DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1984, n. 615
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' cattolica di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 1
Presso la facolta' di economia e commercio dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano e' istituito un posto convenzionato, per professore di ruolo, per l'insegnamento di "economia industriale". Pertanto nell'art. 27 dello statuto, dopo il secondo comma e' inserito il seguente nuovo comma: "Ai posti di ruolo stabiliti per la facolta' di economia e commercio, a decorrere dalla nomina del primo titolare della cattedra di "economia industriale" e per la durata di venti anni, e' aggiunto un posto di ruolo convenzionato per il citato insegnamento". La tabella n. 1 (art. 27), annessa allo statuto, per quanto concerne i posti di ruolo della predetta facolta' di economia e commercio, e' modificata da 21 + 2 a 21 + 3.
Art. 2
E' approvata e resa esecutiva l'allegata convenzione, stipulata in Milano il 12 aprile 1983, tra l'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano e la Scuola superiore Guglielmo Reiss Romoli per il finanziamento di un posto di professore di ruolo di cui all'art. 1.
PERTINI FALCUCCI - GORIA
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 settembre 1984
Registro n. 53 Istruzione, foglio n. 385
Convenzione - art. 1
CONVENZIONE tra l'Universita' cattolica del Sacro Cuore e la Scuola superiore Guglielmo Reiss Romoli per l'istituzione di un posto convenzionato di professore ordinario di ruolo per l'insegnamento di economia industriale presso la facolta' di economia e commercio dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano. REPUBBLICA ITALIANA L'anno 1983 (millenovecentottantatre), il giorno 12 del mese di aprile, alle ore 11 in una sala del rettorato, presso la facolta' di medicina e chirurgia "A. Gemelli", in Roma, via Pineta Sacchetti n. 644, avanti a me dott. Domenico Lofrese, nato ad Acquaviva delle Fonti (Bari) il 6 febbraio 1932, residente a Milano nella mia qualita' di direttore amministrativo dell'Universita' cattolica del S. Cuore, delegato a ricevere gli atti in forma pubblica, ai sensi dell'art. 129 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, con decreto del rettore n. 7743 in data 27 gennaio 1979, con rinuncia di comune accordo dei testimoni, si sono personalmente costituiti i signori: prof. Giuseppe Lazzati, nato a Milano il 22 giugno 1909, residente per la carica in Milano, largo Gemelli n. 1, rettore dell'Universita' cattolica del S. Cuore, autorizzato al presente atto con delibera della giunta direttiva del consiglio di amministrazione in data 30 marzo 1983; prof. Antonio Gigli, nato a Pisa il 16 aprile 1909, domiciliato per la carica all'Aquila, strada provinciale Coppito km 0,300, nella sua qualita' di presidente della Scuola superiore Guglielmo Reiss Romoli S.p.a. (capitale sociale L. 200.000.000 interamente versato), iscritta al n. 1376 del registro societa', tribunale dell'Aquila. Premesso che la Scuola superiore Guglielmo Reiss Romoli (in seguito denominata Scuola superiore) nell'ambito del gruppo STET - il quale e' istituzionalmente preposto, nell'ambito del gruppo IRI, alle attivita' imprenditoriali concernenti i settori delle telecomunicazioni e dell'elettronica - costituisce la struttura didattica centralizzata per il superiore perfezionamento, la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento professionale dei quadri delle societa' del gruppo nei settori suddetti ivi compresi quelli dell'informatica e della componentistica; che la Scuola superiore e' interessata - ai fini dell'approfondimento e della diffusione delle tematiche connesse alla introduzione sempre maggiore nelle attivita' industriali di processi di elettronizzazione ed informatizzazione - ad istituire organici rapporti con il mondo accademico universitario per interventi didattici connessi alle tematiche suddette; che in tale quadro la Scuola superiore ritiene necessario promuovere l'attribuzione ad un professore ordinario di ruolo della cattedra di "economia industriale" presso la facolta' di economia e commercio dell'Universita' cattolica del S. Cuore (in seguito denominata Universita' cattolica), attesa la rilevanza sempre crescente che le suddette tematiche vanno assumendo nell'ambito dell'attivita' di studio, di analisi, di ricerca e di intervento didattico connesse alla suddetta disciplina; che l'Universita' cattolica - nel condividere l'importanza che riveste, a livello scientifico e didattico, l'insegnamento di "economia industriale" con particolare riferimento alle richiamate profonde trasformazioni in atto nell'ambito dei processi produttivi - si e' dichiarata disponibile ad aderire all'iniziativa suddetta, accettando inoltre la proposta della Scuola superiore, con le modalita' appresso indicate, di versare una somma corrispondente al costo medio di un professore ordinario di ruolo nel corso della durata di questa convenzione, secondo i calcoli tabellari e gli emolumenti spettanti desunti dalle tabelle ufficiali del Ministero del tesoro e del Ministero della pubblica istruzione; che il consiglio della facolta' di economia e commercio nella seduta del 23 febbraio 1983 ha deliberato l'accettazione della proposta di convenzione e che analoga delibera e' stata poi adottata dal senato accademico dell'Universita' cattolica nella seduta del 29 marzo 1983 e che la giunta direttiva del consiglio di amministrazione ha deliberato la medesima accettazione nella seduta del 30 marzo 1983; Tutto cio' premesso e richiamato come parte integrante della presente convenzione, si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. La Scuola superiore, affinche' presso la facolta' di economia e di commercio dell'Universita' cattolica venga attuato l'insegnamento di "economia industriale", si impegna a versare all'Universita' cattolica medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore ordinario di ruolo da istituire a tale uopo a norma dell'art. 63 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592: a) L. 30.000.000 pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un professore ordinario di ruolo; b) L. 6.000.000 pari al 20% del contributo di cui alla lettera a), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonche' per rimborso dell'onere relativo al trattamento di assistenza sanitaria.
Convenzione - art. 2
Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Universita' cattolica in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.
Convenzione - art. 3
Art. 3. Qualora a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un professore ordinario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1, la Scuola superiore si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, la Scuola superiore si impegna, altresi', ad adeguare, proporzionalmente ed in corrispondenza, la aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera b). L'aumento dei contributi su indicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.
Convenzione - art. 4
Art. 4. La presente convenzione ha la durata di anni 20 (venti) dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di "economia industriale" e si riterra' tacitamente rinnovata di venti in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione - art. 5
Art. 5. La presente convenzione si intende decaduta: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 4; b) se vengono a cessare in tutto o in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti; c) se non vengono aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intendera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilita' che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.
Convenzione - art. 6