DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1984, n. 522
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 1
Dopo l'art. 125, e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in "angiologia medica", in "chirurgia oncologica", in "farmacologia: indirizzo farmacologia di base" afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia, nonche' della scuola di specializzazione in "tossicologia" afferente alla facolta' di farmacia.
Art. 2
Scuola di specializzazione in angiologia medica
Art. 126. - E' istituita presso l'Universita' di Cagliari la scuola di specializzazione in angiologia medica, che conferisce il diploma di specialista in angiologia medica. Art. 127. - La direzione della scuola ha sede nello istituto di medicina interna, cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica II dell'Universita' di Cagliari. Art. 128. - La scuola ha lo scopo di conferire il diploma in angiologia medica. Art. 129. - La durata del corso e' di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Art. 130. - Il numero degli iscritti e' di cinque per ogni anno e complessivamente di quindici per l'intero corso di studi. Art. 131. - Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale. Art. 132. - Per l'ammissione alla scuola e' richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovra' svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli: a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione; b) il voto di laurea; c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione; d) le pubblicazioni nelle predette materie. Il punteggio dei predetti titoli e' quello stabilito dal [decreto ministeriale 16 settembre 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 275 del 6 ottobre 1982](http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1982-10-06&numeroGazzetta=275)). Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato. Art. 133. - Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia, sono le seguenti: 1° Anno: 1) embriologia, anatomia ed istologia dell'apparato vascolare; 2) biochimica; 3) fisiologia del circolo periferico; 4) fisiopatologia della coagulazione e vasculopatie; 5) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare. Primo corso: a) invasiva (semestrale), b) non invasiva (semestrale). 2° Anno: 6) anatomia e istologia patologica dell'apparato vascolare; 7) radiologia; 8) farmacologia; 9) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato vascolare. Secondo corso: a) invasiva (semestrale), b) non invasiva (semestrale); 10) patologia dell'apparato vascolare. 3° Anno: 11) clinica dell'apparato vascolare; 12) patologia e clinica del microcircolo; 13) terapia medica delle vasculopatie; 14) indicazioni al trattamento chirurgico delle arteriopatie; 15) indicazioni al trattamento chirurgico delle flebopatie. Art. 134. - La frequenza ai corsi e' obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno in corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attivita' pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta. Art. 135. - A) Le attivita' didattiche pratiche consistono in: 1) esercitazioni di semeiotica medica e chirurgia in corsia; 2) esercitazioni di patologia delle malattie vascolari in corsia; 3) esercitazioni di clinica delle malattie vascolari in corsia; 4) esercitazioni di semeiotica strumentale invasiva: arteriografie, elebografie e linfografie; 5) esercitazioni di semeiotica strumentale non invasiva: oscillografia; pletismografia (fotopletismografia, pletismografia a "strain gauge", pletismografia ad occlusione venosa, pletismografia venosa); reografia; doppler; eco doppler; laboratorio di emocoagulazione e di emoreologia. B) Modalita' di frequenza delle attivita' didattiche pratiche: e' necessaria la frequenza delle attivita' didattiche pratiche per cinque ore al giorno, otto mesi per anno. C) Frequenza necessaria per sostenere gli esami: 90% delle lezioni dei singoli corsi d'esame. In particolare per quanto riguarda gli esami di semeiotica fisica e strumentale dell'apparato vascolare, di patologia dell'apparato vascolare e di clinica dell'apparato vascolare, oltre la frequenza al 90% delle lezioni, si rende necessaria la frequenza, per otto mesi l'anno, delle esercitazioni didattiche pratiche. Ai fini della frequenza e delle attivita' pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla [legge 9 febbraio 1979, n. 38](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1979-02-09;38), in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi via di sviluppo. Art. 136. - Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio delle scuole di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o piu' materie del corso. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista. Art. 137. - L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione. Art. 138. - Per ciascuna scuola di specializzazione, anche se comprendente piu' indirizzi, e' costituito un unico consiglio presieduto da un direttore. Il consiglio e' composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'[art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1982-03-10;162~art4), ai quali sono affidate attivita' didattiche nella scuola, nonche' da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalita' di cui all'[art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1980-07-11;382~art99). Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti. La direzione della scuola e' affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.
Art. 3
Scuola di specializzazione in chirurgia oncologica
Art. 139. - E' istituita presso l'Universita' di Cagliari la scuola di specializzazione in chirurgia oncologica che conferisce il diploma di specialista in chirurgia oncologica. Art. 140. - La direzione della scuola ha sede presso la cattedra di patologia chirurgica seconda, convenzionata con l'ospedale oncologico regionale "A. Businco", Cagliari. Art. 141. - La scuola ha lo scopo di istruire gli specializzandi sui concetti biologici piu' moderni concernenti la problematica delle neoplasie ma soprattutto di addestrarli nelle tecniche chirurgiche peculiari che vengono adottate per il trattamento delle neoplasie. Art. 142. - La durata del corso e' di 5 (cinque) anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Art. 143. - Il numero degli iscritti e' di quattro per ogni anno e complessivamente di venti per l'intero corso di studi. Art. 144. - Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale. Art. 145. - Per l'ammissione alla scuola e' richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovra' svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli: a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione; b) il voto di laurea; c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione; d) le pubblicazioni nelle predette materie. Il punteggio dei predetti titoli e' quello stabilito dal [decreto ministeriale 16 settembre 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 275 del 6 ottobre 1982](http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=1982-10-06&numeroGazzetta=275)). Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero di posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato. Art. 146. - Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia, sono le seguenti: 1° Anno: eziopatogenesi dei tumori e immunologia in oncologia; anatomia ed istologia patologica dei tumori; epidemiologia dei tumori; oncologia clinica; clinica chirurgica oncologica I; senologia ed endocrinologia oncologica. 2° Anno: clinica chirurgica oncologica II; semeiotica chirurgica generale e speciale (mezzi di diagnosi precoce); principi di programmazione terapeutica; oncologia ginecologica; oncologia maxillo-facciale e stomatologia; oncologia otorino-laringoiatrica; oncologia ortopedica. 3° Anno: diagnostica radiologica generale e speciale, isotopi radioattivi e tecniche angiografiche di oncologia; diagnostica citologica e istopatologica estemporanea; principi di anestesia e rianimazione, terapia del dolore; oncologia neurologica; tecniche chirurgiche in oncologia (apparato digerente e ghiandole annesse) (I); chirurgia plastica e ricostruttiva. 4° Anno: tecniche chirurgiche speciali e trattamento chemio-terapico distrettuale; radioterapia oncologica; chemioterapia oncologica; profilassi oncologica; prognosi dei vari tipi di tumore e significato dei controlli periodici dei curati; tecniche chirurgiche in oncologia (II). 5° Anno: tecniche chirurgiche in oncologia: apparato respiratorio e mediastino; tecniche chirurgiche in oncologia: apparato urinario e genitale maschile; endocrinochirurgia oncologica; chirurgia del dolore; possibilita' e tecniche della riabilitazione e del recupero; tecniche chirurgiche in oncologia (III). Art. 147. - La frequenza ai corsi e' obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione di esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno in corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attivita' pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta. Art. 148. - Le attivita' pratiche connesse ai vari anni del corso di specializzazione sono cosi' riepilogabili: a) frequenza delle corsie con visita dei pazienti oncologici e compilazione delle relative cartelle cliniche; b) partecipazione effettiva all'attivita' ambulatoriale; c) partecipazione, mediante inserimento nelle equipes operatorie, alla effettuazione degli interventi di chirurgia oncologica; d) partecipazione alla attivita' del follow-up;, e) eventuale partecipazione alla effettuazione di ricerche cliniche o sperimentali. La partecipazione a tutte le suddette attivita' presuppone una frequenza del reparto sede della scuola con orari pari a quelli di un assistente a tempo definito e per un periodo non inferiore a nove mesi. Ai fini della frequenza e delle attivita' pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione, anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla [legge 9 febbraio 1979, n. 38](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1979-02-09;38), in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo. Art. 149. - Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o piu' materie del corso. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista. Art. 150. - L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione. Art. 151. - Per ciascuna scuola di specializzazione, anche se comprendente piu' indirizzi, e' costituito un unico consiglio presieduto da un direttore. Il consiglio e' composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'[art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1982-03-10;162~art4), ai quali sono affidate attivita' didattiche nella scuola, nonche' da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalita' di cui all'[art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1980-07-11;382~art99). Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti. La direzione della scuola e' affidata a un professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.
Art. 4
Scuola di specializzazione in farmacologia
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