DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1984, n. 585
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 14 agosto 1982, n. 580, concernente fra l'altro l'istituzione dell'Universita' statale degli studi del Molise con sede in Campobasso;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
Veduta la proposta dello statuto formulata dalle autorita' accademiche dell'Universita' del Molise;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare lo statuto proposto dai competenti organi accademici ad eccezione della parte sulla quale il Consiglio universitario nazionale non ha espresso parere favorevole;
Considerato
che con successivo provvedimento si disporra' l'approvazione delle norme statutarie non comprese nello statuto annesso al presente decreto, relative alla parte II - capitolo I: facolta' di scienze economiche e sociali; Decreta:
Articolo unico
E' approvato e reso esecutivo il testo dello statuto dell'Universita' degli studi del Molise con sede in Campobasso, annesso al presente decreto.
PERTINI FALCUCCI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corta dei conti, addi' 10 settembre 1984
Registro n. 53 Istruzione, foglio n. 196
Allegato Universita' degli studi del Molise-art. 1
ALLEGATO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE Campobasso Art. 1. L'Universita' degli studi del Molise e' governata dal presente statuto per tutto quanto non e' previsto da leggi o regolamenti.
Allegato Universita' degli studi del Molise-art. 2
Art. 2. L'Universita' sviluppa il sapere scientifico e ne promuove ed organizza lo studio e l'insegnamento, nella prospettiva dell'educazione continua, per far fronte alle esigenze culturali e professionali di livello superiore dei singoli, delle formazioni sociali e delle organizzazioni amministrative e produttive. Sono funzioni dell'Universita': l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita' didattiche e di ricerca, con la predisposizione e gestione dei relativi servizi di sostegno; l'orientamento e la guida della scelta dei corsi e dei programmi di ricerca, e dei rapporti con la vita sociale e professionale; l'aggiornamento e il perfezionamento del personale tecnico amministrativo dell'Universita'; la promozione di forme d'interazione tra la ricerca universitaria e le attivita' sociali e produttive nonche' la diffusione dell'informazione scientifica e tecnica; la gestione di attivita' di consulenza e di servizio scientifica e tecnica; la promozione e la partecipazione alla cooperazione culturale e scientifica internazionale, in particolare con l'intero sistema universitario nazionale e in special modo con la collaborazione dei Paesi dell'area mediterranea e delle Universita' del Mezzogiorno.
Allegato Universita' degli studi del Molise-art. 3
Art. 3. Sono organi dell'Universita' quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Allegato Universita' degli studi del Molise-art. 4
Art. 4. L'Universita' assicura la liberta' di ricerca e di insegnamento, costituzionalmente garantita. L'Universita' disciplina ed amministra le proprie attivita' nell'ambito della legge secondo lo statuto e le norme organizzative e di funzionamento adottato con decreto del rettore, previa delibera dei competenti organi.
Allegato Universita' degli studi del Molise-art. 5
Art. 5. La comunita' universitaria e' costituita dalle componenti previste dalla normativa vigente. Ogni componente della comunita' contribuisce, nell'ambito della propria funzione e responsabilita' e nel rispetto della liberta' di ricerca, di insegnamento e di studio di ciascuno, al raggiungimento degli scopi dell'Universita'.
Allegato Universita' degli studi del Molise-art. 6
Art. 6. Per rendere effettiva la parita' delle condizioni di studio e di lavoro, l'Universita' promuove e adotta i provvedimenti atti a rimuovere all'interno della comunita' universitaria ogni condizione di svantaggio, prendendo anche accordi con la regione, con gli enti locali e con altre istituzioni e associazioni nell'ambito delle rispettive competenze.
Allegato Universita' degli studi del Molise-art. 7
Art. 7. L'Universita' favorisce le attivita' comunitarie di carattere culturale e sociale nel rispetto della pluralita' di orientamenti politici e convinzioni religiose e con la garanzia delle liberta' individuali e collettive sancite dalla Costituzione.
Allegato Universita' degli studi del Molise-art. 8
Art. 8. Su iniziativa del rettore, con delibera del consiglio di amministrazione, il quale ne determina la composizione e la durata, e' istituito il comitato consultivo per l'analisi dei problemi generali dell'Universita' e per la proposta di piani di sviluppo delle strutture universitarie. Il comitato si avvale dell'opera del centro di documentazione e programmazione di cui al successivo art. 15. Gli organi accademici possono istituire comitati con funzioni consultive, di elaborazione e di proposta relativamente a questioni rientranti nelle rispettive competenze.
Allegato Universita' degli studi del Molise-art. 9
Art. 9. L'Universita' si organizza in dipartimenti a norma dell'[art. 82, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1980-07-11;382~art82-com4), e secondo i procedimenti previsti nel titolo terzo dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.
Allegato Universita' degli studi del Molise-art. 10
Art. 10. L'Universita' realizza i propri fini istituzionali mediante le facolta' ed i corsi di laurea, i dipartimenti, i dottorati di ricerca, le scuole dirette a fini speciali, le scuole di specializzazione, i corsi di perfezionamento; nonche' mediante la partecipazione a strutture consortili e convenzionate di ricerca, aggiornamento e qualificazione professionale, di consulenza e di servizio scientifiche e tecniche in aderenza anche alle vocazioni produttive e culturali del territorio.
Allegato Universita' degli studi del Molise-art. 11
Art. 11. I consigli di corso di laurea predispongono piani di studio tipo, sulla base degli insegnamenti attivati, rendendoli pubblici attraverso il manifesto annuale degli studi ed eventuali altri mezzi di diffusione con indicazione delle motivazioni e delle finalita'; e' fatta salva la facolta' dello studente di sottoporre, ai sensi della [legge 11 dicembre 1969, n. 910](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1969-12-11;910), un diverso piano individuale. I piani di studio possono essere organizzati in cicli didattici coordinati ed in orientamenti predisposti. I consigli dei corsi di laurea definiscono l'articolazione dei vari insegnamenti su base annuale o semestrale ovvero nelle altre forme consentite dalla legge, stabilendo anche i relativi criteri di equivalenza. I consigli di facolta', ai fini di coordinamento, indicano ai consigli di corso di laurea criteri generali per l'orientamento didattico.
Allegato Universita' degli studi del Molise-art. 12
Art. 12. Le finalita' delle scuole dirette ai fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento sono quelle generali previste dall'[art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1982-03-10;162~art1), e quelle specifiche determinate nei singoli provvedimenti istitutivi. Per l'individuazione delle esigenze di formazione e di intervento tecnico-scientifico nonche' per acquisire orientamenti circa le modalita' delle attivita', l'Universita' promuove le opportune forme di collegamento e di intesa, anche permanenti, con gli enti territoriali tenendo conto delle realta' sociali. Le scuole, i corsi ed i centri soddisfano le esigenze complessive dell'Universita' e potranno avere carattere interdipartimentale e interfacolta'. L'iniziativa per la loro istituzione e' assunta sia da singole facolta', sia dagli organi di Ateneo, all'istituzione stessa provvedendo i competenti organi, che determinano le modalita' organizzative e di gestione e definiscono altresi' i collegamenti con le altre strutture universitarie ed eventualmente le forme di partecipazione di altre istituzioni.
Allegato Universita' degli studi del Molise-art. 13
Art. 13. L'Universita' attribuisce fondi destinati alla ricerca, coordinando e selezionando con criteri oggettivi le richieste di finanziamento sia su temi liberamente scelti da proponenti sia per ricerche finalizzate. Tali finanziamenti sono disposti dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, previa valutazione dei progetti da parte di commissioni scientifiche elette dai docenti in corrispondenza ai comitati consultivi del Consiglio universitario nazionale. L'Universita' promuove il coordinamento delle attivita' e la collaborazione scientifica di singoli e di gruppi di ricercatori, anche con iniziative comuni ad altre Universita' italiane e straniere ed enti di ricerca.
Allegato Universita' degli studi del Molise-art. 14
Art. 14. L'Universita' organizza congressi, convegni, seminari nazionali ed internazionali per lo scambio di esperienze e conoscenze scientifiche, anche predisponendo lo scambio di docenti, ricercatori e tecnici.
Allegato Universita' degli studi del Molise-art. 15
Art. 15. Per le finalita' previste dall'art. 12 del presente statuto potranno essere istituiti centri di servizi disciplinati nei singoli provvedimenti istitutivi. Sono costituite, quali servizi di supporto tecnico-scientifico, la biblioteca interfacolta' e le biblioteche specializzate di dipartimento, tra loro coordinate. Sono inoltre costituiti i seguenti centri di servizio di Ateneo: centro di calcolo; centro stampa.
Allegato Universita' degli studi del Molise-art. 16
Art. 16. Fino al completamento del piano di sviluppo dell'Universita', all'inizio di ciascun anno accademico, il senato accademico e il consiglio di amministrazione esaminano la situazione delle strutture didattiche e scientifiche, valutando il numero di studenti cui esse sono adeguate ai fini della corrispondenza di tale numero alle strutture stesse.
Allegato Universita' degli studi del Molise-art. 17
Art. 17. Facolta' di agraria La facolta' di agraria conferisce la laurea in scienze delle preparazioni alimentari.
Allegato Universita' degli studi del Molise-art. 18
Art. 18. La durata del corso degli studi e' di cinque anni, divisi in un biennio propedeutico ed in un triennio di applicazione. I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge ([art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1969-12-11;910~art1)).
Allegato Universita' degli studi del Molise-art. 19
Art. 19. Gli insegnamenti per il conseguimento della laurea in scienze delle preparazioni alimentari sono i seguenti: a) FONDAMENTALI Biennio propedeutico: 1) botanica sistematica ed applicata; 2) chimica analitica (biennale); 3) chimica fisica; 4) chimica generale ed inorganica; 5) chimica organica (biennale); 6) fisica; 7) matematica; 8) microbiologia ed immunologia; 9) morfologia e fisiologia animale; 10) morfologia e fisiologia vegetale. Triennio di applicazione: 1) analisi chimica dei prodotti alimentari; 2) biochimica generale; 3) enzimologia; 4) fisiologia della nutrizione e razionamento; 5) igiene; 6) igiene degli alimenti; 7) industrie alimentari (biennale); 8) microbiologia industriale; 9) patologia animale ed ispezione delle carni; 10) zootecnica generale. b) ALTRI INSEGNAMENTI 1) acquicoltura; 2) approvvigionamento e mercato; 3) aromatizzazione dei prodotti alimentari (semestrale); 4) biochimica degli alimenti; 5) biochimica industriale (semestrale); 6) biotecnologia delle fermentazioni (semestrale); 7) chimica delle fermentazioni; 8) chimica e tecnologia del latte (semestrale); 9) contabilita' aziendale (semestrale); 10) cooperazione (semestrale); 11) detergenza ed approvvigionamento dell'acqua (semestrale); 12) disegno tecnico e materiali (semestrale); 13) ecologia zootecnica; 14) entomologia merceologica; 15) ergotecnica ed organizzazione aziendale (semestrale); 16) esercitazioni di analisi chimica dei prodotti alimentari; 17) esercitazioni di analisi chimica quantitativa; 18) esercitazioni di chimica analitica qualitativa; 19) estimo industriale; 20) fisica tecnica; 21) fitofarmaci (semestrale); 22) fitopatie da frigoconservazione (semestrale); 23) istituzioni di economia politica; 24) legislazione alimentare (semestrale); 25) macchine ed impianti di industrie agrarie; 26) merceologia dei prodotti alimentari e zootecnici; 27) metodologia e statistica sperimentale; 28) micologia ed allevamento dei funghi commestibili; 29) microbiologia dei prodotti alimentari; 30) microbiologia lattiero-casearia (semestrale); 31) operazioni fondamentali di industrie alimentari; 32) parassitologia animale e difesa degli alimenti (semestrale); 33) pianificazione alimentare (semestrale); 34) produzione di alimenti zootecnici; 35) produzione di biomasse alimentari (semestrale); 36) residui ed additivi alimentari (semestrale); 37) tecnica delle applicazioni frigorifere (semestrale); 38) tecnica delle conserve alimentari; 39) tecnologia del condizionamento e della distribuzione; 40) tecnologia delle bevande alcooliche; 41) tecnologia degli olii, grassi e derivati (semestrale); 42) tossicologia bromatologica e tecnopatia agraria; 43) trattamenti dei sottoprodotti dell'industria alimentare; 44) utilizzazione zootecnica dei sottoprodotti dell'industria alimentare; 45) virologia (semestrale); 46) zooeconomia.
Allegato Universita' degli studi del Molise-art. 20
Art. 20. Gli insegnamenti biennali comportano un esame di profitto alla fine di ogni anno ed il primo propedeutico al secondo. Due insegnamenti semestrali possono sostituire un insegnamento annuale, previa approvazione della facolta'.
Allegato Universita' degli studi del Molise-art. 21
Art. 21. Tutti gli insegnamenti impartiti nella facolta' sono costituiti da lezioni teoriche e da esercitazioni pratiche e possono essere integrati da visite ad opifici, fabbriche industriali, impianti tecnici ed aziende agrarie e zootecniche, strutture private e pubbliche operanti nel settore della conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agro-alimentari o nella produzione di mezzi per l'agricoltura e l'alimentazione.
Allegato Universita' degli studi del Molise-art. 22
Art. 22. Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici. A giudizio della facolta' i corsi biennali di chimica organica e di chimica analitica potranno anche essere svolti per la prima parte nel biennio propedeutico, per la seconda parte nel triennio di applicazione.
Allegato Universita' degli studi del Molise-art. 23
Art. 23. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di ventisei insegnamenti annuali o di un numero equivalente di insegnamenti semestrali, come previsto dai piani di studio consigliati dal regolamento della facolta' o presentati autonomamente dallo studente ed approvati dalla facolta' medesima. I due insegnamenti complementari di tossicologia traumatologica e tecnopatia agraria e di approvvigionamenti e mercato si intendono consigliati in via preferenziale. Tuttavia ove lo studente intenda scegliere uno o due insegnamenti complementari diversi dai predetti deve all'atto dell'iscrizione al primo anno del triennio di studi di applicazione chiedere convalida alla facolta'. La scelta fatta in tal modo e' impegnativa e non puo' subire comunque variazioni durante il corso degli studi. L'assegnazione dell'argomento della tesi di laurea e' subordinata all'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera indicata dallo studente.
Allegato Universita' degli studi del Molise-art. 24
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