La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri è il generale di divisione in servizio permanente effettivo dell'Arma più anziano in ruolo. Viene nominato, su proposta del comandante generale, con decreto del Ministro della difesa. Il Ministro della difesa ha facoltà, nell'interesse dell'amministrazione, di escludere, con provvedimento motivato, il generale di divisione più anziano e di procedere alla nomina del generale di divisione che lo segue in ordine di anzianità. Il vice comandante generale ha rango gerarchico preminente rispetto agli altri generali di divisione dei carabinieri.