DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1984, n. 523

Type DPR
Publication 1984-08-13
Ultimo aggiornamento 1984-08-30
State In force
Source Normattiva
articles 165
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione 21 ottobre 1964 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Societa' italiana per l'esercizio telefonico p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594;

Vista la convenzione aggiuntiva 27 febbraio 1968 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Societa' italiana per l'esercizio telefonico p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 427;

Vista la convenzione aggiuntiva 12 agosto 1972 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Societa' italiana per l'esercizio telefonico p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1972, n. 803;

Vista la convenzione stipulata il 27 febbraio 1968 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Italcable - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici S.p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 497;

Vista la convenzione aggiuntiva stipulata il 16 giugno 1971 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Italcable - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici S.p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1971, n. 1127;

Vista la convenzione stipulata il 9 febbraio 1965 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Telespazio - S.p.a. per le comunicazioni spaziali, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 1130;

Accertato che il capitale delle societa': SIP - Societa' italiana per l'esercizio telefonico p.a.; Italcable - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici S.p.a. e Telespazio - S.p.a. per le comunicazioni spaziali, e' posseduto in maggioranza diretta o indiretta dall'istituto per la ricostruzione industriale (IRI), costituito con regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5;

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 agosto 1984;

Sulla

proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta:

Art. 1

Sono concessi in esclusiva alla SIP - Societa' italiana per l'esercizio telefonico p.a., con le modalita' e le limitazioni stabilite dall'acclusa convenzione con la stessa societa', l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazioni in ambito nazionale per l'espletamento dei relativi servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico sempre in ambito nazionale. Con le limitazioni indicate nella convenzione stessa sono altresi' assegnati alla competenza esclusiva della SIP i rapporti con l'utenza per tutti i servizi di telecomunicazioni. Non sono compresi nella concessione di cui ai precedenti commi, i servizi di diffusione circolare di programmi radiotelevisivi, di radiocomunicazione mobili marittimi, i servizi dei telegrammi e del telex, nonche' gli altri servizi specificati nella convenzione richiamata nei commi precedenti.

Art. 2

Sono concessi in esclusiva alla Italcable - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici S.p.a., con le modalita' e le limitazioni stabilite dall'acclusa convenzione con la stessa societa', i servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, nonche' l'installazione e l'esercizio dei relativi impianti con tutti i Paesi extra-europei, con le seguenti eccezioni: Algeria; Cipro, limitatamente al servizio telefonico ed alla cessione di circuiti ad esclusivo uso telefonico o ad uso promiscuo; Egitto; Libia; Marocco, limitatamente al servizio telefonico ed alla cessione di circuiti ad esclusivo uso telefonico o ad uso promiscuo; Tunisia; territori extra-europei della Danimarca, della Turchia e dell'U.R.S.S. E' altresi' di competenza esclusiva della societa' il servizio dei telegrammi con tutti i Paesi europei eccetto i seguenti: Albania, Austria, Citta' del Vaticano, Francia, Grecia, Jugoslavia, Liechtenstein, Malta. Principato di Monaco, San Marino, Svizzera e Turchia, relativamente al suo territorio europeo. Non sono compresi nella concessione di cui ai precedenti commi il servizio pubblico di diffusione circolare per l'interno e per l'estero di programmi radiotelevisivi, nonche' i servizi di radiocomunicazione mobili, terrestri, marittimi ed aerei.

Art. 3

Sono concessi in esclusiva alla Telespazio - S.p.a. per le comunicazioni spaziali, con le modalita' e le limitazioni stabilite dall'acclusa convenzione con la stessa societa', l'impianto e l'esercizio dei sistemi atti a realizzare collegamenti di telecomunicazioni a mezzo satelliti artificiali.

Art. 4

Al fine di mantenere unitaria la struttura delle tariffe telefoniche applicate all'utenza dei servizi di telecomunicazioni, senza che questa sia gravata, complessivamente, di un onere superiore ai costi sostenuti dai gestori (Azienda di Stato per i servizi telefonici, SIP e Italcable) dei servizi medesimi, operera' - ove necessario ed attraverso fondi costituiti mediante sovrapprezzi previsti dai provvedimenti tariffari - la Cassa conguaglio per il settore telefonico, istituita con provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 24 del 26 maggio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 dell'8 giugno 1981, e successive modificazioni.

Art. 5

Le concessioni di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 sostituiscono quelle vigenti con le stesse societa' ed hanno una durata di venti anni, a far tempo dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. Nel caso in cui durante il periodo di vigenza delle suddette concessioni siano emanate leggi aventi contenuto in tutto o in parte innovatore della materia disciplinata dalle attuali norme sulle telecomunicazioni, le disposizioni del presente decreto e le convenzioni di cui al successivo art. 6 dovranno essere opportunamente adeguate.

Art. 6

Sono approvate le annesse convenzioni stipulate tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Societa' italiana per l'esercizio telefonico p.a., l'Italcable - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici S.p.a. e la Telespazio - S.p.a. per le comunicazioni spaziali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 196 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

PERTINI CRAXI - GAVA - GORIA

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 agosto 1984

Atti di Governo, registro n. 51, foglio n. 9

Convenzione Ministero delle Poste e SIP-art. 1

CONVENZIONE tra il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e la SIP - Societa' italiana per l'Esercizio Telefonico p.a. per la concessione dei servizi di telecomunicazioni nazionali ad uso pubblico - Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia postale di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, d'ora innanzi indicato brevemente Codice P.T., ed in particolare il quarto comma dell'art. 198 di detto Testo Unico; - Vista la nota dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI) del 30 maggio 1984, prot. 3756/5 con la quale si attesta che lo stesso Istituto e' proprietario - direttamente o indirettamente - di oltre la meta' delle azioni aventi diritto al voto del capitale della SIP - Societa' italiana per l'Esercizio Telefonico p.a.; - Viste le Convenzioni stipulate in pari data tra il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e le Societa' concessionarie ITALCABLE - Servizi Cablografici, Radiotelegrafici e Radioelettrici S.p.A. e TELESPAZIO S.p.A. per le Comunicazioni Spaziali; - Vista la Convenzione tra il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.A., approvata con Decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1981 n. 521; - Tra il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, d'ora innanzi indicato anche con l'abbreviazione "Amministrazione" in persona del Direttore Generale dott. Ugo Monaco ----------------------, all'uopo delegato dal Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni e la SIP - Societa' italiana per l'Esercizio Telefonico p.a., d'ora innanzi indicata con l'abbreviazione "SIP" o "Societa'", rappresentata dal Presidente dott. ing. Ottorino Beltrami, in forza dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione il 18 luglio 1984 si conviene e si stipula quanto segue. Art. 1 - Oggetto della concessione Sono concessi in esclusiva alla Societa', l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazioni in ambito nazionale per l'espletamento dei relativi servizi di telecomunicazioni, sempre in ambito nazionale, con le modalita' e le limitazioni di cui ai successivi commi e agli artt. 9 e 10 e, salvo quanto disposto dal successivo art. 11. I rapporti con l'utenza per tutti i servizi di telecomunicazioni sono, assegnati alla competenza esclusiva della Societa', salvo per quanto riguarda i servizi di cui al penultimo comma del presente articolo e salvo quanto previsto dai successivi artt. 33, 34 e 64. I suddetti servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico in ambito nazionale sono espletati congiuntamente mediante un'unica rete costituita ed esercita con l'apporto dell'Amministrazione e della Societa' secondo le modalita' e le competenze fissate nel successivo gia' richiamato art. 9. Per tutta la durata della presente Convenzione, l'Amministrazione si impegna a non concedere ad altri l'installazione e l'esercizio degli impianti di propria competenza ed i relativi servizi. L'Amministrazione e la Societa' svilupperanno gli impianti di rispettiva competenza in modo che, attraverso la numerizzazione gia' in atto della rete telefonica si pervenga, secondo gli indirizzi fissati nel Piano nazionale di sviluppo e potenziamento dei servizi di telecomunicazioni approvato dal CIPE, gradualmente alla realizzazione ed attivazione della rete numerica integrata nei servizi. L'Amministrazione e la Societa' realizzeranno il primo strato della rete integrata entro il 1990 e la Societa' si impegna ad attivare avuto riguardo alle possibilita' offerte dalle imprese di produzione nazionale nuove linee di centrale in tecnica elettronica, nella misura indicata nel suddetto Piano e negli aggiornamenti dello stesso, nonche' a collegare a detta rete l'utenza, non appena risultino disponibili i relativi impianti per l'effettuazione dei servizi. In attesa che si pervenga alla loro integrazione nella rete, i servizi di telecomunicazioni sono espletati, oltre che mediante la rete telefonica pubblica e le sue specializzazioni ed integrazioni, anche utilizzando reti pubbliche specializzate costituite ed esercitate secondo le modalita' e le competenze fissate nel gia' ricordato art. 10. Non sono compresi nella presente concessione i servizi di diffusione circolare di programmi radiotelevisivi, di radiocomunicazioni mobili marittimi, dei telegrammi e del telex, nonche' il servizio per il pubblico svolto dall'Amministrazione, ai sensi del sesto comma del successivo art. 34. L'Amministrazione si riserva, comunque, di utilizzare la propria rete telex per i servizi che risulteranno tecnicamente possibili. Resta in ogni caso fermo che i gestori della rete debbono provvedere, ciascuno nell'ambito delle competenze fissate nel successivo art. 9, coerentemente all'obbligo che per qualsiasi servizio di telecomunicazioni siano utilizzati, quando disponibili i mezzi, inclusi quelli diretti, della rete pubblica di telecomunicazioni disciplinata nel presente articolo. A tal fine, per evitare antieconomiche duplicazioni di impianti, particolari intese verranno altresi' ricercate tra i gestori della rete ed il gestore pubblico nazionale per i servizi di diffusione circolare di programmi radiotelevisivi.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP-art. 2

Art. 2 - Scopo sociale L'installazione e l'esercizio degli impianti nonche' la gestione dei servizi previsti dalla presente Convenzione con il loro potenziamento e sviluppo, deve costituire lo scopo sociale esclusivo della Societa', la quale non puo' assumere altri esercizi industriali o commerciali non aventi connessione con l'esercizio dei servizi concessi o entrare in partecipazione diretta o indiretta in Aziende aventi per scopo tali esercizi senza l'autorizzazione del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni d'intesa con quelli del Tesoro e delle Partecipazioni Statali. Alla Societa' e' consentito di assumere l'esercizio o la partecipazione in attivita' concernenti il noleggio, la vendita o altri contratti riguardanti programmi (software), apparecchiature, sistemi e terminali d'utente, nonche' i servizi di trattamento delle informazioni, purche' le attivita' stesse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei servizi concessi, non comportino appesantimenti economici, concorrano alla equilibrata gestione aziendale e siano valutate dall'Amministrazione in armonia con le direttive di politica industriale tracciate dagli Organi di Governo. Le attivita' di cui al precedente comma non possono assumere consistenza prevalente rispetto a quelle oggetto della concessione. La Societa', ove necessario, e' tenuta ad adeguare il proprio statuto alle disposizioni della presente Convenzione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della Convenzione stessa. La inosservanza delle disposizioni indicate nel presente articolo, comporta l'applicazione della normativa di cui al successivo art. 58.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP-art. 3

Art. 3 - Sede legale e domicilio della Societa' La sede legale della Societa', stabilita nel comune di Torino, non potra' essere trasferita in altro comune senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione. La Societa', agli effetti della presente Convenzione, elegge domicilio in Roma, Via Flaminia 189. Eventuali variazioni dello stesso dovranno essere tempestivamente comunicato all'Amministrazione.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP-art. 4

Art. 4 - Capitale sociale Il capitale della Societa' deve essere adeguato all'entita', al valore degli impianti da gestire ed allo sviluppo dei medesimi. In conseguenza la Societa' si impegna: a) ad avere alla data della stipula della presente Convenzione, un capitale sociale non inferiore a L. 2.400.000.000.000 (duemilaquattrocento miliardi) interamente versato; b) ad eseguire tempestivamente gli aumenti di capitale che si rendessero necessari, in relazione allo sviluppo degli impianti. Il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni d'intesa con quelli del Tesoro e delle Partecipazioni Statali, tenuto conto della situazione economica e finanziaria della Societa' ed ai fini dell'osservanza degli obblighi previsti dalla presente Convenzione, potra' indicare la misura dei predetti aumenti. Tutte le azioni devono avere eguale valore nominale e quelle aventi diritto al voto devono essere, in maggioranza, di proprieta' diretta o indiretta dell'IRI. L'Amministrazione puo', in ogni tempo, richiedere la verifica dell'esecuzione della clausola di cui al comma precedente.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP-art. 5

Art. 5 - Amministratori-Dirigenti Il Presidente, il Vice Presidente, il Consigliere Delegato e il Direttore Generale devono avere la cittadinanza italiana. Almeno i due terzi degli Amministratori e la maggioranza dei sindaci devono essere cittadini italiani. Del Consiglio di Amministrazione della Societa' fa parte un rappresentante dell'Amministrazione designato dal Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni, la cauzione del quale sara' versata dall'IRI. Qualora in seno al Consiglio di Amministrazione sia costituito un Comitato Esecutivo, l'Amministratore di nomina ministeriale ne fa parte di diritto. Del Collegio sindacale della Societa' fanno parte un rappresentante del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni ed uno del Ministero del Tesoro che lo presiede; alla designazione dei predetti rappresentanti provvedono i rispettivi Ministri. Le nomine di cui ai precedenti commi dovranno essere effettuate entro trenta giorni dalla designazione. La Societa' e' obbligata a dare comunicazione all'Amministrazione, entro quindici giorni dall'avvenuta elezione o designazione, della nomina del Presidente, del Vice Presidente, del Consigliere Delegato e del Direttore Generale. Trascorsi dieci giorni dalla data di ricevimento di tale comunicazione, senza che l'Amministrazione abbia fatto osservazioni, la nomina diviene efficace ad ogni effetto.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP-art. 6

Art. 6 - Personale della Societa' Il personale della Societa' - compatibilmente con la normativa della Comunita' Economica Europea - deve avere la cittadinanza italiana. In via eccezionale la Societa' potra' ottenere dall'Amministrazione l'autorizzazione ad impiegare temporaneamente personale straniero per particolari servizi. La Societa' stessa, per l'espletamento dei servizi di telecomunicazioni, ha l'obbligo di assumere, anche per chiamata nominativa, nel rispetto delle disposizioni vigenti, personale perfettamente idoneo in rapporto alle diverse specializzazioni richieste per il corretto ed efficiente esercizio degli impianti. La Societa' ha l'obbligo di provvedere, se necessario, all'istruzione professionale del personale stesso sia direttamente che a mezzo di appositi istituti o scuole.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 7

Art. 7 - Struttura organizzativa territoriale della Societa' La Societa' e' obbligata a rendere preventivamente note all'Amministrazione eventuali modifiche da apportare alla propria struttura organizzativa territoriale quale risulta dall'allegato A della presente Convenzione.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 8

Art. 8 - Fonti normative La concessione e' subordinata all'osservanza delle modalita', limitazioni condizioni ed obblighi previsti dalla presente Convenzione. La SIP e' tenuta, inoltre, ad esercitare i servizi in concessione nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni in materia di telecomunicazioni, con particolare riguardo ai Piani regolatori telefonico e telegrafico nazionali, approvati con Decreto del Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni in data 16 luglio 1982 e successive modificazioni; la Societa' e' tenuta, altresi', al rispetto degli accordi internazionali e delle norme tecniche, emanate dalle Organizzazioni nazionali ed internazionali competenti, concernenti la stessa materia. L'istituzione e l'espletamento da parte della Societa' di nuovi servizi di telecomunicazioni di cui all'art. 1 della presente Convenzione, sono disposti e regolati con provvedimento dell'Amministrazione. Per lo svolgimento del servizio di trasmissione dati e per gli altri servizi di tipo telegrafico a velocita' di trasmissione superiori a 300 baud sulla rete telefonica pubblica e su circuiti diretti, la SIP e' tenuta all'osservanza delle disposizioni contenute nella Convenzione approvata con D.M. 4.8.1982 per disciplinare lo svolgimento dei servizi di trasmissione dati e segnaletica, che rimangono in vigore per la parte compatibile con la presente Convenzione, salvo revisione di comune intesa fra le parti.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 9

Art. 9 - Competenza degli impianti e dei collegamenti Sono di competenza della Societa' l'installazione e l'esercizio, con qualsiasi sistema, dei seguenti impianti: a) reti urbane, settoriali, distrettuali e compartimentali; b) mezzi e sistemi trasmissivi per la realizzazione dei collegamenti trasversali nazionali, nei limiti di cui al successivo comma quarto; c) impianti per i collegamenti internazionali per il traffico di frontiera, limitatamente alle localita' oltre frontiera stabilite d'intesa tra l'Amministrazione e le corrispondenti Amministrazioni estere. La funzione di transito intercompartimentale viene svolta dagli autocommutatori interdistrettuali di transito della Societa', salvo quanto previsto al successivo comma ottavo. Sono di competenza dell'Amministrazione l'installazione e l'esercizio, con qualsiasi sistema, dei seguenti impianti: a) mezzi e sistemi trasmissivi per la realizzazione dei collegamenti fra i centri di compartimento; b) mezzi e sistemi trasmissivi per la realizzazione dei collegamenti trasversali nazionali nei limiti di cui al successivo comma quarto; c) rete internazionale ivi compresi gli autocommutatori nazionali per traffico internazionale; d) ogni altro impianto per servizio di Stato. I collegamenti trasversali nazionali utilizzano i mezzi ed i sistemi trasmissivi intercompartimentali dell'Amministrazione e quelli della Societa' afferenti al o ai compartimenti terminali, salvo quanto stabilito ai successivi commi quinto, sesto e settimo, secondo gli instradamenti tecnicamente ed economicamente piu' razionali, in funzione della struttura delle reti. Nel caso di collegamenti trasversali nazionali realizzabili su direttrici intercompartimentali dell'Amministrazione, gli stessi, ove ragioni tecniche ed economiche lo consiglino, sono interamente costituiti con mezzi e sistemi trasmissivi dell'Amministrazione stessa. Nel caso di collegamenti trasversali nazionali interessanti aree compartimentali limitrofe, gli stessi, ove ragioni tecniche ed economiche lo consiglino, sono realizzati interamente con mezzi e sistemi trasmissivi della Societa'. In casi particolari, d'intesa con l'Amministrazione e sempre che ragioni tecniche ed economiche lo consiglino, potranno essere realizzati interamente con mezzi e sistemi trasmissivi della Societa' collegamenti trasversali nazionali anche fra aree vicine di compartimenti non limitrofi. La funzione di transito intercompartimentale di ordine superiore, rispetto a quella propria degli autocommutatori interdistrettuali di transito, se resa necessaria dalla esigenza di ottimizzare la struttura della rete intercompartimentale, verra' espletata dagli autocommutatori nazionali dell'Amministrazione e/o dagli stessi autocommutatori interdistrettuali di transito della Societa', secondo criteri di convenienza tecnico-economica. Il traffico internazionale e', di norma, instradato attraverso gli autocommutatori nazionali dell'Amministrazione. L'Amministrazione puo' provvedere alla installazione ed esercizio di eventuali sezioni di commutazione per il traffico internazionale in quei centri di compartimento ove, d'intesa con la Societa', ragioni tecnico-economiche lo consiglino. Gli eventuali collegamenti trasversali internazionali, anche se attestati agli autocommutatori interdistrettuali della Societa', vengono in ogni caso stabiliti d'intesa fra l'Amministrazione e le corrispondenti Amministrazioni estere. Il collegamento fra i centri di compartimento ed i centri nazionali e' stabilito esclusivamente mediante i mezzi ed i sistemi trasmissivi dell'Amministrazione. L'Amministrazione e la Societa' provvedono, d'intesa, alla definizione della struttura e delle caratteristiche della rete intercompartimentale, nonche' alla programmazione ed alla realizzazione dei relativi circuiti sia di transito che trasversali, secondo le procedure di cui al successivo art. 20, e quelle che verranno stabilite di comune accordo. Fermo restando quanto stabilito ai commi precedenti, la Societa', ogni qualvolta debba procedere alla realizzazione di nuove arterie compartimentali, ha l'obbligo di utilizzare i mezzi ed i sistemi trasmissivi dell'Amministrazione sulle stesse direttrici, quando cio' sia conveniente sotto il profilo tecnico-economico. Analogo obbligo ha la Societa' per i collegamenti internazionali per il traffico internazionale di frontiera. Per il previsto futuro sviluppo delle telecomunicazioni via satellite, fermo restando che le competenze per le funzioni di commutazione che potranno essere svolte a terra per il sistema satellite risponderanno a quanto stabilito ai precedenti commi del presente articolo, per quanto riguarda l'impianto e l'esercizio dei complessi antenna ricetrasmittenti destinati allo scambio di comunicazioni tra il segmento spaziale e la rete terrestre fatta eccezione per quelli realizzati dalla Societa' per lo svolgimento del traffico terminale di utente di cui al successivo art. 12 essi saranno assegnati ai gestori dei servizi nazionali o alla Concessionaria del sistema spaziale, avuto riguardo a ragioni tecnico-economiche ed alle caratteristiche, determinate dall'Amministrazione per gli impianti in questione. Nel caso in cui l'Amministrazione assegni ai gestori di cui sopra l'impianto e l'esercizio dei suddetti complessi antenna ricetrasmittenti, gli stessi sono di competenza: - dell'Amministrazione quando sono ubicati nei centri nazionali e negli altri centri di compartimento telefonico, se il relativo traffico viene instradato tramite la centrale interdistrettuale terminale e/o di transito; - della SIP in tutti gli altri casi. L'Amministrazione e la Societa' provvederanno, d'intesa con la Concessionaria del sistema spaziale, alla definizione delle funzioni che il sistema satellite deve svolgere e delle relative specifiche. L'Amministrazione provvede altresi' alla costituzione ed esercizio dei sistemi telegrafici per la stampa, nonche' dei sistemi di telegrafia necessari per la cessione all'utenza di circuiti telegrafici diretti per velocita' di trasmissione fino a 300 baud. I rapporti fra l'Amministrazione e la Societa' connessi agli adempimenti per l'unificazione della rete intercompartimentale, sono disciplinati dalle norme di cui all'allegato B.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 10

Art. 10 - Competenze degli impianti e dei collegamenti relativi alle reti pubbliche specializzate Fermo restando quanto stabilito nel precedente art. 9 relativamente ai mezzi e sistemi trasmissivi, sono di competenza della Societa' l'installazione e l'esercizio dei seguenti impianti per la rete pubblica per dati a commutazione di pacchetto: a) i collegamenti di utente e le relative terminazioni di rete; b) gli impianti terminali che svolgono anche le funzioni di raccolta degli utenti, di commutazione locale tra gli stessi e di concentrazione del relativo traffico. Sono di competenza dell'Amministrazione l'installazione e l'esercizio dei seguenti impianti: c) centrali di commutazione nei centri primari per il transito del traffico nazionale; d) centrali di transito nazionali per il traffico internazionale. La Societa' si obbliga, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, a completare gli impianti di competenza di cui al precedente punto b); l'Amministrazione disporra' i necessari accertamenti per verificare lo stato di avanzamento dei lavori relativi all'assolvimento del predetto impegno. La rete pubblica per dati a commutazione di circuito utilizza gli impianti specializzati della rete telefonica (fonia-dati) della Societa' e le centrali elettroniche telex-dati dell'Amministrazione che saranno tra di loro interconnessi secondo le indicazioni formulate dal Consiglio Superiore Tecnico delle Poste, Telecomunicazioni ed Automazione. L'Amministrazione e la Societa' provvedono d'intesa alle varie fasi di: definizione della struttura tecnica delle reti, programmazione, progettazione, costruzione, attivazione dei relativi impianti, previa approvazione da parte degli Organi competenti secondo le norme vigenti. La Societa', alla quale e' affidato il rapporto con l'utenza, collabora altresi' con l'Amministrazione per la gestione delle reti al fine di assicurare l'efficienza del servizio.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 11

Art. 11 - Servizi di trattamento delle informazioni Le reti di cui all'art. 1 possono essere dotate, da parte dei relativi gestori, di opportuni equipaggiamenti e funzioni per svolgere anche servizi di trattamento delle informazioni da fornire agli utenti che ne facciano richiesta. I servizi di trattamento delle informazioni, quando forniti attraverso apparecchiature terminali, possono essere svolti, oltre che dai gestori, anche da terzi, sempre che per il trasporto delle informazioni al di fuori della sede di utente siano utilizzati gli impianti diretti o commutati delle reti pubbliche, sia richiesta la prescritta concessione per sede d'utente all'Amministrazione e siano corrisposti i previsti canoni in base alle disposizioni delle norme vigenti. L'effettuazione delle suddette prestazioni e la messa in opera dei relativi equipaggiamenti non dovranno provocare appesantimenti economici, ne' ritardi allo sviluppo programmato delle reti e dei servizi in concessione.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 12

Art. 12 - Apparecchiature terminali d'utente Gli abbonati alla rete pubblica di telecomunicazioni hanno facolta', con l'osservanza delle norme vigenti, di provvedere direttamente per la fornitura e la messa in opera delle apparecchiature terminali non facenti parte dell'impianto principale, costituito a cura della Societa', nonche' dei relativi conduttori ed accessori, purche' conformi alle prescrizioni tecniche stabilite dall'Amministrazione, omologati ed autorizzati dall'Amministrazione con la procedura prevista dalle norme vigenti, salvo il collaudo e l'allacciamento all'impianto principale da parte della Societa'. Salvo casi che saranno determinati dalla Amministrazione, nell'impianto principale sono compresi gli equipaggiamenti delle terminazioni dei collegamenti, anche diretti, della rete pubblica presso la sede d'utente (modem, DCE - Data Circuit Equipment - e similari non integrati nel terminale di utente e complessi d'utente per collegamenti via satellite), nonche' le apparecchiature che svolgono la funzione di commutazione tra i collegamenti diretti della stessa rete pubblica.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 13

Art. 13 - Obbligo di costruire, modificare e sviluppare gli impianti La Societa' assume l'obbligo di costruire, ricostruire modificare e sviluppare gli impianti necessari per assicurare i servizi oggetto della presente concessione in roso che essi soddisfino, in ogni tempo, alle esigenze del pubblico servizio. Gli impianti debbono essere corrispondenti - per caratteristiche, sistemi e modalita' di funzionamento - ai Piani regolatori che la societa' assume l'obbligo di osservare, in particolare per l'adeguamento e lo sviluppo degli impianti esistenti, nonche' per le prescrizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti. Qualora la revisione dei Piani regolatori comporti, a carico dell'Amministrazione o della Societa', maggiori oneri rispetto a quelli risultanti prima della revisione stessa, saranno rideterminate, su richiesta della parte interessata, le aliquote di ripartizione degli introiti di cui al successivo art. 52. La Societa' informera' l'Amministrazione sei mesi, prima della messa in esercizio sulla rete delle apparecchiature che presentino nuove caratteristiche funzionali.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 14

Art. 14 - Efficienza degli impianti La Societa' si obbliga a mantenere gli impianti in perfetto stato di funzionamento eseguendo tempestivamente la manutenzione ordinaria e straordinaria richiesta dalla natura delle installazioni. Gli impianti oggetto della concessione dovranno essere eserciti dalla Societa' in modo da assicurare la completa e perfetta regolarita' di funzionamento con l'osservanza delle norme legislative e regolamentari in vigore. La Societa' e' tenuta a riparare prontamente i guasti e i difetti degli impianti, dando la precedenza agli impianti che interessano la difesa e la sicurezza dello Stato ed a quelli utilizzati dalle pubbliche amministrazioni, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Amministrazione.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 15

Art. 15 - Interferenze L'Amministrazione assegna alla Societa' le frequenze radioelettriche idonee alla effettuazione dei servizi. Qualora, a causa di impianti eseguiti dalla Societa', anche se debitamente approvati, vengano a determinarsi disturbi od interferenze con altri impianti di telecomunicazioni preesistenti, la Societa' stessa deve attuare prontamente tutti gli accorgimenti tecnici che l'Amministrazione, sentita la Societa', ritiene indispensabili per la eliminazione dei disturbi ed interferenze medesime.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 16

Art. 16 - Obbligo della Societa di assumere in uso impianti dell'Amministrazione Nei casi in cui, in attuazione dell'obbligo assunto con il 14° comma dell'art. 9, la Societa' debba utilizzare circuiti e mezzi trasmissivi dell'Amministrazione nell'ambito compartimentale, nonche' quelli per il traffico di frontiera per l'espletamento dei servizi oggetto della presente Convenzione, la richiesta deve essere presentata contestualmente alla data di presentazione del Piano pluriennale e deve riferirsi al fabbisogno relativo al terzo anno del Piano stesso. L'Amministrazione, non oltre sei mesi dalla presentazione delle richieste, comunichera' l'entita' dei circuiti e mezzi trasmissivi che mettera' a disposizione alle scadenze indicate dalla Societa'. L'Amministrazione, qualora non comunichi, nei termini di cui al comma precedente, l'impegno di assicurare la disponibilita' dei circuiti e mezzi trasmissivi richiesti, autorizza la Societa' a provvedere direttamente. L'Amministrazione confermera' le consegne dei circuiti e mezzi trasmissivi nell'anno precedente le previste consegne; in caso contrario autorizza la Societa' a provvedere direttamente. Le modalita' pratiche per la cessione in uso e per l'esercizio dei circuiti e mezzi trasmissivi ceduti dall'Amministrazione alla Societa', nonche' per la loro eventuale retrocessione, saranno fissate di comune accordo tra l'Amministrazione e la Societa' e saranno soggette a revisione, ove se ne presenti l'opportunita', in rapporto alla evoluzione tecnica nel campo della trasmissione. Le terminazioni dei mezzi trasmissivi verranno realizzate nei propri locali dall'Amministrazione o dalla Societa' in base a criteri di convenienza tecnico-economica. Nell'allegato C sono indicati i canoni da applicarsi alla Societa' per la cessione dei detti circuiti e mezzi trasmissivi dell'Amministrazione, comprendenti l'esercizio e, quindi, la manutenzione dei medesimi e le modalita' per la loro determinazione e revisione. Detti canoni saranno soggetti, a decorrere dal 1 gennaio 1985, a revisione triennale, d'accordo tra l'Amministrazione e la Societa', ed approvati con Decreto del Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 17

Art. 17 - Obblighi relativi alla cessione in uso all'Amministrazione di circuiti e mezzi trasmissivi della Societa' La Societa' si obbliga a cedere in uso all'Amministrazione, costituendoli appositamente se necessario, circuiti e mezzi trasmissivi o apparecchiature varie occorrenti per la costituzione belle reti o di impianti di competenza dell'Amministrazione in relazione si servizi gestiti direttamente o in concessione. La relativa richiesta deve essere, presentata alla societa' con: un anticipo di almeno quattro o dieci mesi sulla data di consegna nel caso trattasi di circuiti e mezzi trasmissivi interessanti, rispettivamente le aree urbane e settoriali oppure area di ordine superiore. Negli altri casi la data della consegna sara' di volta in volta, concordate tra le parti. Le condizioni e le modalita' per le concessioni in cui all'Amministrazione e per la retrocessione alla societa' dei predetti mezzi ed apparecchiature, nonche' per il loro, esercizio e manutenzione, saranno stabilite negli accordi da stipulare tra l'Amministrazione e la Societa' a mente dell'art. 16 per la cessione a quest'ultima di circuiti e mezzi trasmissivi dell'Amministrazione. I canoni dovuti dall'Amministrazione sono indicati nell'allegato alle, presente Convenzione e saranno fissati in misura pari (o comunque con gli stessi criteri) a quelli stabiliti per la cessione in usi della Societa' di circuiti e mezzi trasmissivi dell'Amministrazione. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo, l'Amministrazione applichera' le penalita' previste dalla Convenzione e si riserva, altresi', il diritto, ove l'infrazione rivesta particolare gravita' di procedere alla revoca, anche parziale, della concessione.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 18

Art. 18 - Condizioni per la cessione in uso alla Societa' di immobili di proprieta dello Stato L'uso degli immobili di proprieta' delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni o di altre Amministrazioni dello Stato e' disciplinato da appositi atti di concessione, redatti a cura delle Amministrazioni proprietarie degli immobili la cui durata non potra' superare quella della presente Convenzione. I canoni d'uso, da stabilirsi secondo la specifica destinazione dell'immobile dai competenti uffici tecnici erariali e revisionati ogni triennio in base ai prezzi correnti sul mercato, saranno corrisposti dalla Societa' in rate trimestrali anticipate, scadenti il 1 gennaio, il 1 aprile, il 1 luglio ed il 1 ottobre di ogni anno. Gli immobili anzidetti devono essere esclusivamente utilizzati per i servizi di telecomunicazioni, ivi compresi quelli ausiliari ed accessori. Qualora cessassero dall'essere adibiti a tale specifico uso, dovranno essere immediatamente retrocessi all'Amministrazione proprietaria. Le consegne e le riconsegne di detti immobili dovranno risultare da appositi verbali e cosi' pure eventuali variazioni, relative alla consistenza od al valore degli stessi. La manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili concessi in uso alla Societa' e' a totale ed esclusivo carico della Societa' stessa. In caso di richiesta di innovazioni, addizioni, trasformazioni, ampliamenti e miglioramenti dei predetti immobili, le Amministrazioni contraenti si riservano la facolta' di dare il loro assenso, giudicando discrezionalmente sulla opportunita' di procedere a tali opere, in relazione alle esigenze del servizio dato in concessione. Le Amministrazioni contraenti si riservano, inoltre, in ogni tempo la facolta' di revocare le concessioni di detti immobili per la parte adibita ad uffici, con preavviso di almeno un anno, qualora ritengano a proprio giudizio insindacabile che essi siano, in tutto o in parte, indispensabili ai servizi di telecomunicazioni o ad altri servizi di Stato. La Societa' non puo', senza aver ottenuto il preventivo benestare, procedere all'ampliamento di impianti situati in immobili di proprieta' delle Amministrazioni contraenti, qualora l'estensione di tali impianti comporti l'occupazione di locali che abbiano una diversa destinazione, sempreche' siano di proprieta' delle suddette. Amministrazioni. Per l'installazione, a richiesta delle Amministrazioni, di telefoni a disposizione del pubblico in immobili delle Amministrazioni stesse, queste ultime sono tenute a mettere a disposizione gli spazi necessari. Per quanto non previsto dal presente articolo, valgono le norme sull'amministrazione dei beni patrimoniali dello Stato e, in quanto applicabili, quelle del [Codice Civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262).

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 19

Art. 19 - Impianti eseguiti a carico dell'Amministrazione Gli impianti relativi agli allacciamenti telefonici dei comuni e delle frazioni eseguiti a carico totale o parziale dell'Amministrazione, saranno ceduti in proprieta' alla Societa' alle condizioni e modalita' previste dalle disposizioni in vigore, a mano a mano che si procedera' alla loro attivazione. Gli impianti stessi verranno separatamente descritti in inventario.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 20

Art. 20 - Piani pluriennali di massima e Piani tecnici esecutivi I Piani pluriennali della Societa' concessionaria dovranno essere sottoposti, in conformita' alla normativa vigente, al parere degli Organi collegiali dell'Amministrazione unitamente ai Piani pluriennali presentati dagli altri gestori di telecomunicazioni, al fine di consentire, in una visione unitaria della rete, una valutazione globale degli investimenti nel settore delle telecomunicazioni, che debbono conseguire la massima razionalizzazione degli impianti ed il minimo costo degli stessi, e per verificarne la rispondenza ai requisiti generali fissati dall'Amministrazione per un ordinato sviluppo programmatico del sistema nazionale di telecomunicazioni. Entro il mese di settembre di ciascun anno la Societa' ha l'obbligo di presentare all'Amministrazione opportunamente documentato, il Piano generale di massima delle opere e degli investimenti programmati nel quadro dai Piani formulati secondo le norme di legge vigenti e nel presupposto dell'equilibrio gestionale per adeguare, completare e potenziare gli impianti esistenti, in modo da rendere la struttura delle reti e dei servizi consona alle previsioni della pianificazione economica nazionale. Le indicazioni del Piano saranno elaborate in ferma piu' particolareggiata per il primo anno di validita' del medesimo e sotto forma di previsione piu' generica per gli anni rimanenti, tenendo conto delle esigenze connesse allo sviluppo dell'utenza e del traffico nell'intero periodo considerato nel Piano. Ogni anno si provvedera' all'aggiornamento del piano, modificando ed integrando ove occorra, le previsioni del precedente: il Piano stesso dovra' contenere l'indicazione dei seguenti elementi riferiti all'intero territorio nazionale e partitamente per il Mezzogiorno: - previsioni della Societa' sull'andamento, dell'utenza, del traffico e dei servizi: - programma di sviluppo degli impianti elaborato anche in rapporto all'analogo programma dell'Amministrazione riferito, per ciascun anno, sia agli impianti che si prevede di realizzare nell'anno sia a quelli progettati le cui realizzazioni avverranno negli anni successivi; - investimenti occorrenti, secondo previsioni di larga massima, per l'attuazione del programma; - prospettive di massima sull'andamento della gestione sociale, con le previsioni di conto economico nel primo anno di attuazione del Piano e con l'indicazione delle condizioni necessarie per assicurare la continuita' dell'equilibrio economico e finanziario della gestione; - strumenti necessari per il finanziamento degli investimenti con l'indicazione delle fonti di reperimento, dettagliando per il primo anno di attuazione del Piano la prevista copertura per autofinanziamento, adeguamento del capitale e ricorso al mercato creditizio. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento dei Piani pluriennali, l'Amministrazione dovra' comunicare alla Societa' le proprie osservazioni e le richieste di eventuali integrazioni e modifiche, in ordine alla rispondenza del Piano alle finalita' indicate dal presente articolo. Il termine suddetto potra' essere al massimo prorogato di giorni trenta nel caso che l'Amministrazione abbia richiesto, entro sessanta giorni dalla data di presentazione dei Piani, altri elementi che la Societa' e' tenuta a fornire entro trenta giorni dalla richiesta. La Societa' provvedera' a comunicare trimestralmente all'Amministrazione, secondo modalita' da concordare, gli elementi essenziali sullo stato di attuazione dei programmi. In base a quanto previsto dalla normativa vigente viene stabilito che la Societa', in attuazione del Piano generale di massima di cui al presente articolo, provvedera' a presentare all'Amministrazione, con un congruo anticipo sulla data di realizzazione delle opere programmate, i Piani esecutivi degli impianti necessari ad assicurare lo sviluppo dei servizi gestiti. Detti Piani, a livello compartimentale, devono essere predisposti per un periodo di tre anni e devono contenere: - le previsioni sulla dinamica della domanda dei servizi; - le previsioni di sviluppo dell'utenza; - le previsioni sull'andamento del traffico extra-urbano; - le indicazioni relative alla soddisfazione dell'utenza e dei servizi, con specifica illustrazione: - delle eventuali modifiche di assetto delle reti urbane, settoriali e distrettuali; - dell'eventuale estensione alle localita' minori della rete urbana del capoluogo; - delle nuove centrali urbane da realizzare, con l'indicazione oltre che della rete di appartenenza, della potenzialita' in linee, sia iniziale che a saturazione, prevista; - delle nuove centrali interurbane da realizzare, con l'indicazione oltre che del centro di appartenenza, delle funzioni da svolgere, della potenzialita' ingiunzioni, sia iniziale che a saturazione, prevista; - delle nuove infrastrutture interurbane in cavo, in ponte radio o mediante qualsiasi altro mezzo trasmissivo; - dell'eventuale richiesta di dichiarazione di urgenza ed indifferibilita' dei nuovi lavori programmati. La Societa' provvedera' a comunicare annualmente all'Amministrazione, secondo modalita' da concordare, gli elementi essenziali di consuntivo dei Piani esecutivi con l'indicazione delle opere ultimate e di quelle in corso di realizzazione. L'Amministrazione, entro centoventi giorni dal ricevimento dei Piani esecutivi, comunichera' le proprie determinazioni in ordine all'approvazione dei Piani stessi; detto termine potra' essere prorogato di giorni sessanta qualora l'Amministrazione richieda integrazioni o modifiche che rendano necessario un supplemento di istruttoria. Trascorso detto termine senza che l'Amministrazione abbia formulato osservazioni, i Piani esecutivi si intendono approvati. Tenuto conto di quanto previsto dal comma tredicesimo dell'art. 9, il Piano esecutivo intercompartimentale e' redatto congiuntamente dall'Amministrazione e dalla Societa' per un periodo di cinque anni e deve specificare: - le previsioni sulla dinamica della domanda dei servizi e dei relativi traffici intercompartimentali; - il dimensionamento dei collegamenti e degli autocommutatori intercompartimentali necessari per l'espletamento del traffico previsto a fine quinquennio; - la indicazione dei mezzi necessari per soddisfare tutte le esigenze del quinquennio; - la temporizzazione degli interventi; - la ripartizione delle competenze per la esecuzione degli interventi. Tenuto conto di quanto previsto dal comma quinto dell'art. 10, il Piano esecutivo delle reti pubbliche specializzate e redatto congiuntamente dall'Amministrazione e dalla Societa' per un periodo di cinque anni, e deve specificare: - previsioni sulla dinamica della domanda dei servizi; - previsioni di sviluppo dei diversi tipi di utenza; - previsioni sull'andamento dei traffici; - localizzazione e dimensionamento degli impianti e dei collegamenti necessari a fine quinquennio; - temporizzazione degli interventi; - ripartizione delle competenze per l'esecuzione degli interventi stessi. Il Piano intercompartimentale e quello per le reti pubbliche specializzate saranno sottoposti, per l'approvazione, ai competenti Organi ministeriali. In sede di attuazione dei Piani esecutivi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione e la Societa' consolideranno annualmente il fabbisogno di impianti, circuiti e mezzi trasmissivi da approntare entro il successivo terzo anno, le cui consegne dovranno essere confermate nell'anno precedente la prevista attivazione. Nel caso si verificassero ritardi nei suddetti termini, ovvero si manifestassero imprevedibili esigenze l'Amministrazione concedente potra' richiedere o accordare ai gestori di approntare, in via transitoria, i mezzi necessari anche al di fuori delle competenze fissate negli artt. 9 e 10. I Piani di cui al presente articolo potranno essere aggiornati o modificati o rielaborati prima delle scadenze, ove fosse necessario, per sopravvenute esigenze tecnico-operative.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 21

Art. 21 - Appalto per l'esecuzione dei lavori E' consentito alla Societa' di far eseguire a terzi i lavori per la costruzione e lo sviluppo degli impianti, oggetto della presente concessione, senza che per tal fatto la Societa' resti esonerata dalle responsabilita' ad essa derivanti in dipendenza degli impegni assunti verso l'Amministrazione per la esecuzione degli impianti stessi. I fornitori e gli appaltatori, in caso di forniture o lavori di particolari caratteristiche od entita', dovranno essere scelti tra le ditte iscritte in uno speciale elenco tenuto dalla Societa' e preventivamente comunicato all'Amministrazione. L'Amministrazione ha facolta' di far iscrivere nell'elenco, in qualsiasi momento, ditte di sua fiducia. La Societa' e obbligata ad eseguire o far eseguire i lavori secondo i criteri piu' perfezionati della tecnica delle telecomunicazioni ed e' tenuta a ricercare, in ogni caso, le migliori condizioni di mercato. L'Amministrazione si riserva ogni facolta' di controllo, non solo in sede di collaudo ma anche in sede di esecuzione dei lavori.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 22

Art. 22 - Collaudi E' in facolta' dell'Amministrazione di procedere, a spese della Societa', al collaudo di nuovi impianti eseguiti a norma della presente Convenzione. Il collaudo degli impianti non implica alcuna responsabilita' da parte dell'Amministrazione. E' altresi' in facolta' dell'Amministrazione di accedere agli impianti della Societa', ai sensi dell'art. 193 del Codice P.T., per l'effettuazione di ogni controllo tecnico ritenuto opportuno.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 23

Art. 23 - Brevetti La concessione non implica alcuna responsabilita' dell'Amministrazione in ordine ai diritti di brevetto su sistemi e tipi di materiali ed apparecchiature impiegati dalla Societa'. L'Amministrazione rimane, pertanto, estranea a qualsiasi rapporto tra la Societa' ed i terzi per l'uso di tali brevetti, restando a carico della Societa' stessa l'obbligo di provvedere alle necessarie garanzie ed al rispetto dei diritti di brevetto esistenti. La Societa' assume, in ogni caso, l'intera responsabilita' per eventuali infrazioni e terra' sollevata l'Amministrazione da ogni molestia.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 24

Art. 24 - Esecuzione d'ufficio dei lavori Qualora la Societa' non provveda, nei termini e con le modalita' previste dagli articoli precedenti, alla costruzione, allo sviluppo, alla manutenzione ed al rinnovamento degli impianti oggetto della presente Convenzione ed il ritardo sia dovuto a ragioni imputabili alla Societa', l'Amministrazione avra' la facolta' di provvedere d'ufficio, previa diffida, all'esecuzione dei lavori necessari, a totale carico della Societa'. L'Amministrazione potra' tuttavia accordare alla Societa' una proroga, non superiore a sei mesi, per l'attivazione parziale o totale degli impianti suddetti, applicando in tal caso alla Societa' le penali e le sanzioni stabilite dagli articoli seguenti. Se, trascorsa la proroga di cui sopra, i lavori non risultassero ancora eseguiti, l'Amministrazione potra' provvedere alla loro esecuzione od al loro completamento a totale carico della Societa'. Le spese sostenute dell'Amministrazione calcolate secondo le norme prescritte dalle disposizioni in vigore determinate con Decreto del Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni dovranno essere rimborsate dalla Societa' entro un mese dalla presentazione delle relative fatture o perizie. Trascorso inutilmente tale termine, le somme occorrenti saranno prelevate dal deposito cauzionale sostituito dalla Societa', che dovra' essere reintegrato con le norme prescritte dall'art. 54 della presente Convenzione. Decorsi sei mesi di termine ultimo previsto per l'esecuzione dei lavori, potranno essere applicate alla Societa' sanzioni previste dall'art. 57 della presente Convenzione.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 25

Art. 25 - Sicurezza del lavoro Nell'esercizio dei servizi formanti oggetto della concessione, la Societa' e' tenuta ad osservare le norme stabilite da regolamenti generali e particolari e dalle altre disposizioni in vigore per la tutela e l'igiene del lavoro e la prevenzione degli infortuni.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 26

Art. 26 - Studi ed esperimenti eseguiti dall'Amministrazione Durante l'installazione, l'avviamento e l'esercizio degli impianti oggetto della concessione la Societa' dovra' permettere, la presenza a scopo di studio e di istruzione, del personale dello Stato designato dall'Amministrazione e fornira' al medesimo l'assistenza necessaria. La Societa' si obbliga, inoltre, a mettere a disposizione dell'Amministrazione, senza diritto a compenso alcuno, gli impianti telefonici ed i propri laboratori a scopo di esperimento e di studio. La Societa' assume l'obbligo di partecipare con un contributo annuale, dell'uno per mille degli introiti annui quali definiti ai fini dell'art. 51, all'attuazione dei programmi di ricerca di interesse generale affidati dall'Amministrazione alla Fondazione Ugo Bordoni, sentite la Societa' Concessionaria e la Fondazione stessa; la Societa' potra' affidare, inoltre, alla Fondazione eventuali specifiche commesse di ricerca finalizzate.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 27

Art. 27 - Obbligo di istituzione di reti urbane - Allacciamento di nuovi abbonati La Societa' si obbliga ad istituire una rete urbana nelle localita' abitate prive di telefono, anche se dotate di un posto telefonico pubblico che non siano gia' comprese nell'ambito di una rete urbana tutte le volte che vi siano almeno venticinque persone o enti che si impegnano a contrarre l'abbonamento al telefono per un triennio, a meno che, in sede di approvazione dei Piani tecnici, non sia dall'Amministrazione riconosciuto conveniente l'allacciamento diretto degli abbonati stessi alla centrale urbana piu' vicina. In tal caso, agli abbonati residenti nelle predette localita' sara' applicato lo stesso regime tariffario della rete urbana alla quale saranno allacciati. Salvo quanto previsto dai commi terzo e quarto del presente articolo, la rete urbana comprende, di regola, il territorio di un solo comune e puo' estendersi entro un raggio massimo di dieci km. dal centro; essa comprende anche le frazioni purche' siano ubicate entro detto raggio. La Societa' assume l'obbligo di estendere la rete urbana a tutto l'abitato del capoluogo del comune, qualora esso si estenda oltre il predetto raggio. La Societa' assume, inoltre, l'obbligo di includere nella stessa rete urbana i comuni finitimi a quello prescelto come sede di "Centro di rete urbana" purche' la distanza minima tra i perimetri abitati dei rispettivi capoluoghi sia in linea d'aria non superiore ad un km.; tale clausola puo' non applicarsi, previo assenso dell'Amministrazione, nei confronti di due comuni il cui numero di abbonati sia, per ciascuno, superiore a ottomila unita'. I collegamenti urbani richiesti per traslochi e per nuovi abbonamenti, entro i limiti dello sviluppo previsti dai Piani tecnici approvati dall'Amministrazione, debbono essere eseguiti non oltre trenta giorni dalla ultimazione della specifica fase operativa dei lavori di cui ai Piani stessi. Qualora i limiti suddetti risultassero superati dalle richieste di nuove utenze, la Societa' dovra' tenere conto delle nuove esigenze in occasione della presentazione dei Piani tecnici, e sara' tenuta a sottoporre all'Amministrazione i progetti di adeguamento degli impianti, con l'osservanza delle norme e della procedura previste dall'art. 20 della presente Convenzione. Ove i progressi della tecnica lo consentano senza eccessivo aggravio economico, secondo la valutazione, che sara' compiuta dall'Amministrazione, sentita la Societa', quest'ultima si obbliga, nei termini che saranno indicati dall'Amministrazione, ad introdurre nelle reti urbane i dispositivi necessari per attuare in permanenza la rilevazione statistica totale del traffico separando quello urbano da quello interurbano. Le disposizioni del presente articolo potranno essere modificate per comprovate esigenze di ordine tecnico o tariffario che saranno valutate dall'Amministrazione, sentita la Societa'.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 28

Art. 28 - Tutela dell'utenza Le garanzie che la Societa' deve offrire all'utente in ordine alla regolarita' ed all'efficienza del servizio e le conseguenze di eventuali disservizi debbono essere contenute e disciplinate in un nuovo "Regolamento di servizio" da approvarsi con Decreto del Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni, previo parere del Consiglio Superiore Tecnico delle Poste, delle Telecomunicazioni e dell'Automazione o del Consiglio di Amministrazione del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 29

Art. 29 - Qualita' del servizio La Societa' e obbligata ad adeguare i propri impianti, e gli equipaggiamenti di centrale in modo da conseguire i migliori risultati consentiti dal progresso tecnico in armonia con quanto prescritto dal Piano regolatore in termini di qualita' del servizio. L'Amministrazione si riserva, la facolta' di effettuare necessari riscontri al fine di verificare l'osservanza del suddetto obbligo, anche, alla luce di quanto previsto precedente art. 14. Nel caso l'Amministrazione riscontrasse gravi e ponderanti insufficienze nell'osservanza degli obblighi di cui sopra, potra' applicare, previa formale contestazione, le penali di cui al primo comma del successivo art. 59). Per quanto concerne il servizio internazionale, l'Amministrazione e la Societa' terranno conto, ai fini della ulteriore estensione della relativa teleselezione da utente, dei limiti imposti dalla struttura tariffaria e dalle caratteristiche degli impianti, nonche' degli orientamenti dei Paesi esteri. Per il periodo necessario a dare attuazione a quanto previsto nel successivo art. 33, la Societa' manterra' adeguati impianti di commutazione manuale per lo svolgimento del servizio interurbano tramite operatrice, salvo eventuali limitazioni e diverse modalita' di servizio che saranno stabilite dall'Amministrazione d'intesa con la Societa'. La Societa', fermo l'obbligo di effettuare la fatturazione degli addebiti per il traffico in base alle indicazioni dei contatori di centrale, e' obbligata ad installare al domicilio dell'abbonato che ne faccia richiesta, dietro corresponsione dei canoni stabiliti, un dispositivo indicante gli impulsi corrispondenti alle comunicazioni dell'abbonato stesso. L'introduzione di impianti di nuova tecnica elettronica dovra' consentire di fornire gradualmente all'utenza, alle condizioni e modalita' che saranno stabilite dall'Amministrazione sentita la SOcieta', la documentazione scritta delle relative comunicazioni interurbane in teleselezione da utente, di norma interdistrettuali, e di quelle internazionali.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 30

Art. 30 - Sviluppo del servizio nei piccoli centri - Interconnessione tra gli impianti dell'Amministrazione e della Societa' La Societa' si obbliga: a) a facilitare e diffondere l'uso del telefono istituendo anche nei piccoli centri, posti telefonici pubblici a prepagamento per comunicazioni nell'ambito nazionale ed internazionale; b) a collaborare con l'Amministrazione per la diffusione del telefono nei piccoli centri rurali in conformita' delle leggi vigenti in materia; c) ad istituire, alle condizioni e modalita' da concordare, posti telefonici, permanenti o temporanei, coordinando la propria attivita' con quella espletata dall'Amministrazione ai sensi del 2° comma del successivo art. 34, per le esigenze della stampa, del turismo, della viabilita', dell'assistenza sanitaria e della sicurezza pubblica; d) a permettere, a richiesta dell'Amministrazione, l'uso dei circuiti urbani per la filodiffusione dei programmi da parte della Concessionaria dei servizi radiotelevisivi, con le norme ed alle condizioni che saranno all'uopo determinate tra le due Concessionarie e l'Amministrazione; e) a provvedere all'impianto, all'esercizio ed alla manutenzione dei mezzi occorrenti per connettere i propri impianti con quelli dell'Amministrazione per l'espletamento dei servizi. Le terminazioni dei mezzi trasmissivi verranno realizzate dall'Amministrazione o dalla Societa' in base a criteri di convenienza tecnico-economica; nel caso di terminazioni realizzate dall'Amministrazione in locali della Societa', quest'ultima provvedera' alla relativa manutenzione. In applicazione di quanto previsto dal precedente art. 9, la Societa' si obbliga altresi' ad instradare sulla rete compartimentale il traffico internazionale ed a realizzare sui propri autocommutatori tutto quanto necessario per consentirne l'espletamento e, ove occorra, la relativa registrazione. Nelle centrali nazionali, nonche' in quelle eventuali sezioni di commutazione internazionale che dovessero essere costituite in armonia a quanto previsto dal 10° comma del suddetto art. 9, tutto quanto necessario per la registrazione del traffico internazionale, viene realizzato direttamente dall'Amministrazione.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 31

Art. 31 - Servizio di accettazione, trasmissione, ricezione fonica e recapito dei telegrammi e fonotel. Servizio di recapito degli avvisi telefonici 1) Servizio di accettazione, trasmissione, ricezione fonica e recapito dei telegrammi e fonotel. Per l'espletamento nell'ambito di ciascun distretto telefonico del servizio di accettazione, trasmissione, ricezione fonica e recapito dei telegrammi e fonotel previsto nelle localita' minori, la Societa' e' tenuta: a) a permettere l'utilizzazione delle proprie reti distrettuali per la trasmissione dei telegrammi fra i centri telegrafici di raccolta - (che in prosieguo saranno piu' brevemente indicati C.T.R.) e gli uffici dell'Amministrazione non collegati alla rete telegrafica a commutazione automatica. b) a provvedere direttamente alla organizzazione necessarie per gestire, nei limiti dell'orario di servizio ai posti telefonici pubblici, il servizio di accettazione, trasmissione, ricezione fonica e recapito ai destinatari dei fonotel tra i propri posti telefonici pubblici nelle localita' minori, che sono o risulteranno sprovviste di ufficio dell'Amministrazione e i C.T.R. situati nei Centri di Distretto telefonico e allo scambio diretto dei fenotel tra i posti telefonici pubblici situati nell'ambito dello stesso distretto. c) a provvedere direttamente ove occorre con la cooperazione dell'Amministrazione e dei limiti dell'orario di servizio dei posti telefonici pubblici, ad analoga organizzazione per gestire il servizio di accettazione, trasmissione, ricezione fonica, e recapito ai destinatari, dei telegrammi mediante i propri posti telefonici pubblici durante la sospensione del servizio nei giorni festivi e nel pomeriggio del sabato da parte dei locali uffici dell'Amministrazione. Per quanto concerne i servizi di cui alla lettera b), il termine per l'estensione del servizio ai posti telefonici pubblici che saranno indicati dall'Amministrazione e stabilito in sei mesi dalla comunicazione scritta. Ai fini anzidetti la Societa' e' tenuta ad installare presso i C.T.R. un numero di apparecchi in franchigia che consenta di espletare un traffico senza attesa e permetta che le comunicazioni in arrivo ai C.T.R. siano ottenibili con la formazione di un numero speciale, che non dia luogo ad alcun impulso del contatore degli apparecchi in franchigia installati presso gli uffici dell'Amministrazione dislocati nel Distretto. Per quanto riguarda le comunicazioni in partenza dai C.T.R. verso gli uffici o gli abbonati dei rispettivi Distretti, i dati dei contatori installati sulle linee del C.T.R. saranno oggetto di rilevazione periodica ai fini della raccolta degli elementi necessari in sede di revisione dei corrispettivi dovuti alla Societa'. Gli apparecchi in franchigia presso i C.T.R. e gli altri uffici dell'Amministrazione nell'ambito distrettuale per l'espletamento dei servizi sopra indicati non sono computati nel contingente di cui all'art. 40. Per la ricezione dei telegrammi da carte dei posti telefonici pubblici, la Societa' e' autorizzata ad impiegare apparecchiature automatiche, previe intese con l'Amministrazione. La Societa' e' obbligata ad assumere il servizio di cui alla precedente lettera b), con preavviso di almeno quattro mesi, nelle localita' minori sedi di posto telefonico pubblico ove l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, riterra' di sopprimere o sospendere il servizio telegrafico o fonotelegrafico da essa direttamente gestito. L'Amministrazione si riserva la facolta' di istituire in qualsiasi momento, ed in relazione allo sviluppo del traffico, propri uffici nelle localita' ove il servizio e' espletato dai posti telefonici pubblici, dandone preavviso con almeno quattro mesi rispetto alla data in cui l'Amministrazione aprira' al traffico i propri uffici. Il servizio di recapito dei telegrammi da parte dei posti telefonici pubblici, che disimpegnano il servizio fonotel, sara' effettuato con le stesse norme che disciplinano il recapito degli avvisi telefonici, mentre per i posti telefonici pubblici che sostituiscono gli uffici dell'Amministrazione nei giorni festivi e nel pomeriggio del sabato, il recapito sara' effettuato con le norme che disciplinano il recapito dei telegrammi. I corrispettivi dovuti alla Societa' per i servizi di cui al presente articolo sono indicati nell'allegato D alla presente Convenzione. Essi sono soggetti a revisione ogni triennio per essere adeguati al costo dei servizi ed alla durata media di impegno delle reti per ciascun telegramma. Alle variazioni conseguenti si provvedera' con Decreto del Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni. Per l'espletamento dei servizi predetti saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e di regolamento in vigore per i servizi telegrafici disimpegnati dagli uffici dell'Amministrazione. Servizio di recapito degli avvisi telefonici. Nelle localita' da stabilirsi di comune accordo tra l'Amministrazione e la Societa', gli uffici P.T. dell'Amministrazione provvederanno a recapitare gli avvisi telefonici per conto della Societa' con le norme vigenti in materia di recapito degli avvisi telefonici. A tal fine la Societa' si impegna, a propria cura e spese, ad installare negli uffici P.T. interessati che non ne siano dotati, apposito apparecchio per la trasmissione fonica degli avvisi. Gli apparecchi in franchigia, come sopra utilizzati, non sono compresi nella percentuale prevista dall'art. 40 della Convenzione. Per ciascun avviso recapitato a cura degli uffici P.T., la Societa' corrispondera' all'Amministrazione un compenso pari al diritto fisso di espresso, retributivo anche dell'accettazione telefonica.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 32

Art. 32 - Dettatura fonica dei telegrammi nell'ambito distrettuale La Societa' e' tenuta ad apprestare i mezzi necessari per l'espletamento, nell'ambito di ciascun Distretto telefonico, del servizio di dettatura fonica dei telegrammi da e per il domicilio degli abbonati. Tale servizio e' espletato da un apposito ufficio di dettatura ubicato presso l'ufficio telegrafico esistente nel Centro di distretto telefonico. A ciascun ufficio e' assegnato un numero telefonico speciale, che per le chiamate ad esso dirette non sara' luogo ad alcun impulso di conteggio e che sara' pure utilizzato dagli uffici dell'Amministrazione e dai posti telefonici pubblici per la trasmissione dei telegrafici e fonotel ai C.T.R., nel caso che questi funzionino anche come uffici dettatura. La soprattassa telefonica a carico degli abbonati od i compensi da corrispondere all'Amministrazione alla Societa' sono quelli stabiliti dalle disposizioni in vigore e successive modifiche. L'Amministrazione, previe intese con la Societa', puo' affidare a quest'ultima la gestione di uffici di dettatura fonica dei telegrammi.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 33

Art. 33 - Espletamento del traffico tramite operatrice Il traffico nazionale tramite operatore - che utilizzera' numero di prenotazione unificato in sostituzione degli attuali 10 e 14 - sara' svolto dall'Amministrazione secondo quanto sara' stabilito entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. Il servizio interurbano ed internazionale di frontiera tramite operatrice, effettuato dalla Societa', deve essere accessibile all'utenza con orario permanente, salvo diversa determinazione dell'Amministrazione, sentita la Societa'.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 34

Art. 34 - Posti pubblici Per quanto attiene i posti telefonici pubblici in gestione diretta da parte dell'Amministrazione e della Societa', saranno convenute entro un anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione le modalita' per assicurare una presenza coordinata dei due gestori sul territorio nazionale. L'Amministrazione puo' istituire propri posti telefonici pubblici temporanei per le esigenze della stampa, per particolari manifestazioni o incontri e per esigenze di Stato e, permanenti, sentita la Societa' negli aeroporti, stazioni ferroviarie e marittime e quando esigenze di pubblica utilita', sociali o del turismo, lo richiedano. L'orario di servizio dei posti telefonici pubblici sara' stabilito dall'Amministrazione sentita la Societa' e riveduto di norma ogni biennio; speciali orari di servizio potranno essere richiesti dall'Amministrazione per i posti telefonici pubblici ubicati in localita' di notevole importanza ai fini turistici e climatici, in rapporto a particolari situazioni stagionali. E' consentito alla Societa' di affidare in gestione a terzi il servizio svolto dai posti telefonici pubblici, fatta eccezione per quanto riguarda il servizio diurno nei capoluoghi di provincia dove almeno un posto telefonico pubblico deve essere gestito dall'Amministrazione e/o dalla Societa', in conformita' a quanto sara' stabilito in applicazione del 1° comma del presente articolo. L'Amministrazione ed il Ministero dell'Interno e della Difesa potranno, in casi eccezionali oppure per ragioni di ordine pubblico, richiedere il funzionamento fuori orario, anche notturno, degli uffici e dei posti telefonici pubblici della Societa', rimborsando a quest'ultima le relative spese. L'Amministrazione provvede, altresi', attraverso i propri uffici postali ed i posti telefonici pubblici, allo svolgimento del servizio fac-simile nazionale ed internazionale per il pubblico (bureaufax). Negli stessi uffici potranno essere svolti anche altri servizi di telematica, alle condizioni di cui all'ultimo comma del presente articolo. Il servizio fac-simile per il pubblico puo' essere svolto dalla Societa' attraverso propri posti pubblici, alle condizioni che saranno stabilite dall'Amministrazione d'intesa con la Societa'. Su richiesta dell'Amministrazione, la Societa' provvedera' ad installare presso gli uffici postali apparecchi telefonici pubblici a prepagamento per il traffico urbano ed extraurbano. Gli spazi necessari per l'installazione di apparecchi telefonici pubblici presso i suddetti uffici o presso qualunque altro ufficio dell'Amministrazione, saranno posti gratuitamente a disposizione dall'Amministrazione stessa. Per l'introduzione di servizi di telecomunicazioni e telematica per il pubblico presso gli uffici dell'Amministrazione di cui al presente articolo, la Societa' si impegna a fornire, previ accordi con l'Amministrazione, i mezzi trasmissivi e quant'altro necessario, secondo i canoni di cui all'allegato C della presente Convenzione.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 35

Art. 35 - Servizio delle commissioni per telefono Qualora l'Amministrazione lo richiedera', la Societa' sara' tenuta all'espletamento del servizio di accettazione e recapito delle commissioni telefoniche tra i posti telefonici pubblici situati nell'ambito di uno stesso centro telegrafico di raccolta, con le modalita' e le limitazioni previste dalle norme vigenti. Le tariffe da applicare per l'accettazione ed il recapito delle commissioni telefoniche saranno stabilite con le modalita' previste dall'art. 311 del Codice P.T.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 36

Art. 36 - Segreto delle comunicazioni La Societa' ha l'obbligo di adottare tutte le misure idonee ad assicurare il segreto delle comunicazioni.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 37

Art. 37 - Divieto di pubblicita' Alla Societa' e' fatto divieto di qualsiasi forma di pubblicita' a mezzo di trasmissioni telefoniche a favore di terzi, salvo istituire appositi servizi speciali che richiedano la chiamata diretta da parte dell'utente. La Societa' potra', comunque svolgere attivita' informativa e promozionale dei servizi di telecomunicazioni.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 38

Art. 38 - Pubblicazione dell'elenco degli abbonati La Societa' e' obbligata a provvedere alla pubblicazione annuale degli elenchi alfabetici, per rete, degli abbonati ai servizi dati in concessione. La Societa' e' altresi' obbligata a distribuire, in utilizzazione gratuita agli abbonati, l'elenco annuale relativo alle aree di appartenenza. Nei confronti degli abbonati interessati, la Societa' e' altresi' obbligata a provvedere al recapito degli elenchi al relativo domicilio verso, un compenso da stabilire d'intesa con l'Amministrazione. La Societa' inoltre consentira' agli altri gestori del servizio telefonico e alle Amministrazioni estere con le quali l'Amministrazione abbia raggiunto accordi al riguardo, l'accesso al sistema automatizzato informazioni elenchi abbonati tramite terminali di cui saranno stabiliti, di comune intesa, sia il numero che l'ubicazione in relazione alle esigenze del servizio e alla struttura e disponibilita' del sistema stesso; in linea di massima sara' collegato un terminale per ogni localita' ove i gestori telefonici sono presenti con una centrale di commutazione manuale ed un terminale per ogni Amministrazione estera. Per l'accesso al sistema di cui sopra sono a carico dei gestori interessati le apparecchiature terminali ed i collegamenti eventualmente messi a disposizione dalla Societa'.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 39

Art. 39 - Precedenza delle comunicazioni di Stato. Accettazione delle comunicazioni di Stato a credito Le comunicazioni telefoniche richieste con la espressa qualifica "di Stato" debbono avere, in ogni caso, la precedenza su tutte le altre richieste di conversazione aventi lo stesso grado di priorita', salvo su quelle di soccorso o di servizio urgentissime, e sono tassate secondo le norme in vigore. Le conversazioni di Stato possono essere accettate ed effettuate a credito dai posti telefonici pubblici, quando siano richieste per gravi ed urgenti motivi di pubblica sicurezza, di ordine pubblico o di altra grave necessita' pubblica. In tal caso il funzionario ad agente che richiede la conversazione deve documentare la propria qualifica e dichiarare per iscritto, sotto la sua responsabilita' personale, che la conversazione e' di Stato ed ha carattere di urgenza.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 40

Art. 40 - Esonero dalle tasse per gli apparecchi telefonici del Ministero P.T., del personale e collegamenti telegrafici di servizio della Societa' Sono esenti dalle spese di impianto, trasloco e traffico urbano e dal canone di abbonamento tutti i collegamenti telefonici urbani richiesti dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni per i propri uffici centrali e periferici, compresi gli uffici locali previsti dal Testo Unico approvato con [Decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1967-08-09;1417), fatto salvo quanto previsto per gli apparecchi di prova e servizio dell'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici di cui al successivo art. 52. Le stesse disposizioni si applicano ai collegamenti richiesti per il personale applicato agli Organi centrali e periferici del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, per speciali ragioni connesse ad effettive esigenze di servizio accertate dai competenti Organi centrali dell'Amministrazione abbia necessita' di disporre del collegamento telefonico. A richiesta, dell'Amministrazione la Societa' e' tenuta a disabilitare alla teleselezione i collegamenti di cui ai precedenti commi, sempre che il criterio sia previsto dalla centrale cui i collegamenti sono attestati. Quando i collegamenti non sono disabilitati la Societa' e' tenuta a provvedere a che tutte le linee di centrale cui fanno capo gli apparecchi, di cui al presente articolo, siano dotate di contatore atto a registrare i soli impulsi non determinati da comunicazioni urbane, ovvero, nelle more, ad astenersi dall'addebitare sulle bollette bimestrali di tali apparecchi il corrispettivo degli scatti registrati dai contatori quando questi scatti non superino il numero di 666 per bimestre, limitando l'addebito ai soli scatti eccedenti questo numero. I collegamenti in parola, salvo per quanto concerne le esenzioni di cui al 1° comma, sono considerati ad ogni altro effetto come appartenenti alla categoria A di abbonamento. Il totale dei collegamenti indicato nei precedenti commi non dovra' superare lo 0,5% degli abbonati di ciascun Distretto con piu' di cinquantamila abbonati e 11% per i rimanenti, ad eccezione del Distretto di Roma per il quale detta percentuale e' portata all'1,25%. La Societa' e' tenuta a praticare, nei confronti del personale in servizio od in quiescenza dell'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici, le stesse facilitazioni tariffarie eventualmente accordate al proprio personale in servizio o in quiescenza per l'impianto, il trasloco e il canone di abbonamento al servizio telefonico ad uso privato. Ai fini dell'osservanza delle norme in vigore, la Societa' e' tenuta a comunicare all'Amministrazione l'utilizzo dei circuiti sociali per l'effettuazione di trasmissioni di tipo telegrafico per ragioni di servizio.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 41

Art. 41 - Obbligo per la Societa di assumere in casi particolari l'esercizio dei servizi telefonici e telegrafici della Amministrazione La Societa', in casi particolari ed in via temporanea a richiesta dell'Amministrazione, e' obbligata ad assumere la gestione del servizio telefonico di competenza dell'Amministrazione e, in quanto possibile, del servizio telegrafico dell'Amministrazione stessa. Per tale gestione verra' corrisposto un congruo compenso da stabilirsi d'intesa tra l'Amministrazione e la Societa'.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 42

Art. 42 - Obbligo di osservare particolari disposizioni del Ministero della Difesa La costruzione, la modifica e l'esercizio degli impianti di telecomunicazioni nelle zone dichiarate militarmente importanti, dovranno essere subordinati al preventivo nullaosta delle Autorita' militari, da richiedere tramite il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 43

Art. 43 - Facolta' dello Stato di sospendere od assumere il servizio Ai sensi dell'art. 5 del Codice P.T. - per grave necessita' pubblica - il Governo puo', con Decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, sospendere o limitare temporaneamente l'esercizio ed eventualmente a rendere temporaneo possesso degli impianti, degli uffici e dei materiali della Societa' ed assumere i servizi in sua vece. Nei casi di assunzione dei servizi, all'atto della consegna degli impianti, e' redatto un verbale da cui risultano la consistenza e lo stato di conservazione e di funzionamento. Analogo verbale e' redatto al momento della riconsegna alla Societa'. Nessuna indennita' speciale spettera' in tali casi alla Societa', alla quale peraltro sara' accreditato l'importo spettantele degli introiti percetti per il periodo suddetto e saranno addebitate le spese; se la sospensione o la limitazione dovesse durare piu' di sei mesi, sara' garantito alla Societa' un utile pari alla media degli utili della Societa' nei precedenti tre anni di esercizio, riferito agli introiti lordi relativi alla parte di impianto occupata od ai servizi sospesi o limitati.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 44

Art. 44 - Rapporti con Amministrazioni estere Gli accordi con le Amministrazioni estere, concernenti i servizi oggetto della concessione, saranno presi direttamente dall'Amministrazione, sentita la Societa'. L'Amministrazione si riserva il diritto di nominare i delegati italiani nei Congressi e nelle Organizzazioni internazionali nei quali vengono trattate questioni attinenti ai servizi di cui al 1° comma. I delegati della Societa' saranno nominati d'intesa con la Societa' stessa.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 45

Art. 45 - Obbligo di accettare gli impegni assunti dallo Stato La Societa' e' tenuta all'osservanza di tutte le Convenzioni e di tutti gli accordi che il Governo italiano stipulera' con Enti ed Organizzazioni internazionali, per quanto si riferisce ai servizi oggetto della concessione. Ai suddetti Enti ed Organizzazioni saranno applicate le tariffe da essi concordate con il Governo italiano.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 46

Art. 46 - Vigilanza e controllo da parte dell'Amministrazione L'Amministrazione ha il diritto di effettuare: a) la vigilanza sull'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione e dalle altre norme vigenti; b) la vigilanza sugli impianti e sul funzionamento dei servizi dati in concessione; c) le verifiche, necessarie per l'esercizio della vigilanza prevista dalle precedenti lettere a) e b) e per l'accertamento dei proventi e del canone che la Societa' e' obbligata a corrispondere all'Amministrazione ai sensi degli artt. 51 e 52 della presente Convenzione; d) le verifiche ed indagini sull'andamento della gestione e sugli elementi contenuti negli inventari; e) le verifiche circa l'osservanza degli obblighi di cui agli artt. 27, 28, 29 e 30 e, in particolare, sulla garanzia dei diritti degli utenti relativi alla qualita' e regolarita' del servizio. La Societa' mettera' a disposizione dei funzionari incaricati della vigilanza e dei controlli previsti dal presente articolo, la documentazione ed i mezzi da essi ritenuti necessari per l'espletamento degli incarichi loro affidati. Le verifiche di cui alle lettere c) e d) possono essere effettuate anche dal Ministero del Tesoro, in occasione delle verifiche ed ispezioni compiute dai funzionari dell'Amministrazione.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 47

Art. 47 - Ammortamento La Societa' assume l'obbligo di provvedere all'ammortamento degli impianti, oggetto della concessione, secondo le buone regole industriali che tengano conto anche degli sviluppi della tecnica.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 48

Art. 48 - Bilancio ed inventario La Societa' deve trasmettere ai Ministeri delle Poste e Telecomunicazioni e del Tesoro il proprio bilancio annuale entro un mese dall'approvazione, nonche', contestualmente all'invio alla Commissione Nazionale per le Societa' e la Borsa la relazione semestrale prevista dalla [legge 7 giugno 1974, n. 216](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-06-07;216). Detti Ministeri si riservano la facolta', entro l'esercizio successivo, di chiedere tutti i chiarimenti necessari, di eseguire le opportune indagini in ordine alle risultanze del bilancio stesso e di formulare eventuali osservazioni circa la rispondenza del bilancio agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione ed alle altre norme in vigore. La Societa' dovra' tenere a disposizione dei Ministeri delle Poste e delle Telecomunicazioni e del Tesoro copia dell'inventario degli impianti e delle scritture contabili obbligatorie ai sensi delle disposizioni vigenti, ivi comprese quelle fiscali.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 49

Art. 49 - Relazioni statistiche La Societa' trasmettera' all'Amministrazione, nel primo semestre di ciascun anno, una relazione generale statistica sull'andamento del servizio nell'anno precedente Tale relazione dovra' contenere elementi particolareggiati sulla consistenza degli impianti, sui lavori compiuti e sullo sviluppo dei servizi e del traffico in concessione. La Societa' e' pubblicata ad uniformarsi nella predisposizione e nella redazione delle relazioni statistiche di cui al primo comma, alle modalita' di rilevamento e di elaborazione dei dati che saranno stabilite dalla Amministrazione, sentita la Societa' stessa.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 50

Art. 50 - Tariffe Le tariffe ed i canoni per i servizi dati in concessione e per quelli espletati congiuntamente con l'Amministrazione in base alla presente Convenzione, sono determinati con la procedura prevista dalle vigenti norme in materia. Le tariffe ed i canoni anzidetti debbono essere adeguati alle esigenze di una efficiente, economica ed equilibrate gestione dei servizi sopra indicati, tenuto conto dei riflessi economici conseguenti alla esecuzione dei programmi di investimento approvati per la Societa' e l'Amministrazione. Per quanto riguarda le tariffe telefoniche, tenuto conto delle competenze in materia del Comitato Interministeriale dei Prezzi (CIP), per la loro definizione il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, d'intesa con lo stesso CIP e di concerto con il Ministro del Tesoro, provvede annualmente, entro i termini previsti nei successivi commi, alla verifica della congruita' delle entrate dei gestori (escluse per l'Amministrazione le sovvenzioni del Tesoro) in relazione ai costi effettivi del servizio, tenendo conto per la Societa' degli oneri per l'ammortamento degli impianti, da determinare anche in relazione alle esigenze di autofinanziamento degli investimenti (avendo presenti le aliquote e le indicazioni fornite dal Consiglio Superiore Tecnico delle Poste, delle Telecomunicazioni e dell'Automazione), nonche' degli oneri finanziari a carico della Societa' stessa e per l'Amministrazione, oltre alle spese correnti, delle spese in conto capitale relative all'autofinanziamento degli investimenti e degli oneri finanziari a carico della stessa Amministrazione. In sede di verifica di cui al comma precedente dovra' considerarsi un'equa remunerazione del capitale sociale da definirsi sulla base degli elementi forniti dalla Societa', opportunamente valutati e verificati. In tale sede, sara' considerato anche l'eventuale avanzo di gestione dell'Amministrazione. Su iniziativa dell'Amministrazione, o su richiesta della Societa', potranno essere effettuate verifiche di congruita' in anticipo rispetto alla scadenza annuale di cui al precedente terzo comma. La Societa', ai fini delle verifiche di congruita' della tariffa e dei canoni, e' tenuta a presentare all'Amministrazione - entro il mese di luglio - proiezioni biennali dei prevedibili costi e ricavi, con riferimento all'esercizio in corso ed a quello successivo, opportunamente documentato nelle singole voci di costi e di ricavo, desunte dalla propria contabilita' industriale, ed elaborate tenendo presente i riflessi sul conto economico derivanti dall'attuazione dei programmi di investimento di cui all'art. 20. Le anzidette verifiche di congruita' saranno completate entro il mese di ottobre, tenendo conto degli analoghi dati forniti dall'Amministrazione, in modo che gli Organi competenti possano tempestivamente determinare l'eventuale revisione delle tariffe e dei canoni per l'anno successivo. Nell'ambito delle verifiche di cui al precedente terzo comma saranno accertati anche gli eventuali scostamenti dei costi rispetto alle previsioni dell'anno precedente. Di tali scostamenti devono essere opportunamente considerate le ragioni, in sede di valutazione delle voci di costo da prendere in esame per la determinazione delle nuove tariffe. Le tariffe dei servizi accessori offerti opzionalmente all'utenza saranno comunicate dalla Societa' all'Amministrazione.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 51

Art. 51 - Canone di concessione A partire dal primo esercizio sociale, il cui bilancio viene approvato dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, la Societa' e' tenuta a corrispondere all'Amministrazione un canone annuo di concessione, nella misura minima stabilita dalle vigenti disposizioni e successive modifiche, da calcolare su tutti gli introiti lordi di competenza per i servizi di telecomunicazioni concessile con la presente Convenzione. Ove la misura minima del canone venga legislativamente prevista al di sotto del 3%, la Societa' a' tenuta a corrispondere all'Amministrazione il canone nella misura del 3%. Nel caso in cui per effetto di modifiche legislative il canone venga stabilito in misura fissa ed inferiore al 3%, l'Amministrazione ha facolta' di rivedere le aliquote percentuali di ripartizione e di attribuzione di cui al successivo art. 52, le cui misure sono state determinate tenuto conto anche di quanto stabilito dal precedente comma. La revisione sara' approvata con Decreto del Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni. Per introiti lordi, ai fini del presente articolo, si intende il complesso degli introiti di competenza della Societa' per i servizi di telecomunicazioni summenzionati, in base ai canoni e tariffe stabiliti con provvedimento formale, deduzione fatta delle somme di spettanza dell'Amministrazione, di quelle per soprattasse telefoniche interurbane e tasse telegrafiche percepite per l'espletamento del servizio di accettazione, trasmissione e ricezione Monica e di recapito dei telegrammi, a norma dell'art. 31 della presente Convenzione. Il versamento del canone dovra' essere effettuato all'Amministrazione non oltre i trenta giorni successivi all'approvazione del bilancio annuale della Societa'.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 52

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