DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1984, n. 503
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto della seconda Universita' degli studi di Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici della seconda Universita' degli studi di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto della seconda Universita' di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Art. 54 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica sono inserite le seguenti discipline: a) per l'indirizzo generale, b) per l'indirizzo didattico, c) per l'indirizzo applicativo: equazioni differenziali alle derivate parziali; processi aleatori; teoria dei controlli; algebra II; algebra lineare; algebra omologica; analisi armonica; analisi funzionale non lineare; calcolo delle probabilita' II; calcolo numerico; calcolo delle variazioni; complementi di algebra; complementi di calcolo numerico; geometria analitica; informatica matematica applicata; metodi della ricerca operativa; operatori differenziali; strutture algebriche; teoria degli algoritmi e calcolabilita'; teoria degli automi; teoria dell'ottimizzazione; topologia algebrica; topologia differenziale; calcolo delle probabilita' e statistica. Art. 55 - nella tabella delle propedeuticita' l'espressione: "non si puo' essere ammessi a sostenere l'esame di geometria II se non si e' superato l'esame di geometria I" e' modificata come segue: "non si puo' essere ammessi a sostenere l'esame di geometria II se non si e' superato l'esame di geometria I, algebra". Art. 59 - il punto: "18) corso a scelta (tra quelli individuati dall'art. 54 nell'elenco delle materie complementari)", e' sostituito come segue: "18) corso a scelta (tra quelli individuati dalla lettera G nell'elenco degli insegnamenti complementari del successivo art. 60)". Art. 60 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica sono inseriti i seguenti insegnamenti, per gli indirizzi a fianco di ciascuno indicati (intendendo con G: indirizzo generale e con A: indirizzo applicativo): GA difetti nei solidi; GA fisica dei materiali amorfi; GA fisica stellare; GA proprieta' magnetiche della materia; GA simulazione di sistemi fisici mediante calcolatore; GA superconduttivita'. Art. 61 - alla tabella delle propedeuticita' e' aggiunto quanto segue: "non si puo' essere ammessi a sostenere l'esame di meccanica razionale se non si e' superato l'esame di analisi matematica I, fisica generale I". Art. 64 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono inseriti i seguenti insegnamenti: acquacoltura; biochimica fisica; biologia di popolazioni; biopolimeri; chimica fisica biologica; ecologia applicata; embriologia molecolare; metodi statistici in biologia; biochimica cellulare; ultrastrutture vegetali; filogenesi vegetale; epistemologia; genetica ecologica; genetica molecolare; immunochimica; immunogenetica; istochimica e citochimica; microbiologia generale; palinologia; primatologia. Art. 66 - nella tabella delle propedeuticita' l'espressione: "non si puo' essere ammessi a sostenere l'esame di chimica organica se non si e' superato l'esame di Istituzioni di matematiche" e' modificata come segue: "non si puo' essere ammessi a sostenere l'esame di chimica organica se non si e' superato l'esame di chimica generale ed inorganica, istituzioni di matematiche".
PERTINI FALCUCCI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 agosto 1984
Registro n. 49 Istruzione, foglio n. 194
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