LEGGE 6 agosto 1984, n. 584
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo istitutivo del Fondo comune per i prodotti di base, con allegati, adottato a Ginevra il 27 giugno 1980.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 57 dell'accordo stesso.
Art. 3
Gli emolumenti e le altre remunerazioni corrisposte dal Fondo comune per i prodotti di base ai soggetti previsti dal paragrafo 3 dell'articolo 48 dell'accordo, esonerati da imposta ai sensi delle disposizioni in detto articolo contenute, sono presi in considerazione ai fini del calcolo delle imposte dovute sui redditi provenienti da altre fonti.
Art. 4
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo superiore al limite stabilito dall'articolo 72, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, effettuate nei confronti del Fondo comune, per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sono equiparate, agli effetti dell'IVA, alle operazioni di cui agli articoli 8 e 9 del citato decreto presidenziale. Non sono altresi' soggette all'IVA le importazioni di beni di valore superiore al suddetto limite effettuate dal Fondo comune nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.
Art. 5
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 14.771 milioni, si provvede mediante riduzione del capitolo 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6
La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
PERTINI CRAXI - ANDREOTTI - VISENTINI - GORIA - ROMITA
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Accord
CONFERENCE DE NEGOCIATIONS DES NATIONS UNIES SUR UN FONDS COMMUN DANS LE CADRE DU PROGRAMME INTEGRE POUR LES PRODUITS DE BASE ACCORD PORTANT CREATION DU FONDS COMMUN POUR LES PRODUITS DE BASE Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'atto. ACCORDO ISTITUTIVO DEL FONDO COMUNE PER I PRODOTTI DI BASE NOTA Per gli scopi dell'articolo 11, i tassi di correzione delle monete utilizzabili in unita' di conto, alla data dell'Accordo (27 giugno 1980), sono i seguenti: Unita' monetaria Monete per unita' di conto ------------------------------------------------ Marco tedesco. . . . . . . . 2,33306 Dollaro USA. . . . . . . . . 1,32162 Franco francese. . . . . . . 5,42029 Lire sterline. . . . . . . . 0,563927 Yen giapponese . . . . . . . 287,452 ACCORDO ISTITUTIVO DEL FONDO COMUNE PER I PRODOTTI DI BASE LE PARTI CONTRAENTI, DECISE a promuovere la cooperazione economica e la comprensione tra tutti gli Stati, in particolare tra Paesi sviluppati e Paesi in via di sviluppo, nel rispetto dei principi di equita' ed uguaglianza, e contribuire in tal modo ad instaurare un nuovo ordine economico internazionale, RICONOSCENDO la necessita' di migliorare la cooperazione internazionale nel settore dei prodotti di base quale condizione essenziale per instaurare un nuovo ordine economico internazionale, mirante a promuovere lo sviluppo economico e sociale, in particolare quello dei Paesi in via di sviluppo, DESIDEROSE di promuovere un'azione globale per migliorare le strutture di mercato nel commercio internazionale dei prodotti di base che presentino un interesse per i Paesi in via di sviluppo, RICORDANDO la risoluzione 93 (IV) relativa al programma integrato per i prodotti di base, adottata dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (qui di seguito chiamata la Conferenza o UNCTAD), HANNO CONVENUTO di istituire il Fondo comune per i prodotti di base che funzionera' in conformita' alle disposizioni seguenti: Articolo 1 - Definizioni Ai fini del presente Accordo: 1. Per "Fondo" si intende il Fondo comune per i prodotti di base istituito ai sensi del presente Accordo. 2. Per "accordo o intesa internazionale di prodotto" si intende ogni accordo o intesa intergovernativa destinata a promuovere la cooperazione internazionale relativa ad un prodotto di base, le cui parti includono produttori e consumatori che hanno al loro attivo la maggior parte del commercio mondiale del prodotto considerato. 3. Per "organizzazione internazionale di prodotto" si intende l'organizzazione creata con un accordo o intesa internazionale di prodotto, per l'applicazione delle disposizioni del suddetto accordo o intesa. 4. Per "organizzazione internazionale di prodotto associata" si intende un'organizzazione internazionale di prodotto che si e' associata al Fondo ai sensi dell'articolo 7. 5. Per "accordo d'associazione" si intende l'accordo stipulato tra un'organizzazione internazionale di prodotto ed il Fondo ai sensi dell'articolo 7. 6. Per "fabbisogni finanziari massimali" si intende l'ammontare massimale che un'organizzazione internazionale e di prodotto associata puo' ritirare dal Fondo e prendere in prestito dal Fondo, e che e' determinato ai sensi dell'articolo 7 paragrafo 8. 7. Per "organizzazione internazionale di prodotto" si intende un organismo designato ai sensi dell'articolo 7 paragrafo 9. 8. Per "unita' di conto" si intende l'unita' di conto del Fondo definita ai sensi dell'articolo 8 paragrafo 1. 9. Per "monete utilizzabili" si intende: a) il marco tedesco, il dollaro USA, il franco francese, la lira sterlina, lo yen giapponese, ed ogni altra moneta eventualmente designata da una competente organizzazione monetaria internazionale in quanto abitualmente utilizzata per i pagamenti di transazioni internazionali e comunemente scambiate sui principali mercati di cambi e b) ogni altra moneta liberamente disponibile ed effettivamente utilizzabile che il Consiglio d'amministrazione potra' designare con maggioranza qualificata previa approvazione del Paese la cui moneta viene proposta dal Fondo. Il Consiglio dei governatori designera' un'organizzazione monetaria internazionale competente ai fini del punto a) di cui sopra ed adottera' con maggioranza qualificata i regolamenti relativi alla designazione della moneta ai fini del punto b) di cui sopra, in conformita' alla prassi monetaria internazionale vigente. Una moneta potra' essere tolta dalla lista delle monete utilizzabili dal Consiglio d'amministrazione con un voto a maggioranza qualificata. 10. Per capitale rappresentato dai contributi diretti" si intende il capitale specificato all'articolo 9 paragrafo 1 a) e paragrafo 4. 11. Per "azioni interamente liberate" si intendono le azioni del capitale rappresentato dai contributi diretti specificate all'articolo 9 paragrafo 2 a) ed all'articolo 10 paragrafo 2. 12. Per "azioni esigibili" si intendono le azioni, del capitale rappresentato dai contributi diretti specificate all'articolo 9 paragrafo 2 b) ed all'articolo 10 paragrafo 2 b). 13. Per "capitale di garanzia" si intende il capitale investito nel Fondo ai sensi dell'articolo 14 paragrafo 4 da parte dei membri del Fondo che partecipano ad un'organizzazione internazionale di prodotto associata. 14. Il termine "garanzie" designa le garanzie date al Fondo, ai sensi dell'articolo 14 paragrafo 5, dai partecipanti ad un'organizzazione internazionale di prodotto associata che non sono membri del Fondo. 15. L'espressione "warrants di stock" designa note di pegno di stock, fedi di deposito o altri titoli di proprieta' su stock di prodotto di base. 16. Per "totale dei voti attribuiti" si intende la somma dei voti detenuti dalla totalita' dei membri del Fondo. 17. Per "maggiorazione semplice" si intende la meta' piu' uno del totale dei suffragi espressi. 18. Per "maggiorazione qualificata" si intendono almeno i due terzi del totale dei suffragi espressi. 19. Per "maggioranza speciale" si intendono almeno i tre quarti del totale dei suffragi espressi. 20. Per "suffragi espressi" si intendono i voti a favore e i voti contro.
Accordo-art. 2
Articolo 2 - Obiettivi Il Fondo ha per obiettivi: a) Servire da strumento chiave per il conseguimento degli obiettivi convenuti nel programma integrato per i prodotti di base enunciati nella Risoluzione 93 (IV) della Conferenza; b) Facilitare la conclusione e l'applicazione di accordi o intese internazionali di prodotto, in particolare in materia di prodotti di base che presentino uno speciale interesse per i Paesi in via di sviluppo.
Accordo-art. 3
Articolo 3 - Funzioni Per il conseguimento di tali obiettivi, il Fondo svolgera' le seguenti funzioni: a) Contribuira' per mezzo del suo primo conto, secondo le modalita' indicate qui di seguito, nel presente Accordo, al finanziamento di stock regolatori internazionali e di stock nazionali coordinati a livello internazionale, il tutto nel quadro di accordi o intese internazionali di prodotto; b) Finanziare per mezzo del suo secondo conto altre misure diverse dallo stoccaggio nel settore dei prodotti di base, secondo le modalita' indicate qui di seguito; c) Favorire il coordinamento e le consultazioni per mezzo del suo secondo conto per quanto concerne le altre misure diverse dallo stoccaggio nel settore dei prodotti di base ed il loro finanziamento, in modo tale da servire da punto focale per ogni prodotto.
Accordo-art. 4
Articolo 4 - Condizioni di ammissione Sono ammessi a diventare Membri del Fondo: a) Tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o Membri di una delle sue istituzioni specializzate oppure dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica; e b) Ogni organizzazione intergovernativa di integrazione economica regionale che eserciti competenze nei settori di attivita' del Fondo. Le organizzazioni intergovernative di tale categoria non sono tenute ad assumersi obblighi finanziari nei confronti del Fondo e non hanno diritto di voto.
Accordo-art. 5
Articolo 5 - Membri I Membri del Fondo (qui di seguito chiamati Membri) sono: a) Gli Stati che hanno ratificato, accettato o approvato il presente Accordo in conformita' all'articolo 54; b) Gli Stati che hanno aderito al presente Accordo in conformita' all'articolo 56; c) Le organizzazioni intergovernative di cui all'articolo 4 b) che hanno ratificato, accettato o approvato il presente accordo in conformita' all'articolo 54; d) Le organizzazioni intergovernative di cui all'articolo 4 b) che hanno aderito al presente Accordo in conformita' all'articolo 56.
Accordo-art. 6
Articolo 6 - Limiti di responsabilita' Nessun Membro e' responsabile, per il solo fatto di far parte del Fondo, degli atti del Fondo, ne delle obbligazioni da questo contratte.
Accordo-art. 7
Articolo 7. - Rapporti delle organizzazioni internazionali di prodotto e degli organismi internazionali di prodotto con il Fondo 1. Le "facilities" del primo conto del Fondo sono utilizzate soltanto dalle organizzazioni internazionali di prodotto che sono state create per l'applicazione delle disposizioni di accordi o intese internazionali di prodotto che prevedono sia degli stock regolatori internazionali sia degli stock nazionali coordinati a livello internazionale. L'accordo d'associazione e' conforme alle disposizioni del presente Accordo e dei regolamenti compatibili con quella che il Consiglio dei governatori deve applicare. 2. Un'organizzazione internazionale di prodotto creata per l'applicazione delle disposizioni di un accordo o di un'intesa internazionale di prodotto che prevede stock regolatori internazionali, puo' associarsi al Fondo per gli scopi del primo conto, a condizione che l'accordo o l'intesa internazionale di prodotto sia negoziato o rinegoziato secondo il principio del finanziamento comune di uno stock regolatore e sia conforme al suddetto principio. Ai fini del presente Accordo, gli accordi o le intese internazionali di prodotto finanziati mediante un prelievo sono ammessi ad associarsi col Fondo. 3. Ogni accordo d'associazione proposto viene presentato dal Direttore generale al Consiglio di amministrazione e, con la raccomandazione del suddetto Consiglio, al Consiglio dei governatori per l'approvazione a maggioranza qualificata. 4. Nell'applicare le disposizioni dell'accordo di associazione tra il Fondo e un'organizzazione internazionale di prodotto associata, ogni istituzione rispettera' l'autonomia dell'altra. L'accordo d'associazione specifichera' diritti ed obblighi reciproci del Fondo e dell'organizzazione internazionale di prodotto associata, compatibilmente con le disposizioni pertinenti del presente Accordo. 5. Un'organizzazione internazionale di prodotto associata e' ammessa a prelevare prestiti dal Fondo per il tramite del primo conto senza pregiudizio della possibilita' di ottenere un finanziamento del secondo conto, con la riserva che la suddetta organizzazione associata ed i suoi partecipanti abbiano debitamente adempiuto e adempiano ai loro obblighi nei confronti del Fondo. 6. L'accordo d'associazione prevede la liquidazione dei conti tra l'organizzazione internazionale di prodotto associata ed il Fondo, prima di ogni rinnovo dell'accordo d'associazione. 7. Un'organizzazione internazionale di prodotto associata puo', se l'accordo d'associazione lo prevede, e se l'organizzazione internazionale di prodotto precedente associata per lo stesso prodotto e d'accordo, subentrare alla suddetta organizzazione nei suoi diritti ed obblighi. 8. Il Fondo non interviene direttamente sui mercati di prodotti di base. Tuttavia, esso potra' alienare stock di prodotti di base solo in applicazione dell'articolo 17 paragrafi 15-17. 9. Ai fini del secondo conto, il Consiglio d'amministrazione designera' eventualmente degli organismi di prodotto appropriati, ivi comprese delle organizzazioni internazionali di prodotto, associate o no, quali organismi internazionali di prodotto, con la riserva che siano conformi ai criteri enunciati nell'allegato C.
Accordo-art. 8
Articolo 8 - Unita' di conto e moneta 1. L'unita' di conto del Fondo e' quella che viene definita nell'allegato F. 2. Il Fondo dispone di monete utilizzabili ed effettua le sue transazioni finanziarie in monete utilizzabili. Con riserva delle disposizioni di cui all'articolo 16 paragrafo 5 b), nessun membro applichera' o imporra' restrizioni alle disponibilita', all'impiego o allo scambio, da parte del Fondo, di monete utilizzabili provenienti: a) Dal pagamento di sottoscrizioni di azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti; b) Dal pagamento di capitale di garanzia, di valuta depositata al posto del capitale di garanzia, di garanzie o di depositi in contanti provenienti dall'associazione di organizzazioni internazionali di prodotto con il Fondo; c) Dal pagamento di contributi volontari; d) Da prestiti; e) Dall'alienazione di stock in caso di deperimento, in conformita' con l'articolo 17 paragrafi 15-17; f) Dai pagamenti a titolo di capitale, di introiti, di interessi o altre commissioni riguardanti prestiti o investimenti effettuati mediante prelievo su uno dei fondi menzionati nel presente paragrafo. 3. Il Consiglio d'amministrazione fissa il criterio di valutazione delle monete utilizzabili nei confronti dell'unita' di conto, secondo la prassi monetaria internazionale vigente.
Accordo-art. 9
Articolo 9 - Risorse di capitale 1. Il capitale del Fondo e' composto: a) Dal capitale rappresentato dai contributi diretti, diviso in 47.000 azioni emesse dal Fondo, per un valore pari a 7566,47145 unita' di conto ciascuna e per un valore totale di 355.624.158 unita' di conto; b) Dal capitale di garanzia apportato direttamente al Fondo in conformita' all'articolo 14 paragrafo 4. 2. Le azioni emesse dal Fondo si dividono in: a) 37.000 azioni interamente liberate; b) 10.000 azioni esigibili. 3. Le azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti sono disponibili per la sottoscrizione soltanto da parte dei Membri in conformita' alle disposizioni dell'articolo 10. 4. Il numero di azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti: a) Viene, in caso di necessita', aumentato dal Consiglio dei governatori in occasione dell'adesione di uno Stato a norma dell'articolo 56; b) Puo' essere aumentato dal Consiglio dei governatori in conformita' dell'articolo 12; c) Viene aumentato della somma necessaria in conformita' all'articolo 17 paragrafo 14. 5. Se il Consiglio dei governatori offre alla sottoscrizione le azioni non sottoscritte del capitale rappresentato dai contributi diretti in applicazione dell'articolo 12 paragrafo 3 o aumenta il numero delle azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti in applicazione del paragrafo 4 b) o 4 c) del presente articolo, ogni membro avra' il diritto, ma non l'obbligo, di sottoscrivere le suddette azioni.
Accordo-art. 10
Articolo 10 - Sottoscrizione delle azioni 1. Ogni Membro definito all'articolo 5 a) sottoscrive, secondo quanto indicato nell'allegato A: a) 100 azioni interamente liberate; b) Un numero supplementare qualunque di azioni interamente liberate e di azioni esigibili. 2. Ogni Membro definito all'articolo 5 b) sottoscrive: a) 100 azioni interamente liberate; b) Un numero supplementare qualunque di azioni interamente liberate e di azioni esigibili che il Consiglio dei governatori fissa a maggioranza qualificata, compatibilmente con la ripartizione delle azioni indicate nell'allegato A e in conformita' con le condizioni e modalita' concordate a norma dell'articolo 56. 3. Ogni Membro potra' destinare al secondo conto una parte della sua sottoscrizione in applicazione del paragrafo 1 a) del presente articolo; tuttavia la somma globale destinata al secondo conto, a titolo volontario, non dovra' essere inferiore a 52.965.300 unita' di conto. 4. Le azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti non saranno in alcun modo ne' cedute in garanzia ne' vincolate dai Membri e potranno essere cedute solamente al Fondo.
Accordo-art. 11
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