LEGGE 4 agosto 1984, n. 455
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico La tabella A annessa alla legge 1 agosto 1962, n. 1206, e successive modificazioni, è modificata nel senso che sono soppressi tre dei quattro posti di esperto ed esperto capo nell'organico della carriera direttiva e sono aumentati da quattro a sette i posti di traduttore nell'organico della carriera di concetto. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Selva di Val Gardena, addì 4 agosto 1984 PERTINI CRAXI - MARTINAZZOLI Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.