DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1984, n. 523

Type DPR
Publication 1984-08-13
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione 21 ottobre 1964 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Societa' italiana per l'esercizio telefonico p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594;

Vista la convenzione aggiuntiva 27 febbraio 1968 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Societa' italiana per l'esercizio telefonico p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 427;

Vista la convenzione aggiuntiva 12 agosto 1972 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Societa' italiana per l'esercizio telefonico p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1972, n. 803;

Vista la convenzione stipulata il 27 febbraio 1968 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Italcable - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici S.p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 497;

Vista la convenzione aggiuntiva stipulata il 16 giugno 1971 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Italcable - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici S.p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1971, n. 1127;

Vista la convenzione stipulata il 9 febbraio 1965 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Telespazio - S.p.a. per le comunicazioni spaziali, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 1130;

Accertato che il capitale delle societa': SIP - Societa' italiana per l'esercizio telefonico p.a.; Italcable - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici S.p.a. e Telespazio - S.p.a. per le comunicazioni spaziali, e' posseduto in maggioranza diretta o indiretta dall'istituto per la ricostruzione industriale (IRI), costituito con regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5;

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 agosto 1984;

Sulla

proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta:

Art. 1

Sono concessi in esclusiva alla SIP - Societa' italiana per l'esercizio telefonico p.a., con le modalita' e le limitazioni stabilite dall'acclusa convenzione con la stessa societa', l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazioni in ambito nazionale per l'espletamento dei relativi servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico sempre in ambito nazionale. Con le limitazioni indicate nella convenzione stessa sono altresi' assegnati alla competenza esclusiva della SIP i rapporti con l'utenza per tutti i servizi di telecomunicazioni. Non sono compresi nella concessione di cui ai precedenti commi, i servizi di diffusione circolare di programmi radiotelevisivi, di radiocomunicazione mobili marittimi, i servizi dei telegrammi e del telex, nonche' gli altri servizi specificati nella convenzione richiamata nei commi precedenti.

Art. 2

Sono concessi in esclusiva alla Italcable - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici S.p.a., con le modalita' e le limitazioni stabilite dall'acclusa convenzione con la stessa societa', i servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, nonche' l'installazione e l'esercizio dei relativi impianti con tutti i Paesi extra-europei, con le seguenti eccezioni: Algeria; Cipro, limitatamente al servizio telefonico ed alla cessione di circuiti ad esclusivo uso telefonico o ad uso promiscuo; Egitto; Libia; Marocco, limitatamente al servizio telefonico ed alla cessione di circuiti ad esclusivo uso telefonico o ad uso promiscuo; Tunisia; territori extra-europei della Danimarca, della Turchia e dell'U.R.S.S. E' altresi' di competenza esclusiva della societa' il servizio dei telegrammi con tutti i Paesi europei eccetto i seguenti: Albania, Austria, Citta' del Vaticano, Francia, Grecia, Jugoslavia, Liechtenstein, Malta. Principato di Monaco, San Marino, Svizzera e Turchia, relativamente al suo territorio europeo. Non sono compresi nella concessione di cui ai precedenti commi il servizio pubblico di diffusione circolare per l'interno e per l'estero di programmi radiotelevisivi, nonche' i servizi di radiocomunicazione mobili, terrestri, marittimi ed aerei.

Art. 3

Sono concessi in esclusiva alla Telespazio - S.p.a. per le comunicazioni spaziali, con le modalita' e le limitazioni stabilite dall'acclusa convenzione con la stessa societa', l'impianto e l'esercizio dei sistemi atti a realizzare collegamenti di telecomunicazioni a mezzo satelliti artificiali.

Art. 4

Al fine di mantenere unitaria la struttura delle tariffe telefoniche applicate all'utenza dei servizi di telecomunicazioni, senza che questa sia gravata, complessivamente, di un onere superiore ai costi sostenuti dai gestori (Azienda di Stato per i servizi telefonici, SIP e Italcable) dei servizi medesimi, operera' - ove necessario ed attraverso fondi costituiti mediante sovrapprezzi previsti dai provvedimenti tariffari - la Cassa conguaglio per il settore telefonico, istituita con provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 24 del 26 maggio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 dell'8 giugno 1981, e successive modificazioni.

Art. 5

Le concessioni di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 sostituiscono quelle vigenti con le stesse societa' ed hanno una durata di venti anni, a far tempo dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. Nel caso in cui durante il periodo di vigenza delle suddette concessioni siano emanate leggi aventi contenuto in tutto o in parte innovatore della materia disciplinata dalle attuali norme sulle telecomunicazioni, le disposizioni del presente decreto e le convenzioni di cui al successivo art. 6 dovranno essere opportunamente adeguate.

Art. 6

Sono approvate le annesse convenzioni stipulate tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Societa' italiana per l'esercizio telefonico p.a., l'Italcable - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici S.p.a. e la Telespazio - S.p.a. per le comunicazioni spaziali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 196 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

PERTINI CRAXI - GAVA - GORIA

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 agosto 1984

Atti di Governo, registro n. 51, foglio n. 9

Convenzione Ministero delle Poste e SIP-art. 1

CONVENZIONE tra il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e la SIP - Societa' italiana per l'Esercizio Telefonico p.a. per la concessione dei servizi di telecomunicazioni nazionali ad uso pubblico - Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia postale di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, d'ora innanzi indicato brevemente Codice P.T., ed in particolare il quarto comma dell'art. 198 di detto Testo Unico; - Vista la nota dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI) del 30 maggio 1984, prot. 3756/5 con la quale si attesta che lo stesso Istituto e' proprietario - direttamente o indirettamente - di oltre la meta' delle azioni aventi diritto al voto del capitale della SIP - Societa' italiana per l'Esercizio Telefonico p.a.; - Viste le Convenzioni stipulate in pari data tra il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e le Societa' concessionarie ITALCABLE - Servizi Cablografici, Radiotelegrafici e Radioelettrici S.p.A. e TELESPAZIO S.p.A. per le Comunicazioni Spaziali; - Vista la Convenzione tra il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.A., approvata con Decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1981 n. 521; - Tra il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, d'ora innanzi indicato anche con l'abbreviazione "Amministrazione" in persona del Direttore Generale dott. Ugo Monaco ----------------------, all'uopo delegato dal Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni e la SIP - Societa' italiana per l'Esercizio Telefonico p.a., d'ora innanzi indicata con l'abbreviazione "SIP" o "Societa'", rappresentata dal Presidente dott. ing. Ottorino Beltrami, in forza dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione il 18 luglio 1984 si conviene e si stipula quanto segue. Art. 1 - Oggetto della concessione Sono concessi in esclusiva alla Societa', l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazioni in ambito nazionale per l'espletamento dei relativi servizi di telecomunicazioni, sempre in ambito nazionale, con le modalita' e le limitazioni di cui ai successivi commi e agli artt. 9 e 10 e, salvo quanto disposto dal successivo art. 11. I rapporti con l'utenza per tutti i servizi di telecomunicazioni sono, assegnati alla competenza esclusiva della Societa', salvo per quanto riguarda i servizi di cui al penultimo comma del presente articolo e salvo quanto previsto dai successivi artt. 33, 34 e 64. I suddetti servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico in ambito nazionale sono espletati congiuntamente mediante un'unica rete costituita ed esercita con l'apporto dell'Amministrazione e della Societa' secondo le modalita' e le competenze fissate nel successivo gia' richiamato art. 9. Per tutta la durata della presente Convenzione, l'Amministrazione si impegna a non concedere ad altri l'installazione e l'esercizio degli impianti di propria competenza ed i relativi servizi. L'Amministrazione e la Societa' svilupperanno gli impianti di rispettiva competenza in modo che, attraverso la numerizzazione gia' in atto della rete telefonica si pervenga, secondo gli indirizzi fissati nel Piano nazionale di sviluppo e potenziamento dei servizi di telecomunicazioni approvato dal CIPE, gradualmente alla realizzazione ed attivazione della rete numerica integrata nei servizi. L'Amministrazione e la Societa' realizzeranno il primo strato della rete integrata entro il 1990 e la Societa' si impegna ad attivare avuto riguardo alle possibilita' offerte dalle imprese di produzione nazionale nuove linee di centrale in tecnica elettronica, nella misura indicata nel suddetto Piano e negli aggiornamenti dello stesso, nonche' a collegare a detta rete l'utenza, non appena risultino disponibili i relativi impianti per l'effettuazione dei servizi. In attesa che si pervenga alla loro integrazione nella rete, i servizi di telecomunicazioni sono espletati, oltre che mediante la rete telefonica pubblica e le sue specializzazioni ed integrazioni, anche utilizzando reti pubbliche specializzate costituite ed esercitate secondo le modalita' e le competenze fissate nel gia' ricordato art. 10. Non sono compresi nella presente concessione i servizi di diffusione circolare di programmi radiotelevisivi, di radiocomunicazioni mobili marittimi, dei telegrammi e del telex, nonche' il servizio per il pubblico svolto dall'Amministrazione, ai sensi del sesto comma del successivo art. 34. L'Amministrazione si riserva, comunque, di utilizzare la propria rete telex per i servizi che risulteranno tecnicamente possibili. Resta in ogni caso fermo che i gestori della rete debbono provvedere, ciascuno nell'ambito delle competenze fissate nel successivo art. 9, coerentemente all'obbligo che per qualsiasi servizio di telecomunicazioni siano utilizzati, quando disponibili i mezzi, inclusi quelli diretti, della rete pubblica di telecomunicazioni disciplinata nel presente articolo. A tal fine, per evitare antieconomiche duplicazioni di impianti, particolari intese verranno altresi' ricercate tra i gestori della rete ed il gestore pubblico nazionale per i servizi di diffusione circolare di programmi radiotelevisivi.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP-art. 2

Art. 2 - Scopo sociale L'installazione e l'esercizio degli impianti nonche' la gestione dei servizi previsti dalla presente Convenzione con il loro potenziamento e sviluppo, deve costituire lo scopo sociale esclusivo della Societa', la quale non puo' assumere altri esercizi industriali o commerciali non aventi connessione con l'esercizio dei servizi concessi o entrare in partecipazione diretta o indiretta in Aziende aventi per scopo tali esercizi senza l'autorizzazione del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni d'intesa con quelli del Tesoro e delle Partecipazioni Statali. Alla Societa' e' consentito di assumere l'esercizio o la partecipazione in attivita' concernenti il noleggio, la vendita o altri contratti riguardanti programmi (software), apparecchiature, sistemi e terminali d'utente, nonche' i servizi di trattamento delle informazioni, purche' le attivita' stesse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei servizi concessi, non comportino appesantimenti economici, concorrano alla equilibrata gestione aziendale e siano valutate dall'Amministrazione in armonia con le direttive di politica industriale tracciate dagli Organi di Governo. Le attivita' di cui al precedente comma non possono assumere consistenza prevalente rispetto a quelle oggetto della concessione. La Societa', ove necessario, e' tenuta ad adeguare il proprio statuto alle disposizioni della presente Convenzione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della Convenzione stessa. La inosservanza delle disposizioni indicate nel presente articolo, comporta l'applicazione della normativa di cui al successivo art. 58.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP-art. 3

Art. 3 - Sede legale e domicilio della Societa' La sede legale della Societa', stabilita nel comune di Torino, non potra' essere trasferita in altro comune senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione. La Societa', agli effetti della presente Convenzione, elegge domicilio in Roma, Via Flaminia 189. Eventuali variazioni dello stesso dovranno essere tempestivamente comunicato all'Amministrazione.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP-art. 4

Art. 4 - Capitale sociale Il capitale della Societa' deve essere adeguato all'entita', al valore degli impianti da gestire ed allo sviluppo dei medesimi. In conseguenza la Societa' si impegna: a) ad avere alla data della stipula della presente Convenzione, un capitale sociale non inferiore a L. 2.400.000.000.000 (duemilaquattrocento miliardi) interamente versato; b) ad eseguire tempestivamente gli aumenti di capitale che si rendessero necessari, in relazione allo sviluppo degli impianti. Il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni d'intesa con quelli del Tesoro e delle Partecipazioni Statali, tenuto conto della situazione economica e finanziaria della Societa' ed ai fini dell'osservanza degli obblighi previsti dalla presente Convenzione, potra' indicare la misura dei predetti aumenti. Tutte le azioni devono avere eguale valore nominale e quelle aventi diritto al voto devono essere, in maggioranza, di proprieta' diretta o indiretta dell'IRI. L'Amministrazione puo', in ogni tempo, richiedere la verifica dell'esecuzione della clausola di cui al comma precedente.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP-art. 5

Art. 5 - Amministratori-Dirigenti Il Presidente, il Vice Presidente, il Consigliere Delegato e il Direttore Generale devono avere la cittadinanza italiana. Almeno i due terzi degli Amministratori e la maggioranza dei sindaci devono essere cittadini italiani. Del Consiglio di Amministrazione della Societa' fa parte un rappresentante dell'Amministrazione designato dal Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni, la cauzione del quale sara' versata dall'IRI. Qualora in seno al Consiglio di Amministrazione sia costituito un Comitato Esecutivo, l'Amministratore di nomina ministeriale ne fa parte di diritto. Del Collegio sindacale della Societa' fanno parte un rappresentante del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni ed uno del Ministero del Tesoro che lo presiede; alla designazione dei predetti rappresentanti provvedono i rispettivi Ministri. Le nomine di cui ai precedenti commi dovranno essere effettuate entro trenta giorni dalla designazione. La Societa' e' obbligata a dare comunicazione all'Amministrazione, entro quindici giorni dall'avvenuta elezione o designazione, della nomina del Presidente, del Vice Presidente, del Consigliere Delegato e del Direttore Generale. Trascorsi dieci giorni dalla data di ricevimento di tale comunicazione, senza che l'Amministrazione abbia fatto osservazioni, la nomina diviene efficace ad ogni effetto.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP-art. 6

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