LEGGE 4 agosto 1984, n. 583

Type Legge
Publication 1984-08-04
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il sesto accordo internazionale sullo stagno, adottato a Ginevra il 26 giugno 1981.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 55 dell'accordo stesso.

Art. 3

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1983, valutato in lire 7 miliardi, si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge negli anni 1984, 1985 e 1986, valutato in lire 7 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-86, al suddetto capitolo 6856 relativo all'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Partecipazione italiana al IV accordo internazionale sullo stagno". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

PERTINI CRAXI - ANDREOTTI - GORIA - ROMITA

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Sixieme Accord

SIXIEME ACCORD INTERNATIONAL SUR L'ETAIN Parte di provvedimento in formato grafico

Sesto Accordo - art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'atto. SESTO ACCORDO INTERNAZIONALE SULLO STAGNO PREAMBOLO Le parti del presente accordo, Riconoscendo: a) il contributo determinante che gli accordi sui prodotti di base possono dare alla espansione economica, soprattutto nei paesi in via di sviluppo produttori, concorrendo alla stabilizzazione dei prezzi, al costante incremento dei proventi delle esportazioni e allo sviluppo dei mercati delle materie prime; b) la comunanza e l'interrelazione degli interessi ed il valore di una costante cooperazione tra paesi produttori e paesi consumatori per concorrere al conseguimento degli obiettivi ed affermare i principi delle Nazioni Unite e della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo, nonche' per risolvere i problemi inerenti allo stagno mediante un accordo internazionale per i prodotti di base, tenendo conto del ruolo che l'accordo internazionale sullo stagno puo' assumere nella creazione di un nuovo ordinamento economico internazionale; c) l'eccezionale importanza dello stagno per numerosi paesi la cui economia e' strettamente legata alle favorevoli ed eque condizioni di produzione, di consumo e di commercio di questo prodotto; d) la necessita' di tutelare e promuovere la redditivita' e l'espansione dell'industria dello stagno, soprattutto nei paesi in via di sviluppo produttori, e garantire adeguate forniture di stagno per salvaguardare gli interessi dei consumatori; e) l'importanza di mantenere ed incrementare il potere di acquisto dei paesi produttori di stagno ai fini dell'importazione, e f) l'opportunita' di uno sfruttamento piu' efficace dello stagno nei paesi in via di sviluppo e nei paesi industrializzati, in quanto aiuto alla conservazione delle risorse mondiali di stagno; hanno concordato quanto segue: Articolo 1 Obiettivi Il presente accordo mira ai seguenti fini: a) raggiungere un equilibrio tra produzione e consumo mondiale di stagno nonche' ovviare alle gravi difficolta' derivanti da eccedenze o carenze di stagno, siano esse previste o in atto; b) evitare eccessive fluttuazioni nei prezzi e nei proventi delle esportazioni di stagno; c) concludere accordi che contribuiscano ad aumentare i proventi delle esportazioni di stagno, in particolare quelli dei paesi in via di sviluppo produttori, nonche' dotare detti paesi delle risorse necessarie per incentivare la crescita economica e lo sviluppo sociale tenendo conto, nel contempo, degli interessi dei consumatori; d) creare le premesse per un piu' dinamico e vivace ritmo di produzione dello stagno, assicurando ai produttori adeguato margine di profitto e, quindi, ai consumatori un'offerta adeguata a prezzi equi nonche' realizzare un equilibrio a lungo termine tra produzione e consumo; e) evitare una diffusa disoccupazione o sottooccupazione nonche' altre gravi difficolta' che potrebbero derivare da squilibri tra offerta e domanda di stagno; f) promuovere il consumo di stagno e la trasformazione in loco, specialmente nei paesi in via di sviluppo produttori; g) qualora si verifichi o sia prevedibile una situazione di penuria di stagno, provvedere ad un incremento della produzione nonche' ad un'equa distribuzione del metallo di stagno al fine di mitigare le gravi difficolta' che potrebbero presentarsi ai paesi consumatori; h) qualora si verifichi o sia prevedibile una situazione di eccedenza di stagno, provvedere a mitigare le gravi difficolta' che potrebbero presentarsi ai paesi produttori; i) controllare l'uso che i governi hanno fatto delle scorte a carattere non commerciale e prendere le misure del caso per evitare incertezze e difficolta'; j) tenere costantemente presente la necessita' di sviluppo e di coltivazione di nuovi giacimenti di stagno e promuovere piu' efficaci metodi di coltivazione, concentrazione e fusione dei minerali di stagno, ricorrendo tra l'altro alle risorse tecniche e finanziarie delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni all'interno del sistema dell'ONU; k) incentivare l'espansione del mercato dello stagno nei paesi in via di sviluppo produttori per conferire loro un ruolo piu' incisivo nella commercializzazione di questo prodotto; e l) proseguire i lavori del Consiglio internazionale dello stagno nell'ambito del quinto Accordo internazionale (qui di seguito denominato quinto Accordo) e dei precedenti accordi internazionali sullo stagno.

Sesto Accordo - art. 2

Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente accordo, i termini seguenti hanno i significati rispettivamente indicati: "stagno": stagno metallico, qualsiasi prodotto della raffinazione dello stagno oppure il tenore di stagno nei concentrati o nel minerale di stagno estratto dalla sede naturale. Ai fini della presente definizione, il termine "minerale" esclude (a) il materiale estratto dal giacimento e destinato a non essere trattato e (b) il materiale che viene scartato in fase di trattamento; "stagno metallico": stagno raffinato di buona qualita' commerciabile, con grado di purezza non inferiore al 99,75%; "scorta stabilizzatrice": scorta costituita a norma dell'articolo 21 e gestita conformemente al capitolo XIII del presente accordo; "garanzie governative/impegni governativi": obblighi finanziari che i membri hanno contratto nei confronti del Consiglio come garanzia per il finanziamento della scorta stabilizzatrice supplementare conformemente all'articolo 21. Se del caso, tali garanzie o impegni possono provenire da organi autorizzati dai Membri stessi. I Membri sono responsabili nei confronti del Consiglio a concorrenza dell'importo della loro garanzia o dei loro impegni; "stagno metallico detenuto": giacenze di metallo della scorta stabilizzatrice, incluso il metallo acquistato a tal fine ma non ancora ricevuto e escluse il metallo venduto dal direttore della scorta stabilizzatrice sul quantitativo della scorta medesima ma non ancora consegnato; "tonnellata": tonnellata metrica, ossia 1000 kg; "periodo di controllo": periodo dichiarato tale dal Consiglio e per il quale viene fissato un volume (tonnellaggio) totale d'esportazione ammesso; "trimestre": trimestre con inizio 1 gennaio, 1 aprile, 1 luglio o 1 ottobre; "esportazioni nette": quantitativo esportato nelle condizioni enunciate alla parte prima dell'allegato C del presente accordo meno il quantitativo importato come stabilito conformemente alla parte seconda dello stesso allegato; "Membro": paese il cui governo ha ratificato, accettato, approvato il presente accordo o vi ha aderito, oppure abbia notificato al depositario di cui all'articolo 53 l'intenzione di aderire all'accordo in via provvisoria, oppure un'organizzazione che soddisfi alle prescrizioni dell'articolo 56; "Membro produttore": Membro che il Consiglio ha dichiarato tale, con il suo consenso; "Membro consumatore": Membro che il Consiglio ha dichiarato tale, con il suo consenso; "maggioranza semplice": maggioranza raggiunta a favore di una mozione nei voti espressi dai Membri; "maggioranza semplice ripartita per gruppi": maggioranza semplice raggiunta a favore di una mozione tanto nei voti espressi dai Membri produttori quanto in quelli espressi dai Membri consumatori; "maggioranza di due terzi ripartita": maggioranza raggiunta a favore di una mozione tanto dei due terzi nei voti espressi dai Membri produttori quanto in quelli espressi dai Membri consumatori; "entrata in vigore": salvo diversa specificazione, prima entrata in vigore del presente accordo, sia essa definitiva o provvisoria conformemente all'articolo 55; "anno finanziario": periodo di un anno con inizio al 1 luglio e fine al 30 giugno dell'anno successivo; "sessione": riunione o serie di riunioni del Consiglio.

Sesto Accordo - art. 3

Articolo 3 Permanenza in carica e sede del Consiglio internazionale dello stagno 1. Il Consiglio internazionale dello stagno (qui di seguito denominato il Consiglio), istituito dai precedenti accordi internazionali sullo stagno, rimane in carica al fine di gestire il sesto accordo internazionale sullo stagno, con i Membri, i poteri e le funzioni di cui nel presente accordo. 2. La sede del Consiglio si trova nel territorio di un Membro. 3. Fatte salve le prescrizioni del paragrafo 2 del presente articolo, la sede del Consiglio si trova a Londra, a meno che il Consiglio decida altrimenti con maggioranza ripartita dei due terzi.

Sesto Accordo - art. 4

Articolo 4 Composizione del Consiglio 1. Il Consiglio si compone di tutti i Membri. 2. a) Ciascun Membro viene rappresentato in sede di Consiglio da un delegato e puo' designare sostituti e consulenti incaricati di assistere alle sessioni. b) Un delegato sostituto e' autorizzato ad agire e a votare in nome del delegato durante la sua assenza o in altre speciali circostanze.

Sesto Accordo - art. 5

Articolo 5 Ripartizione dei Membri in categorie 1. Ciascun Membro verra' dichiarato dal Consiglio, con il suo consenso, Membro produttore o Membro consumatore non appena il Consiglio stesso ha ricevuto un avviso dal depositario comprovante che tale Membro ha presentato il suo atto di ratifica, accettazione, approvazione o adesione a norma dell'articolo 52 o dell'articolo 54, oppure ha notificato, a norma dell'articolo 53, l'intenzione di aderire provvisoriamente all'accordo. 2. La ripartizione in categorie dei Membri produttori e dei Membri consumatori si basa rispettivamente sulla loro produzione mineraria interna e sul loro consumo di stagno metallico, fermo restando quanto segue: a) la qualifica di produttore per un Membro che consuma una proporzione notevole dello stagno metallico ottenuto dalla sua produzione interna deve essere determinata, con il consenso del Membro medesimo, sulla base delle sue esportazioni di stagno; b) la qualifica di consumatore per un Membro che dai suoi giacimenti interni ricava una quota notevole dello stagno che consuma deve essere determinata, con il consenso del Membro medesimo, sulla base delle sue importazioni di stagno. 3. Nel suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione, o adesione oppure nella notifica presentata a norma dell'articolo 53, in cui manifesta l'intento di aderire in via provvisoria all'accordo, ciascun governo puo' dichiarare la categoria di Membro di cui esso ritiene di dover appartenere. 4. Nella prima sessione dopo l'entrata in vigore dell'accordo, il Consiglio prendera' le decisioni necessarie per l'applicazione del presente articolo, con l'approvazione dei Membri produttori che rappresentino oltre il 50% del totale delle percentuali di produzione di cui nell'allegato A del presente accordo e con l'approvazione dei Membri consumatori che rappresentino oltre il 50% del totale delle percentuali di consumo di cui nell'allegato B.

Sesto Accordo - art. 6

Articolo 6 Cambiamento di categoria 1. Quando, sulla base dei dati statistici che lo riguardano, un Membro produttore si trasforma in Membro consumatore o viceversa, il Consiglio, su richiesta di tale Membro o di propria iniziativa, ma con il consenso di quest'ultimo, deve valutare la sua nuova posizione, decidere il cambiamento di categoria e determinare la percentuale eventualmente applicabile conformemente alle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 4. 2. Dalla data di entrata in vigore della percentuale di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il Membro in questione cessa di beneficiare dei diritti e dei privilegi o di essere vincolato agli obblighi cui sottostanno i Membri della sua precedente categoria, fermo restando il suo dovere di assolvere agli impegni finanziari o altri in sospeso contratti nella precedente categoria, ed acquisisce tutti i diritti ed i privilegi ed e' vincolato agli obblighi cui sottostanno in forza dell'accordo i Membri della sua nuova categoria.

Sesto Accordo - art. 7

Articolo 7 Poteri e funzioni del Consiglio Il Consiglio: a) dispone dei poteri e svolge le funzioni necessarie ai fini della gestione e del funzionamento del presente accordo; b) ha il diritto di contrarre prestiti destinati al conto di gestione di cui all'articolo 17 oppure al conto dalla scorta stabilizzatrice conformemente all'articolo 24; c) ogniqualvolta lo richieda, ottiene dal Presidente esecutivo le informazioni relative alla situazione ed al funzionamento della scorta stabilizzatrice ritenute necessarie per l'adempimento delle sue funzioni in forza del presente accordo; d) puo' invitare i Membri a fornirgli i dati disponibili sulla produzione di stagno, sui costi e sui livelli di produzione, sul consumo, sul volume degli scambi e delle scorte internazionali di stagno nonche' qualsiasi altra informazione necessaria ai fini di una corretta gestione del presente accordo che non sia incompatibile con disposizioni dell'articolo 47 in materia di sicurezza nazionale; i Membri sono tenuti a fornire le informazioni richieste nei limiti delle loro possibilita'; e) definisce le norme di funzionamento della scorta stabilizzatrice le quali includono, tra l'altro, le misure finanziarie da applicare ai Membri che vengono meno agli obblighi loro derivanti a norma dell'articolo 22; f) a conclusione di ciascun anno finanziario, pubblica una relazione sulle attivita' dell'anno stesso; g) dopo la fine di ciascun trimestre e non prima di tre mesi dopo tale data, salvo decisione contraria del Consiglio, pubblica una dichiarazione indicante il tonnellaggio di stagno metallico detenuto nella scorta stabilizzatrice alla fine del trimestre considerato; h) prende i provvedimenti necessari per la consultazione e la cooperazione con: i) le Nazioni Unite, i suoi organismi competenti, in particolare la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo, le istituzioni specializzate nonche' altre organizzazioni delle Nazioni Unite e organizzazioni intergovernative; ii) i non Membri che sono aderenti dalle Nazioni Uniti o delle sue istituzioni specializzate o che sono stati parte dei precedenti accordi internazionali sullo stagno.

Sesto Accordo - art. 8

Articolo 8 Procedure del Consiglio Il Consiglio: a) fissa le sue norme procedurali interne; b) prende le misure necessarie per dare pareri al presidente esecutivo quando il Consiglio non e' in sessione; c) in qualsiasi momento puo': i) alla maggioranza di due terzi ripartita, delegare a qualsiasi organo ausiliario di cui all'articolo 9 qualsiasi potere che il Consiglio stesso puo' esercitare alla maggioranza semplice ripartita, salvo per quanto riguarda: - la valutazione e la suddivisione dei contributi in forza degli articoli 20 e 22 rispettivamente; - i prezzi minimo e massimo di cui articoli 27 e 31; - l'istituzione del controllo delle esportazioni ai sensi degli articoli 32, 33, 34, 35 e 36; oppure - i provvedimenti da attuare in caso di carenza di stagno in forza dell'articolo 40; e ii) alla maggioranza semplice, ritirare qualsiasi delega di poteri ad un organo ausiliario.

Sesto Accordo - art. 9

Articolo 9 Organi ausiliari del Consiglio 1. I seguenti organi ausiliari istituiti dal Consiglio in forza dei precedenti accordi internazionali sullo stagno rimangono in carica per assistere il Consiglio nello svolgimento delle sue funzioni: a) Comitato economico e della revisione dei prezzi; b) Comitato amministrativo; c) Comitato per il finanziamento della scorta stabilizzatrice; d) Comitato dei costi e dei prezzi; e) Comitato dello sviluppo; f) Comitato delle credenziali; g) Comitato di statistica. 2. Qualora lo ritenga necessario, il Consiglio puo' istituire altri organi ausiliari. 3. Alla maggioranza di due terzi ripartita, il Consiglio determina la composizione ed il mandato dei suoi organi ausiliari. 4. Salvo decisione contraria del Consiglio, ogni organo ausiliario puo' fissare le proprie norme procedurali. 5. Fermo restando il mantenimento degli organi ausiliari di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio puo' sciogliere in ogni momento qualsiasi organo ausiliario.

Sesto Accordo - art. 10

Articolo 10 Statistiche e studi Il Consiglio: a) effettua almeno una volta per trimestre una stima delle probabilita' di produzione e di consumo di stagno durante il trimestre o i trimestri successivi, al fine di valutare i dati statistici complessivi per il periodo interessato e, a tal fine, puo' tenere conto di altri eventuali fattori di rilievo; b) effettua uno studio costante sui costi di produzione dello stagno, sul livello di produzione, sulle tendenze di prezzo, sulle tendenze di mercato e sui problemi a breve e a lungo termine dell'industria mondiale dello stagno; a questo fine intraprende e promuove gli studi che ritiene necessari sui problemi dell'industria dello stagno; c) si mantiene informato circa le nuove utilizzazioni dello stagno e la messa a punto degli eventuali succedanei nei suoi impieghi tradizionali; e d) incoraggia una maggiore e piu' ampia collaborazione con le organizzazioni che si dedicano alla ricerca nel campo della prospezione della produzione, del trattamento e dell'impiego dello stagno.

Sesto Accordo - art. 11

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