DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1984, n. 471

Type DPR
Publication 1984-07-26
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visti l'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato e il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, di approvazione del relativo regolamento; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, di approvazione del regolamento per le gestioni affidate ai consegnatari-cassieri delle amministrazioni dello Stato; Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214; Vista la legge 21 dicembre 1961, n. 1345; Udito il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 1984; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; EMANA il seguente decreto: E' approvato l'annesso regolamento per i lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e regionali della Corte dei conti, vistato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

PERTINI CRAXI - GORIA

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 agosto 1984

Atti di Governo, registro n. 51, foglio n. 4

Regolamento per i lavori provviste e servizi della Corte dei Conti-art. 1

REGOLAMENTO PER I LAVORI, LE PROVVISTE E I SERVIZI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA DA PARTE DEGLI UFFICI CENTRALI E REGIONALI DELLA CORTE DEI CONTI. Art. 1. ((I lavori, le provviste e i servizi che, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, per la loro natura debbono farsi in economia, sempre che la competenza non spetti per legge al Provveditorato generale dello Stato, sono i seguenti: 1) lavori di riparazione, adattamento e manutenzione dei locali demaniali con i relativi impianti, infissi e manufatti adibiti ad uso degli uffici centrali e regionali della Corte dei conti, salva la competenza degli uffici del genio civile per i lavori di straordinaria manutenzione; 2) lavori ordinari di manutenzione, adattamento e riparazione di locali con i relativi impianti, infissi e manufatti, presi in affitto ad uso degli uffici centrali e regionali della Corte dei conti, nei casi in cui per legge o per contratto le spese siano a carico del locatario; 3) pulizia, illuminazione e riscaldamento dei locali adibiti a sede degli uffici regionali a carico della Corte dei conti per legge o per contratto; 4) spese per la guardia agli elevatori elettronici; 5) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere e abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazioni; 6) manutenzione ordinaria, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto per gli uffici centrali e regionali della Corte dei conti; 7) rilegatura di libri e pubblicazioni per gli uffici centrali e regionali della Corte dei conti; 8) acquisto di materiali e oggetti necessari per l'esecuzione di lavori e servizi; 9) divulgazione dei bandi di concorso a mezzo stampa o di altre fonti di informazione, ove ritenuto necessario; 10) lavori di traduzione, da affidare a imprese commerciali, nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale; 11) lavori di stampa, tipografia, litografia, qualora ragioni di urgenza lo richiedono e sia impossibile provvedere direttamente; 12) spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio; 13) spese di cancelleria, spese postali, telefoniche e telegrafiche; 14) locazioni di immobili a breve termine, con attrezzature di funzionamento, eventualmente gia' installate, per l'espletamento di concorsi indetti dai competenti uffici centrali e per l'organizzazione di manifestazioni culturali e scientifiche sui temi di specifico interesse della Corte, quando non siano disponibili sufficienti o idonei locali demaniali; 15) spese per l'organizzazione di convegni, conferenze, riunioni, mostre e cerimonie nonche' per la partecipazione di magistrati e funzionari della Corte dei conti a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche su temi di specifico interesse della Corte dei conti; 16) acquisti di medaglie, diplomi ed altri oggetti per commemorazioni e per convegni internazionali; 17) spese di rappresentanza per relazioni pubbliche e casuali; 18) spese per l'acquisto di refezioni destinate al personale che presta con orario continuativo opera di sorveglianza dei candidati durante lo svolgimento delle prove relative a concorsi banditi dalla Corte dei conti; 19) acquisto, installazione, manutenzione, riparazione e modifica di impianti, macchinari, apparecchiature ed attrezzature, ivi comprese le macchine da scrivere, per calcolo e per riproduzione; 20) acquisto, manutenzione e riparazione di arredi, mobili e suppellettili per ufficio; 21) spese per gli accertamenti sanitari nei confronti del personale; 22) spese per l'attuazione di corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, nonche' per la partecipazione del personale a corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie; 23) spese per la provvista di combustibili, carburanti, lubrificanti e di ogni altro genere di materiali di consumo; 24) spese per le attrezzature occorrenti per il funzionamento di mense gestite dal personale; 25) spese minute non previste nei precedenti paragrafi sino all'importo di lire cinque milioni)).

Regolamento per i lavori provviste e servizi della Corte dei Conti-art. 2

Art. 2. I lavori, le provviste e i servizi in economia possono essere eseguiti: a) in amministrazione diretta; b) a cottimo fiduciario; c) con sistema misto, cioe' parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

Regolamento per i lavori provviste e servizi della Corte dei Conti-art. 3

Art. 3. Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori e i servizi per i quali non occorra l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti da personale dipendente dall'amministrazione, impiegando materiali e mezzi di proprieta' o in uso alla medesima. Sono eseguite altresi', in amministrazione diretta, le provviste a pronta consegna, previa richiesta di preventivi con offerte a non meno di tre imprese, salvo il caso che la specialita', la limitata entita' o l'urgenza non rendano necessario il ricorso a persona o a impresa determinata.

Regolamento per i lavori provviste e servizi della Corte dei Conti-art. 4

Art. 4. Sono eseguiti a cottimo fiduciario i lavori, i servizi e le provviste per i quali si renda necessario ovvero opportuno l'affidamento a imprese. L'esecuzione e' effettuata con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Regolamento per i lavori provviste e servizi della Corte dei Conti-art. 5

Art. 5. I preventivi sono richiesti a imprese e devono contenere le condizioni di esecuzione dei lavori, dei servizi e delle provviste, i relativi prezzi, le modalita' di pagamento, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonche' la facolta' - per l'amministrazione - di provvedere alla esecuzione dei lavori, dei servizi e delle provviste a rischio e pericolo dell'assuntore e di risolvere la obbligazione mediante semplice denuncia nei casi in cui l'assuntore stesso venga meno ai patti concordati ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti. ((I preventivi devono richiedersi ad almeno tre imprese. E' consentito, tuttavia, il ricorso ad una sola impresa nei casi di specialita' o di urgenza del lavoro, della provvista e del servizio, ovvero quando l'importo della spesa non superi le lire dieci milioni)). I preventivi possono essere richiesti dall'amministrazione anche sulla base di progetti esecutivi. L'ordine dei lavori, delle provviste e dei servizi e' effettuata mediante lettera o altro atto dell'amministrazione.

Regolamento per i lavori provviste e servizi della Corte dei Conti-art. 6

Art. 6. In caso di ritardo imputabile alla impresa incaricata della esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi si applicano le penali stabilite nella lettera o atto di cui all'ultimo comma del precedente art. 5. Inoltre l'amministrazione, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto, ha facolta' di disporre la esecuzione in economia di tutto o parte del lavoro, della provvista e del servizio a spese della impresa medesima, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

Regolamento per i lavori provviste e servizi della Corte dei Conti-art. 7

Art. 7. I prezzi indicati nei preventivi di lavoro di cui all'art. 1, punti sub 1) e 2), sono da sottoporre al visto di congruita' degli organi tecnici, ai sensi delle vigenti disposizioni.

Regolamento per i lavori provviste e servizi della Corte dei Conti-art. 8

Art. 8. L'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui all'art. 1 e' disposta dall'organo competente secondo le attribuzioni di cui all'[art. 8 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-05;589~art8), o dai funzionari delegati e nei limiti dei fondi all'uopo messi a disposizione.

Regolamento per i lavori provviste e servizi della Corte dei Conti-art. 9

Art. 9. ((I lavori, le provviste e i servizi di cui all'art. 1 sono soggetti a collaudo finale, con esclusione di quelli che per loro natura non possono essere sottoposti a collaudo. Il collaudo e' eseguito da funzionari o impiegati, nominati dal segretario generale della Corte dei conti, ovvero da uffici tecnici qualora occorra specifica competenza. Se la spesa non supera le lire sette milioni e' sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal consegnatario dell'ufficio interessato. In ogni caso il collaudo o l'attestazione di regolare esecuzione non possono essere effettuati da funzionari o impiegati che abbiano diretto o sorvegliato l'esecuzione dei lavori e delle provviste e lo svolgimento dei servizi. E' consentito il collaudo parziale dei lavori, delle provviste e dei servizi secondo le norme di cui ai precedenti commi. In tal caso i pagamenti in conto sono disposti nella misura di cui all'[art. 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827~art48), nel testo sostituito dall'[art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1976, n. 904](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-11-13;904~art1))).

Regolamento per i lavori provviste e servizi della Corte dei Conti-art. 10

Art. 10. Le fatture e le note dei lavori, delle provviste e dei servizi non possono essere pagate se non munite del visto di liquidazione del presidente della Corte dei conti o di un suo delegato, per la sede centrale, e del presidente di sezione o del consigliere dirigente presso gli uffici periferici. 1 documenti di cui al comma precedente devono essere prodotti in originale e copia, di cui uno da allegare al titolo di spesa e l'altra da conservare agli atti, e corredati, qualora trattisi di acquisti, della prescritta presa in carico o bolletta di inventario ovvero della dichiarazione dell'avvenuta annotazione negli appositi registri per gli oggetti non inventariabili.

Regolamento per i lavori provviste e servizi della Corte dei Conti-art. 11

Art. 11. Il presidente della Corte dei conti o un suo delegato dispone il pagamento delle spese di cui al presente regolamento con ordinativi diretti. Tuttavia, qualora le esigenze dei servizi e l'interesse dell'amministrazione lo richiedano, puo' lo stesso presidente o un suo delegato disporre il pagamento su fondi accreditati al consegnatario-cassiere. I funzionari delegati provvedono al pagamento delle spese di cui al presente regolamento, relative agli uffici periferici, coi fondi ad essi accreditati mediante aperture di credito. Per i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito si applicano le norme contenute negli [articoli 60](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-18;2240~art60) e [61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-18;2240~art61) e negli [articoli 333 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827~art333), e successive integrazioni e modificazioni. Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri CRAXI

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