LEGGE 4 agosto 1984, n. 482

Type Legge
Publication 1984-08-04
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo fra l'Italia e gli Stati Uniti concernente la posizione tributaria del personale dipendente dalla Marina degli Stati Uniti in Italia, effettuato mediante scambio di note a Roma il 24 luglio 1982. Fra gli emolumenti corrisposti al personale dipendente indicato nell'accordo di cui al comma precedente, da escludere dal calcolo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono comprese anche le indennita' di fine rapporto per la parte maturata nel periodo dal 1974 al 1981.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'accordo stesso.

Art. 3

La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

PERTINI CRAXI - ANDREOTTI - VISENTINI - GORIA

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Testo delle note

TESTO DELLE NOTE S.E. Maxwell M. RABB Ambasciatore degli Stati Uniti d'America ROMA Parte di provvedimento in formato grafico 141/A/1144. Roma, 24 luglio 1982 Signor Ambasciatore, ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data 24 luglio 1982, del seguente tenore: "Eccellenza, Ho l'onore di riferirmi alle recenti discussioni tra i rappresentanti dei nostri due Governi relative ai problemi concernenti l'assoggettabilita' ad imposizione degli emolumenti percepiti da alcuni dipendenti della Marina degli Stati Uniti in Italia, e gli eventuali obblighi fiscali degli stessi. Nel corso di tali discussioni e' stata rilevata l'esistenza di passati malintesi circa l'applicazione delle norme tributarie italiane, l'assoggettabilita' ad imposizione degli emolumenti corrisposti ai dipendenti sopra menzionati, nonche' circa l'applicabilita' dell'Accordo NATO sullo status delle Forze ed altri Accordi NATO. Il Suo Governo ha anche osservato che e' possibile, in base alla legislazione italiana, risolvere il problema del soddisfacimento delle somme, che dovevano essere prelevate anteriormente al 1 gennaio 1982 sugli emolumenti in discorso, direttamente con gli Stati Uniti e che e' altresi' possibile stabilire idonee modalita', ai fini di tale soddisfacimento. Inoltre il Suo Governo si e' dichiarato disposto ad escludere dalla base imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche gli emolumenti corrisposti ai dipendenti in questione dal 1974 al 1981 dalla Marina degli Stati Uniti in Italia ed a far cessare tutte le azioni esecutive in corso nei confronti di detto personale qualora venissero raggiunte appropriate soluzioni finanziarie. Cio' premesso, allo scopo di ovviare alla incresciosa situazione in cui si trovano i lavoratori, in riconoscimento della vitale importanza delle attivita' della NATO in Italia, ed allo scopo di assicurare le migliori condizioni nelle relazioni italo-americane in materia di difesa, ho l'onore di proporre, senza pregiudizio dei diritti e della posizione del mio Governo in relazione alla situazione attuale, quanto segue: 1. Il Governo degli Stati Uniti si impegna a contribuire alla soluzione della questione nella maniera descritta in questo Accordo. 2. Il Governo degli Stati Uniti si impegna a rinunciare ad ammontari attuali o futuri dovuti dal Governo italiano per "valore residuo", per un importo pari a dollari (U.S.) 7.377.301. 3. Qualora, dieci anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, le somme rinunciate di cui al paragrafo 2 non raggiungessero dollari (U.S.) 7.377.301, i Governi dei due Paesi - a richiesta di uno di essi - stabiliranno di comune intesa le modalita' per il soddisfacimento da parte degli Stati Uniti dell'eventuale somma residua a tale data. 4. In considerazione degli impegni assunti dal Governo degli Stati Uniti, il Governo italiano accetta i suddetti impegni del Governo degli Stati Uniti considerandoli soddisfacenti in relazione alle imposte oggetto del presente Accordo e si impegna a far cessare immediatamente ogni procedura di accertamento o riscossione delle imposte suddette. 5. A richiesta di uno dei due Governi, i Paesi interessati, attraverso i propri Organi competenti, stabiliranno di volta in volta la modalita' per l'applicazione di quanto previsto nei punti 2 e 3 del presente Accordo. 6. Le Parti convengono espressamente che all'Accordo verra' data applicazione in via provvisoria in relazione all'impegno assunto dal Governo italiano al punto 4. A tal fine il Governo italiano provvedera' a sospendere, con effetto immediato, dalla data dello Scambio di Note, tutte le procedure relative alla riscossione in corso alla stessa data e riguardanti le imposte suddette. Se quanto sopra e' accettabile per il Suo Governo, ho l'onore di proporre che questa Nota - redatta in inglese - e la Sua Nota di risposta - redatta in italiano - costituiscano un Accordo tra i nostri due Governi, che entrera' in vigore al momento in cui le Parti si saranno reciprocamente notificato l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie a tal fine, e che avra' efficacia dal 1 gennaio 1982. Ho inoltre l'onore di proporre che questo Accordo rimanga in vigore fintantoche' entrambi i Governi non decidano che esso debba avere termine. Voglia accettare, Eccellenza, le rinnovate assicurazioni della mia piu' alta stima". Ho l'onore di informarLa che il Governo della Repubblica italiana concorda su quanto precede. Voglia gradire, signor Ambasciatore, le assicurazioni della mia piu' alta considerazione. Emilio COLOMBO Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

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