La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le spese correnti di cui all'articolo 7, primo e sesto comma, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, e successive modificazioni, non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario 1983, possono esserlo in quello successivo.