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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 1984, n. 516

Current text a fecha 1984-08-29
Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 419, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia vascolare (seconda). Seconda scuola di specializzazione in chirurgia vascolare Art. 420. - E' istituita presso l'Universita' di Milano la seconda scuola di specializzazione in chirurgia vascolare, che conferisce il diploma di specialista in chirurgia vascolare. Art. 421. - La direzione della scuola ha sede presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Milano. Art. 422. - La scuola ha lo scopo di conferire ai laureati in medicina e chirurgia il diploma di specialista in chirurgia vascolare con una adeguata e qualificata preparazione professionale. Art. 423. - La durata del corso e' di cinque anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Art. 424. - Il numero degli iscritti e' di quattro per ogni anno e complessivamente di venti per l'intero corso di studi. Art. 425. - Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesta l'abilitazione all'esercizio professionale. Art. 426. - Per l'ammissione alla scuola e' richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovra' svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli: a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione; b) il voto di laurea; c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione; d) le pubblicazioni nelle predette materie. Il punteggio dei predetti titoli e' quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 775 del 6 ottobre 1982). Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che in relazione al numero dei posti disponibili si siano collocati in posizioni utili nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivamente riportato. Art. 427. - Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia, sono le seguenti: 1° Anno: 1) embriologia, anatomia macro e microscopica dell'apparato vascolare; 2) fisiopatologia dell'apparato vascolare e della coagulazione sanguigna; 3) anatomia patologica dell'apparato vascolare; 4) semeiologia fisica e strumentale delle malattie vascolari; 5) semeiologia radiologica delle malattie vascolari; 6) vasculopatie di interesse medico e specialistico. 2° Anno: 7) patologia e clinica delle malattie del sistema arterioso; 8) patologia e clinica delle malattie del sistema venoso; 9) patologia e clinica delle malattie del sistema linfatico; 10) patologia e clinica delle malattie dei piccoli vasi. 3° Anno: 11) nozioni di terapia medica delle malattie vascolari; 12) terapia chirurgica delle malattie vascolari; 13) chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi (I). 4° Anno: 14) informatica medica; 15) rianimazione e terapia intensiva; 16) patologia e clinica vascolare pediatrica (I); 17) epidemiologia delle malattie vascolari; 18) elementi di legislazione sanitaria comunitaria; 19) chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi (II). 5° Anno: 20) elementi di bioingegneria applicati al circolo; 21) principi e tecnica di circolazione extracorporea; 22) terapia intensiva; 23) patologia e clinica vascolare pediatrica (II); 24) tecniche chirurgiche applicate alla patologia vascolare; 25) chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi (III). Art. 428. - La frequenza ai vari corsi e' obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attivita' pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno in corso una sola volta. Art. 429. - Il corso sara' articolato secondo cicli di lezioni teoriche e pratiche, queste ultime tenute presso i vari reparti, i cui letti afferiscono alla scuola di specialita' stessa, della durata di una settimana ogni mese, per sei mesi. Al termine dei corsi verra' rilasciato un attestato di frequenza necessario per sostenere gli esami. Ai fini della frequenza e delle attivita' pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' svolta dallo specializzando in strutture di servizio sociosanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo. Art. 430. - Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio delle scuole di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o piu' materie del corso. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista in chirurgia vascolare. Art. 431. - L'importo delle tasse e soprattasse dovuto dagli iscritti alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge: i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione. Art. 432. - Per la scuola di specializzazione e' costituito un consiglio presieduto da un direttore. Il consiglio e' composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, ai quali sono affidate attivita' didattiche nella scuola, nonche' da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalita' di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il consiglio esercita le competenze spettanti ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 al consiglio del corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti. La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata ad un professore associato che pure insegni nella scuola stessa.

PERTINI FALCUCCI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 agosto 1984

Registro n. 49 Istruzione, foglio n. 208