LEGGE 6 agosto 1984, n. 456
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Per gli esercizi finanziari dal 1983 al 1989 il Ministro della difesa è autorizzato ad assumere impegni fino a 996 miliardi di lire per la realizzazione dei sottonotati programmi di ricerca e sviluppo d'interesse nazionale, da effettuare anche in collaborazione con altri Paesi, nei settori aeronautico e delle comunicazioni: velivolo ad ala fissa con compiti primari di supporto alle forze di superficie e secondari di concorso alla difesa aerea del territorio (AM-X); aeromobile ad ala rotante nella versione di difesa antisommergibile (EH-101); sistema campale di trasmissioni e informazioni con il compito di soddisfare le esigenze di collegamento e acquisizione di dati informativi a livello di corpo d'armata (CATRIN). La spesa di cui al precedente comma è così ripartita: lire 470 miliardi per il programma AM-X, lire 300 miliardi per il programma EH-101, lire 226 miliardi per il programma CATRIN. Qualora i rapporti contrattuali derivanti dall'attuazione dei predetti programmi implichino la partecipazione o, comunque, la collaborazione di Paesi esteri direttamente o per il tramite di agenzie o enti plurinazionali, il Ministro della difesa è autorizzato a stipulare contratti o comunque ad assumere impegni nei limiti dell'intera somma considerando a questi fini anche gli importi da riassegnare a bilancio per il titolo sopra detto ai sensi dell'articolo 21 del testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263.
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