DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1984, n. 610
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto della seconda Universita' di Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Considerato che la tabella XVIII-bis dell'ordinamento didattico universitario, relativa al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, e' stata introdotta con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1980, n. 135, cioe' successivamente alla legge 3 aprile 1979, n. 122, che ha, fra l'altro, istituito la seconda Universita' di Roma, legge che, percio', non poteva prevedere per detta Universita' il corso di laurea in parola;
Considerato che con la tabella XVIII-bis e' stato completato l'ordinamento didattico della facolta' di medicina e chirurgia;
Considerato che anche la facolta' di medicina e chirurgia della seconda Universita' di Roma e' tenuta a completare, al pari delle altre facolta' di medicina e chirurgia e per adeguarsi alle stesse, il proprio ordinamento didattico per assolvere ai fini per i quali e' stata istituita;
Considerato che anche la legge 14 agosto 1982, numero 590, prevede, accanto al corso di laurea in medicina e chirurgia, il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per tutte le facolta' di medicina e chirurgia delle Universita' istituite con la legge stessa;
Rilevato, inoltre, che le delibere con le quali gli organi accademici della seconda Universita' di Roma chiedono l'introduzione del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria nello statuto sono state formulate precedentemente all'entrata in vigore della citata legge n. 590/82;
Riconosciuta, quindi, la necessita' di approvare la modifica proposta dagli organi accademici della seconda Universita' di Roma, concernente l'istituzione del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria presso la facolta' di medicina e chirurgia, anche in deroga al termine di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi stessi e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto della seconda Universita' di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 1
Art. 50 - il primo comma e' sostituito come segue: "La facolta' di medicina e chirurgia organizza i corsi di laurea in medicina e chirurgia ed in odontoiatria e protesi dentaria".
Art. 2
Dopo l'art. 51, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria. Art. 52 - Corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria. - Durata del corso di studio: cinque anni, suddivisi in un biennio ed un triennio. Titolo di ammissione: quello consentito dalle vigenti disposizioni di legge. Il numero degli iscritti e' di trenta per ogni anno di corso. L'accesso avviene secondo un ordine di graduatoria stabilito in base ad un punteggio, riportato in centesimi, cosi' ripartito: 70 centesimi riservati all'esito di un test a scelta multipla da espletare in un unico giorno, vertente su nozioni generali relative ai seguenti argomenti: chimica, fisica, matematica, biologia generale; 30 centesimi riservati al punteggio riportato nell'esame finale per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore. E' prevista la pubblicazione dei risultati delle prove che su richiesta debbono essere forniti. Art. 53. - Per il trasferimento degli studenti iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia le abbreviazioni di corso non possono superare l'ammissione oltre il secondo anno subordinatamente al numero dei posti resisi disponibili all'inizio del secondo anno sempre che gli aspiranti abbiano superato gli esami di biologia generale applicata agli studi medici, chimica, fisica medica, istologia ed embriologia generale (compresa la citologia). Per i laureati in medicina e chirurgia le abbreviazioni di corso potranno essere concesse, sempre con iscrizione al secondo anno, subordinatamente al numero di posti resisi disponibili all'inizio del secondo anno e dopo che sia trascorso un anno accademico dal conseguimento della laurea precedente. I posti disponibili al secondo anno vanno assegnati a laureati in medicina per una frazione non superiore al 20% e per quella rimanente a studenti in trasferimento dal corso di laurea in medicina e chirurgia. Le modalita' di accesso sono quelle riportate nell'articolo precedente. Il 30% del punteggio va attribuito agli studenti come media degli esami di biologia generale, chimica, fisica medica, istologia ed embriologia generale ed ai laureati come media dei voti riportati negli esami fondamentali. Sono insegnamenti fondamentali: Biennio: 1) anestesia generale e speciale odontostomatologica (semestrale); 2) biologia generale applicata agli studi medici; 3) chimica; 4) chimica biologica; 5) farmacologia (semestrale); 6) fisica medica; 7) fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico; 8) igiene e odontoiatria preventiva e sociale con epidemiologia (semestrale); 9) istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatognatico; 10) istologia ed embriologia generale (compresa la citologia); 11) materiali dentari; 12) microbiologia (semestrale); 13) odontoiatria conservatrice (triennale: 2°, 3° e 4° anno); 14) patologia generale; Triennio: 15) istituzioni di anatomia ed istologia patologica; 16) chirurgia speciale odontostomatologica (biennale: 3° e 4° anno); 17) clinica odontostomatologica (biennale: 4° e 5° anno); 18) medicina legale e delle assicurazioni e deontologia in odontostomatologia (semestrale); 19) neuropatologia e psicopatologia (semestrale); 20) ortognatodonzia e gnatologia (funzione masticatoria) (biennale: 4° e 5° anno); 21) parodontologia (biennale: 4° e 5° anno); 22) patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica; 23) patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria); 24) patologia speciale odontostomatologica; 25) pedodonzia (semestrale); 26) protesi dentaria (triennale: 3°, 4° e 5° anno); 27) radiologia generale e speciale odontostomatologica (semestrale). Sono insegnamenti complementari: 1) chirurgia maxillo-facciale; 2) dermatologia e venereologia (semestrale); 3) otorinolaringoiatria (semestrale); 4) statistica sanitaria. Gli insegnamenti fondamentali sono teorici e pratici e la loro frequenza e' obbligatoria. Gli insegnamenti specificamente odontostomatologici di ordine clinico, comportano un tirocinio pratico continuativo da espletare prima di sostenere i relativi esami. Gli studenti che non conseguono le attestazioni di frequenza non possono essere ammessi a sostenere le relative prove di esame. Il tirocinio pratico, relativo ad ogni insegnamento clinico, deve provvedere da parte dei componenti dell'organico, un'assistenza didattica adeguata al numero degli studenti. Art: 54. - Ai fini della propedeuticita' degli esami dei diversi insegnamenti vale la seguente tabella: ===================================================================== Non si puo' essere ammessi a _
Fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico
Istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatognatico
Patologia generale _
Chimica
Biologia generale applicata agli studi medici
Fisica medica
Patologia speciale medica e _ metodologia clinica (compresa la |Fisiologia umana e dell'apparato pediatria) |stomatognatico
Patologia generale
Patologia speciale chirurgica e _ propedeutica clinica |
Clinica odontostomatologica Patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria)
Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica
Istituzioni di anatomia ed istologia patologica
Patologia speciale odontostomatologica
Art. 55. - Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea in odontoiatria e protesi dentaria lo studente deve aver seguito i corsi ed aver superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in due insegnamenti scelti fra i complementari ed aver, inoltre, seguito le prescritte esercitazioni cliniche, i tirocini pratici ed averne conseguito le relative attestazioni. L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su argomenti di odontostomatologia da richiedere almeno all'inizio dell'ultimo anno di corso. I laureandi debbono fin dall'inizio dell'ultimo anno di corso scegliere la cattedra presso la quale intendono svolgere la loro tesi. Per esercitare la professione i laureati in odontoiatria e protesi dentaria devono superare un apposito esame di Stato.
PERTINI FALCUCCI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 settembre 1984
Registro n. 55 Istruzione, foglio n. 200