LEGGE 4 agosto 1984, n. 461

Type Legge
Publication 1984-08-04
Ultimo aggiornamento 1984-08-31
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico Il contributo ordinario a favore del Comitato nazionale per il collegamento fra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) è elevato di lire 400 milioni. Il contributo medesimo sarà oggetto di nuova determinazione a decorrere dall'inquadramento del personale del Comitato nei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 400 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-86, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Aumento contributo Comitato nazionale FAO". Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Selva di Val Gardena, addì 4 agosto 1984 PERTINI CRAXI - PANDOLFI - GORIA - ROMITA Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

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