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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1984, n. 564

Current text a fecha 1984-09-11
Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, concernente l'istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32 e 16 settembre 1977, n. 783, contenenti norme di esecuzione della predetta legge; Considerata la necessita' di consentire che le autorizzazioni internazionali per l'autotrasporto merci siano utilizzate anche da complessi veicolari formati da motrice e rimorchio in disponibilita' di imprese diverse, secondo la prassi in uso presso gli altri Stati membri della Comunita' economica europea; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 15 maggio 1984; Sulla proposta del Ministro dei trasporti; EMANA il seguente decreto: Le autorizzazioni per l'autotrasporto internazionale di merci possono essere utilizzate con complessi veicolari di cui almeno un componente sia in disponibilita', ai sensi dell'art. 9, punto 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, del titolare delle autorizzazioni.

PERTINI CRAXI - SIGNORILE

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 settembre 1984

Atti di Governo, registro n. 51, foglio n. 14