LEGGE 4 agosto 1984, n. 467
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) il Fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi connessi ai finanziamenti a medio termine accordati, ai sensi della legge 27 novembre 1980, n. 815, da istituti ed aziende di credito ad imprese di trasporto iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose in conto terzi. La garanzia del Fondo di cui al comma precedente opera fino a 50 milioni di lire e può essere accordata dal Mediocredito centrale agli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni. La garanzia copre il 90 per cento della perdita subita dall'istituto finanziatore a fronte del capitale. Il Fondo centrale di garanzia di cui al precedente primo comma opera, altresì, a copertura del 90 per cento della perdita subita dall'istituto finanziatore a fronte del capitale e fino a 50 milioni di lire in relazione ai finanziamenti accordati da istituti ed aziende di credito di cui al precedente secondo comma per l'acquisto di un solo veicolo, o complesso di veicoli, da parte dell'impresa di trasporto, in sostituzione di precedente veicolo, o complesso di veicoli, già in disponibilità dell'impresa stessa.
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