DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1984, n. 427
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Dopo l'art. 413 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in farmacologia, afferente alla facolta' di farmacia. Scuola di specializzazione in farmacologia Art. 414. - E' istituita presso l'Universita' di Firenze la scuola di specializzazione in farmacologia che conferisce il diploma di specialista in farmacologia. Art. 415. - La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di farmacologia e tossicologia. Art. 416. - La scuola ha lo scopo di preparare: specialisti per la ricerca farmacologica sia in enti pubblici o privati se hanno seguito l'indirizzo sperimentale e specialisti particolarmente adatti alle funzioni richieste dai servizi farmaceutici dei nuovi piani sanitari regionali e nazionali se hanno seguito l'indirizzo terapeutico. Art. 417. - La durata del corso e' di due anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Art. 418. - Il numero degli iscritti e' di cinque per ogni anno e complessivamente di dieci per l'intero corso di studi. Art. 419. - Alla scuola sono ammessi i laureati in farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche, scienza delle preparazioni alimentari, scienze biologiche, medicina e chirurgia, medicina veterinaria, in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, qualora prescritto. L'ammissione alla scuola e' condizionata al superamento degli esami di fisiologia generale o umana e di farmacologia e farmacognosia, ove questi non siano stati superati nel corso degli studi universitari. Art. 420. - Per l'ammissione alla scuola e' richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovra' svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli: a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione; b) il voto di laurea; c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione; d) le pubblicazioni nelle predette materie. Il punteggio dei predetti titoli e' quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982. Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizioni utili nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato. Art. 421. - Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facolta' di farmacia sono le seguenti: 1° Anno: 1) biometria e statistica; 2) patologia generale (); 3) endocrinologia (); 4) farmacologia generale; 5) farmacologia cellulare; 6) farmacologia biochimica; 7) tossicologia sperimentale; 8) microbiologia e igiene (*). 2° Anno: a) indirizzo sperimentale: 1) radiochimica e radiobiologia; 2) disegno degli esperimenti; 3) studio delle attivita' farmacologiche; 4) immunochimica; 5) neuropsicofarmacologia; 6) chemioterapia; 7) interazione fra farmaci; b) indirizzo terapeutico: 1) disegno degli esperimenti; 2) farmacologia nello sviluppo e nell'eta' avanzata; 3) farmacologia cardiovascolare; 4) farmaci degli stati dismetabolici; 5) neuropsicofarmacologia; 6) chemioterapia antimicrobica, antivirale, antitumorale; 7) interazione fra farmaci; 8) scienza dell'alimentazione. Ove gli esami delle materie segnate con asterisco non fossero stati superati durante gli studi universitari, queste materie potranno essere seguite in un corso universitario. Esse sono oggetto d'esame al pari di tutte le altre materie comprese nel piano di studio. Art. 422. - La frequenza ai corsi e' obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attivita' pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta. Art. 423. - Tutti gli insegnamenti in statuto sono di tipo teorico-pratico. La frequenza ai corsi e' obbligatoria. Ai fini della frequenza e delle attivita' pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero e nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo. Art. 424. - Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio delle scuole di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o piu' materie del corso. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista. Art. 425. - L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione. Art. 426. - Per ciascuna scuola di specializzazione, anche se comprendente piu' indirizzi, e' costituito un unico consiglio presieduto da un direttore. Il consiglio e' composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attivita' didattiche nella scuola, nonche' da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalita' di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti. La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.
PERTINI FALCUCCI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 luglio 1984
Registro n. 46 Istruzione, foglio n. 344
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