LEGGE 4 agosto 1984, n. 428
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Per ciascuno degli anni finanziari dal 1984 al 1993 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, quale ulteriore contributo dello Stato al fondo di cui al primo comma dell'articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente il concorso dello Stato in conto interessi sui finanziamenti destinati allo sviluppo del settore della stampa quotidiana e periodica.
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