proposto ai sensi dell'art. 92 e' data comunicazione, con lettera raccomandata, alle parti costituite nel procedimento sospeso. Entro sei mesi dalla data di ricevimento della comunicazione il giudizio puo' essere riassunto con le modalita' indicate nella legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni.
Art. 11
L'insediamento del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano ha luogo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel giorno fissato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi almeno quindici giorni prima nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 12
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