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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1984, n. 557

Current text a fecha 1984-09-08

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1

Nell'art. 102, relativo al corso di laurea in chimica, della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, all'elenco degli insegnamenti complementari per l'indirizzo organico-biologico e per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico e' aggiunto il seguente nuovo insegnamento: chimica dell'ambiente.

Art. 2

Nell'art. 103, relativo al corso di laurea in chimica industriale, della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, all'elenco degli insegnamenti complementari e' aggiunto il seguente nuovo insegnamento: chimica dell'ambiente.

PERTINI FALCUCCI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 agosto 1984

Registro n. 51 Istruzione, foglio n. 60